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SOSPENDETE ENTRATA IN VIGORE ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER GLI AVVOCATI

Ecc.mo CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

In persona del Presidente in carica

Ecc.mo ORGANISMO CONGRESSUALE FORENSE

In persona del Coordinatore in carica

Ecc.mo MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

In persona del Ministro pro tempore

SOSPENDETE ENTRATA IN VIGORE ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER GLI AVVOCATI – D.M. 22 SETTEMBRE 2016

GRAVI CRITICITA’. RICHIESTA DI CORREZIONE DI ASPETTI PROBLEMATICI E DI PROROGA DEL TERMINE PER L’ADEGUAMENTO AGLI OBBLIGHI.

Riceviamo le segnalazioni di migliaia di Colleghi, angosciati dall’imminente entrata in vigore del D.M. 22/09/2016 (pubblicato in GU n.238 del 11-10-2016), che ha sancito le “Condizioni essenziali e massimali minimi delle polizze assicurative a copertura della responsabilità civile e degli infortuni derivanti dall'esercizio della professione di avvocato”.

Al riguardo devono segnalarsi gravissime criticità che impongono la proroga di almeno 1 anno e mezzo del termine imposto per adeguarsi alle prescrizioni del citato regolamento, al fine di consentire sia ai Colleghi Avvocati di provvedere, sia soprattutto di correggere alcuni aspetti gravemente problematici del regolamento citato.

In primis si segnala che non è dato sapere se, ad oggi, quante e quali compagnie assicurative abbiano adeguato le condizioni di polizza per la responsabilità professionale ai precetti di cui al regolamento: fino a pochissimo tempo fa (maggio-giugno 2017, pare che la maggior parte fosse impreparata).

Ne consegue, che costringere all’adeguamento nel termine previsto, non consentirà a moltissimi Colleghi di vagliare le varie offerte presenti sul mercato, perché laddove molte assicurazioni non avessero adeguato la disciplina contrattuale (e poco tempo fa era così), e laddove fossero scaduti i termini per poter disdettare la propria polizza, l’interessato sarà di fatto OBBLIGATO ad accettare l’eventuale adeguamento imposto dalla propria compagnia assicuratrice, con conseguente impossibilità anche di contrattare il prezzo del premio.

E’ dunque essenziale prorogare di almeno un anno e mezzo il termine imposto per l’adeguamento agli obblighi assicurativi, in modo da garantire agli interessati una valutazione libera e serena delle proposte presenti sul mercato. Del resto non si comprende perché si proclami in ogni dove la necessità di garantire la concorrenza delle prestazioni professionali di assistenza legale, mentre viene gravemente compressa la libera scelta nel campo dell’assicurazione professionale forense. E pare doveroso che anche le istituzioni forensi (che hanno applaudito il d.m. in esame, cfr. Parere del CNF del 15/07/2017) si assumano ora le proprie responsabilità, facendosi parte attiva ed istituendo un tavolo con le assicurazioni per concordareun contratto base rispondente al dettato normativo ed approvato dalle rappresentanze dell’avvocatura, nonché promuovendo convenzioni e bandi per calmierare i premi.

Secundis, si evidenzia come l’ancorare il massimale di polizza (e quindi il premio da pagare) al fatturato comprensivo di IVA, CPA e delle spese esenti, si traduca in una ingiusta vessazione ai danni degli avvocati, giacché gli oneri di legge citati non entrano nel reddito del Professionista, ma sono semplici “partite di giro”. Eppure, nel silenzio delle istituzioni, le Assicurazioni stanno interpretando il disposto regolamentare, nel senso che nella locuzione “fatturato” debbano essere incluse anche le voci dette, con conseguente “lievitazione” dei premi. Ed i Colleghi spesso non possono opporsi per le causali sopra dette.

Anche su questo punto pare opportuno un intervento immediato, onde evitare ulteriori danni economici ad una categoria professionale già stremata.

Tertiis, è fondamentale disciplinare adeguatamente la fattispecie degli avvocati stabilmente impiegati in rapporto di collaborazione con uno Studio Legale, giacchè se la loro attività è coperta dall’assicurazione del titolare dello studio (come parrebbe dalla lettura del regolamento), il fatturato del collaboratore relativo alla collaborazione non dovrebbe essere computato ai fini di parametrare il massimale di rischio dell’assicurazione del collaboratore medesimo. Altrimenti si avrà l’aberrante risultato di duplicare i costi per uno stesso rischio, che sarà coperto due volte, e cioè sia dall’assicurazione del titolare, che da quella del collaboratore. Il che si tradurrebbe in una inaccettabile regalia alle assicurazioni ai danni degli Avvocati.

