Ancora una volta i giudici tributari di Lecce hanno dato torto al Consorzio di Bonifica Arneo perché non ha dimostrato l’esecuzione di opere di manutenzione e di bonifica concretamente realizzate nell’anno 2014. Infatti, in caso di contestazione da parte del contribuente, come nella fattispecie, l’avviso di accertamento deve essere annullato se il Consorzio di bonifica non rispetta l’onere della prova, come più volte sottolineato dalla Corte di Cassazione, citata dai giudici leccesi, nonché come previsto dall’art. 18 della Legge n. 4 del 2012 della Regione Puglia, correttamente richiamata dai giudici tributari a seguito delle deduzioni formulate nel procedimento introdotto su ricorso dell'avvocato Maurizio Villani. In particolare, sottolinea Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, i giudici, con una motivata ed esauriente sentenza, hanno annullato la suddetta ingiunzione non solo perché il Consorzio Arneo non ha provato l’esecuzione delle opere di bonifica, ma anche perché non ha saputo contrastare la documentazione prodotta dal contribuente, tra cui una perizia di parte che, invece, aveva dimostrato che non c’erano state opere di manutenzione e di bonifica concretamente realizzate dal Consorzio nell’anno 2014.
Lecce, 30 marzo 2017
Giovanni D’AGATA