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Il Comune di Lecce ha abolito la tassa sui passi carrabili sin dal 2001.

Lo Sportello dei Diritti: restituisca a chi ha già pagato e revochi in autotutela gli accertamenti.

Lo “Sportello dei Diritti” con l'Avv. Maurizio Villani ha approfondito attentamente l'affaire “Passi carrabili a Lecce” che tanto sta animando la campagna elettorale ed è arrivata ad una conclusione che è assurda e che colpisce ingiustamente i titolari dei suddetti accessi: l'ultima amministrazione comunale ha sbagliato e per Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, deve restituire i soldi incassati da chi ha già versato ed annullare in autotutela tutti gli atti di accertamnto inviati o che si accinge a notificare ai contribuenti. Di seguito, dunque, le motivazioni che ci spingono legittimamente a fare prendere atto dell'errore e sin da subito anche l'attuale reggente, affinchè si ripristini immediatamente la legittimità e i rimedi all'”inconveniente”.

“Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o da altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l’accesso dei veicoli alla proprietà privata.La superficie da tassare dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell’edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare “convenzionale” (art. 44, commi 4 e 5, D.Lgs. n. 507 del 15/11/1993 e successive modifiche ed integrazioni).I Comuni, anche in deroga all’art. 44 sopra citato, possono con apposite deliberazioni stabilire la non applicazione della tassa sui passi carrabili (art. 3, comma 63, lett. a), legge n. 549 del 28/12/1995 e successive modifiche ed integrazioni).Ed è quello che il Comune di Lecce ha deliberato a partire dall’anno 2001.Infatti, il Comune di Lecce ha abolito la tassa sui passi carrabili dal 2001 sino al 2018 con le seguenti deliberazioni del Consiglio Comunale mai revocate e sempre confermate:

A) n. 221 del 27 novembre 2000, che a voti unanimi aveva stabilito quanto segue:

2. dare atto che l’eventuale minore gettito rispetto alle entrate TOSAP previste nel bilancio pluriennale per gli anni 2001/2002, in base ai dati attualmente in possesso del Settore Tributi, troverà copertura con l’incremento delle entrate ordinarie relative all’ICI realizzato attraverso il recupero dell’evasione >>;

B) n. 37 del 10/11 maggio 2004, che aveva stabilito quanto segue:

– che tale deliberazione non risulta essere mai stata abrogata e, pertanto, è da considerarsi vigente per gli anni 2002/2003;

– delibera di abolire la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche per i passi carrabili per l’anno 2004;

– di stabilire che l’omessa deliberazione annuale del Consiglio Comunale per l’esenzione del tributo comporta la validità della deliberazione precedentemente approvata>>;

C) n. 47 del 29 maggio 2008, dove nella tabella B i passi carrabili vengono indicati come occupazioni esenti, ai sensi dell’art. 44, comma 4, D.Lgs. n. 507/93;

D) n. 112 del 22 dicembre 2015, dove nella tabella B i passi carrabili vengono indicati come occupazioni esenti, ai sensi dell’art. 44, comma 4, D.Lgs. n. 507/93;

E) infine, non è stata mai approvata alcuna deliberazione di tassare i passi carrabili sino al 31 dicembre 2018.

Alla luce di quanto sopra esposto, risulta evidente che il Comune di Lecce dal 2001 e sino al 31 dicembre 2018 ha sempre inteso non applicare la tassa sui passi carrabili, tanto è vero che questa tassa non è stata mai prevista nei bilanci di previsione ed inoltre il Comune ed il Concessionario DOGRE non hanno mai fatto gli accertamenti.Soltanto dal 2019 è stato attivato un capitolo di bilancio per la riscossione della tassa sui passi carrabili.Di conseguenza, tutti gli avvisi di accertamento notificati entro il 31 dicembre 2018 per l’anno 2013 relativi alla tassa sui passi carrabili devono considerarsi totalmente illegittimi perché richiedono ai cittadini-contribuenti una tassa che lo stesso Comune di Lecce per 17 anni sin dal 2001 ha abolito.Oltretutto, i suddetti avvisi di accertamento sono stati notificati senza l’applicazione delle sanzioni e questa è la dimostrazione che lo stesso Comune dubita della legittimità delle proprie richieste fiscali.

Infatti, delle due l’una:

– se il Comune di Lecce ritiene applicabile la tassa sui passi carrabili avrebbe dovuto applicare anche le sanzioni ed inoltre avrebbe dovuto notificare gli accertamenti anche per gli anni precedenti per evitare un grave danno erariale;

– se, invece, alla luce delle deliberazioni sopra citate la suddetta tassa era stata abolita, in autotutela deve ritirare tutti gli avvisi di accertamento per l’anno 2013 e bloccare tutti gli accertamenti relativi agli anni dal 2014 al 2018.

Pertanto, è auspicabile che il Comune di Lecce in autotutela si attivi subito a ritirare tutti gli avvisi di accertamento e rimborsi subito le somme illegittimamente incassate per l’anno 2013 per un principio di correttezza ed equità fiscale e per evitare ulteriori danni economici a tutti i cittadini-contribuenti leccesi, soprattutto in questo delicato momento di crisi economica”.

Lecce, 9 marzo 2019

Giovanni D’AGATA

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