Quanto all’obbligo di stipulare una polizza per gli infortuni, si ravvisano profili di incostituzionalità laddove si intende imporre un obbligo assicurativo per gli infortuni propri, ossia quelli occorsi alla persona dell’assicurato. Un’aberrazione vessatoria e costosa prevista unicamente per gli avvocati, e che pare non avere altro scopo che quello di manlevare lo Stato e/o la Cassa Forense da eventuali prestazioni dovute in favore del danneggiato (oltre che perpetrare un’altra sostanziosa regalia alle assicurazioni).

Gli Avvocati pagano FIOR DI TASSE E DI CONTRIBUTI, ed hanno il pieno diritto di fruire, anche in caso di infortunio, di ogni sostegno previsto. Non è accettabile che siano costretti ad assicurarsi per il rischio di un danno sulla propria persona, laddove invece sarebbe tempo di implementare le prestazioni assistenziali del nostro ente di previdenza.

Fermo quanto sopra, si evidenzia come, neanche qui sia stata disciplinata la fattispecie delle collaborazioni stabili, con la conseguenza che si avranno duplicazioni di polizze per lo stesso rischio, giacché il collaboratore sarà coperto sia dalla polizza del titolare, che dalla propria che dovrà comunque stipulare per soddisfare i requisiti di continuità professionale (e non si comprende, poi, perché la polizza infortuni debba essere rilevante anche ai fini della permanenza del professionista nell’albo professionale, ciò che pare un ulteriore profilo di illegittimità della norma regolamentare).

Concludendo, con la presente si invitano le rappresentanze forensi ed il Ministero della Giustizia a provvedere senza indugio per risolvere le criticità sopra dettagliate che sinteticamente qui si riassumono:

Necessità di prorogare il termine per adeguarsi agli obblighi assicurativi, differendo la scadenza per adeguarsi al precetto normativo di almeno un anno e mezzo;
Necessità che le istituzioni forensi e le assicurazioni redigano un contratto assicurativo base, approvato dalle rappresentanze di categoria, a garanzia della conformità con il dettato normativo, nonché che vengano calmierati i premi;
Necessità di definire l’ambito della nozione di “fatturato” di cui all’art. 3 del d.m. sull’assicurazione obbligatoria degli avvocati, escludendo l’iva, la c.p.a. nonché le spese esenti;
Necessità di regolamentare la fattispecie relativamente agli avvocati collaboratori, escludendo dal computo del loro fatturato, quello derivante dal rapporto di collaborazione (giacché qui la responsabilità professionale sarebbe già coperta dall’assicurazione del titolare);
Abrogare l’obbligo di assicurasi per il danno da infortunio occorso alla propria persona, ed implementare le prestazioni di assistenza della Cassa Forense;
Fermo quanto sopra, necessità di regolamentare la fattispecie relativamente agli avvocati collaboratori, escludendoli dall’obbligo di assicurare se stessi per gli infortuni, giacchè il rischio risulterebbe già coperto dalla polizza del titolare;
Fermo quanto detto al punto 5, escludere l’obbligo di munirsi di polizza per gli infortuni per se stessi, dai requisiti necessari per la continuità professionale.
La presente viene inviata con la richiesta di provvedere con la massima urgenza.

Gli Avvocati hanno già dovuto in questi giorni adeguarsi alla “novità agostana” dell’obbligo del preventivo, e davvero non hanno bisogno, dopo la scadenza del 4° mav di cassa forense a settembre, di essere ancora una volta oppressi da vessazioni in ambito assicurativo, situazione di cui le istituzioni forensi, dopo aver collaborato attivamente alla stesura di una normativa francamente oppressiva (cfr. parere del cnf del 15/07/2017), non possono ora disinteressarsi, lasciando soli i propri rappresentati, ed indossando il manto del “sanzionatore”.

Il tempo per provvedere ragionevolmente c’è. Non venga sprecato.

Doverosi Ossequi,

Avv. Massimiliano Cesali – Presidente del Movimento Forense

(con la collaborazione dell’Avv. Barbara Dalle Pezze – Responsabile della Commissione scientifica)

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