Abbiamo più volte informato i nostri connazionali residenti all’estero, lavoratori e pensionati, sul loro diritto di poter richiedere l’applicazione delle detrazioni per carichi di famiglia (da 800 a 1000 – e più – euro per ogni familiare a carico) a condizione che il reddito da loro prodotto nel territorio dello Stato italiano sia pari almeno al 75 per cento del reddito complessivamente prodotto, che non godano di agevolazioni fiscali analoghe nello Stato di residenza e che ovviamente paghino l’Irpef (sulla quale applicare le detrazioni).
In un recente Messaggio l’Inps osserva che fino ad ora è pervenuto dai pensionati residenti all’estero un esiguo numero di domande per le detrazioni per carichi di famiglia.
Ciò può dipendere forse dal fatto che molti pensionati non sono al corrente di questo importante diritto oppure che per dimenticanza e/o per ignoranza della legge non abbiano ancora presentato la domanda per il 2017, rischiando così di vedersi annullato il diritto alle detrazioni visto che tale domanda va presentata ogni anno. Infatti in base alla normativa fiscale vigente per poter fruire delle detrazioni familiari è necessario, in presenza dei requisiti prescritti, presentare annualmente apposita domanda all’Inps, anche in caso di invarianza del carico familiare rispetto a quello del periodo di imposta precedente.
Pertanto, ci ricorda l’Inps nel suo Messaggio n. 1763 del 27 aprile u.s., tutti i pensionati residenti all’estero, in Paesi che assicurano un adeguato scambio di informazioni, per ottenere per il periodo di imposta 2017 l’applicazione delle detrazioni per carichi di famiglia di cui all’art. 12 del TUIR (DPR 917/86), sono tenuti a presentare l’apposita domanda all’Istituto tramite il servizio online dedicato, messo a disposizione per i soggetti dotati di PIN, per gli Istituti di patronato – ai quali consigliamo ai nostri connazionali all’estero di rivolgersi – e per le strutture territoriali dell’Inps; domanda ovviamente necessaria all’acquisizione e alla registrazione negli archivi informatici dell’Istituto della richiesta attestazione dei requisiti previsti per il riconoscimento del diritto alle detrazioni.
L’Inps inoltre comunica che saranno applicate provvisoriamente fino alla rata di giugno 2017 le detrazioni già registrate in archivio per il periodo di imposta 2016, e questo per consentire ai pensionati residenti all’estero “finora distratti o ignari” ma in possesso dei requisiti richiesti, di fruire delle detrazioni per il periodo di imposta 2017 (e anche per contenere gli oneri connessi a ripetuti ricalcoli delle prestazioni a seguito del pervenire delle domande in corso d’anno).
Tuttavia è bene fare ATTENZIONE che per coloro i quali non presenteranno l’apposita domanda all’Istituto entro il 15/05/17 sarà effettuato l’azzeramento delle detrazioni per carichi di famiglia sulle pensioni percepite a partire dalla rata di luglio 2017, con relativo recupero delle detrazioni applicate in via provvisoria sulle mensilità da gennaio a giugno 2017. Nel caso in cui la richiesta del pensionato pervenga in data successiva al termine indicato, le detrazioni saranno attribuite nuovamente sulla prima rata utile.
Ricordiamo infine che ai fini delle detrazioni per carichi di famiglia s ono considerati familiari fiscalmente a carico i membri della famiglia che nel 2016 hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili: il coniuge non legalmente ed effettivamente separato; i figli, compresi quelli naturali riconosciuti, gli adottivi, gli affidati e affiliati; altri familiari (genitori, generi, nuore, suoceri, fratelli e sorelle) a condizione che siano conviventi o che ricevano dallo stesso un assegno alimentare non risultante da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.
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