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Senatore Micheloni su doppia imposizione. Interrogazione a risposta orale in Commissione III ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell’Economia e delle Finanza

Il senatore Claudio Micheloni ha depositato oggi in Senato un’interrogazione indirizzata ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'Economia e delle Finanza riguardante l'applicazione da parte della Confederazione elvetica del valore locativo ai beni immobili situati in Italia di cittadini italiani residenti in Svizzera, equiparandolo a un reddito presunto, in totale contraddizione con il divieto della doppia imposizione siglata tra i due paesi nella Convenzione del 1976.

In una circolare di alcune cantoni della Confederazione elvetica, indirizzata a tutti i cittadini residenti che beneficiano di aiuti sociali, e in modo particolare a quelli di origine straniera, sottolinea il senatore Micheloni nell'interrogazione, si informa che è in corso un processo di revisione della spesa sociale e di verifica dei requisiti dei beneficiari, inclusa la situazione patrimoniale, e che per sanare eventuali irregolarità la scadenza è fissata per il 31 marzo 2017, termine oltre il quale si prevedono, a latere di sanzioni varie, provvedimenti di “espulsione temporanea” da 5 a 15 anni.

Per tale provvedimento, la cui persistenza può determinare un autentico dramma sociale che avrebbe conseguenze gravi e durevoli sulle relazioni dei due Paesi, il senatore Micheloni chiede, ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'Economia e delle Finanza, di convocare la Commissione Mista prevista dall'art. 26 della Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Confederazione elvetica per evitare le doppie imposizioni, al fine di valutare l'insieme delle criticità e sospendere il termine del 31 marzo 2017.

Nell'interrogazione si chiede, inoltre, di negoziare dei termini di applicazione della regolarizzazione inferiori ai dieci anni retrospettivi previsti, così come di informare gli organismi dell'Unione Europea, per valutare anche la situazione dei cittadini europei non italiani residenti in Svizzera e verificare l'opportunità di considerare tali questioni nell'ambito delle trattative in corso tra Unione Europea e Confederazione elvetica.

Infine, il senatore Micheloni suggerisce eventualmente di reinserire la Confederazione elvetica nella “Black List”, in caso di risposta negativa da parte delle autorità e a fronte di minacce di espulsione dei nostri concittadini residenti in Svizzera che, nonostante una vita di lavoro in Svizzera, necessitano di aiuti sociali per sopravvivere.

Roma, 23 marzo 2017

Interrogazione a risposta orale del Senatore Micheloni

Al Ministro degli Affari Esteri e Cooperazione Italiana

Al Ministro dell'Economia e delle Finanze

Per sapere – premesso che:

Il 9 marzo del 1976 fu siglata a Roma la “Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio” (d'ora in poi CDI, in vigore dal 27 marzo 1979), con la quale, per quanto attiene in particolare all'imposizione relativa ai beni immobili situati in uno dei paesi contraenti diverso da quello di residenza, si stabilisce che tale imposizione spetta al paese ove l'immobile è situato, che si tratti di reddito, di utile derivante da alienazione o di patrimonio (rispettivamente art. 6, 13 e 22 CDI);

Secondo quanto stabilito dall'art.24, paragrafo 3 (CDI), “Se un residente della Svizzera percepisce redditi e possiede un patrimonio che, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Italia, la Svizzera esenta da imposta detti redditi o detto patrimonio (…), ma può, per determinare l'imposta afferente al rimanente debito o al rimanente patrimonio di questo residente, applicare l'aliquota corrispondente all'intero reddito o all'intero patrimonio senza tener conto dell'esenzione”;

Secondo informazioni provenienti da cittadini italiani residenti nella Confederazione Svizzera, alcune autorità locali hanno diramato una circolare rivolta a tutti i cittadini, ma in particolare a quelli di origine straniera, con la quale si informa che è in corso un processo di revisione della spesa sociale e di verifica dei requisiti, inclusa la situazione patrimoniale, dei beneficiari; si informa inoltre che rimane tempo per sanare eventuali irregolarità entro il 31 marzo 2017, termine oltre il quale si prevedono, a latere di sanzioni varie, provvedimenti di “espulsione temporanea” da 5 a 15 anni;

Il Dipartimento Federale degli Affari Esteri della Confederazione Svizzera (d'ora in poi DFAE), rispondendo in data 17 febbraio 2016 a una serie di questioni poste dall'Ambasciata italiana, inerenti i beni immobili posseduti in Italia da cittadini italiani residenti in Svizzera, affermava che:

Considerato che:

Fino a pochi anni fa, la grande maggioranza dei cittadini italiani residenti in Svizzera ignorava la necessità di comunicare al fisco svizzero le proprietà immobiliari situate in Italia, peraltro soggette nel corso degli anni a ICI, IMU, etc.;

A riprova della buona fede dei più, negli ultimi anni – nel corso dei quali le autorità svizzere si sono impegnate in una campagna di informazione più efficace e capillare e il mondo dell'associazionismo italiano ha contribuito a sostenerla ed espanderla – molti cittadini italiani hanno completato le proprie dichiarazioni al fisco svizzero e altri intendono farlo a breve;

L'asserita generosità con cui le autorità svizzere hanno presentato l'opportunità per i cittadini inadempienti di regolarizzare la propria posizione considerando solo gli ultimi dieci anni, corrisponde in realtà alla prassi regolarmente adottata dalle medesime autorità in materia fiscale;

Secondo informazioni provenienti da diversi cittadini italiani residenti in svizzera, alcune autorità locali, a differenza di quanto asserito dal DFAE, non si limitano ad applicare il modello dell'”esenzione con progressività” ma considerano il suddetto “valore locativo” dell'immobile come reddito imponibile a tutti gli effetti, peraltro fissandone arbitrariamente il livello;

Per quanto concerne i requisiti richiesti per le prestazioni sociali, nella stragrande maggioranza dei casi riguardanti i cittadini italiani residenti in Svizzera la mera applicazione dell'aliquota sull'intero patrimonio non produrrebbe la perdita dei requisiti, esito quasi certo, invece, nel caso di una doppia imposizione fondata sul suddetto valore locativo degli immobili situati in Italia;

“Adire le vie legali di diritto interno” è una opportunità alla quale molti cittadini italiani residenti in Svizzera non possono accedere, per ovvie ragioni di carattere economico;

La necessità che le autorità locali della Confederazione Svizzera si conformino al divieto di doppia imposizione non deriva né dalla prassi, né dalla giurisprudenza di quel Paese, bensì dalla Convenzione in vigore dal 1979, in particolare dal primo e terzo paragrafo dell'art. 2: “La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche o amministrative e dei suoi enti locali”;

Risulta pertanto evidente che dovrebbe essere la stessa Confederazione Svizzera ad assumere pienamente e preventivamente la responsabilità di evitare che ignari cittadini possano essere vessati dalle sue articolazioni amministrative, essendo altrimenti oggettivamente discutibile l'opportunità di stipulare simili accordi;

L'applicazione del suddetto valore locativo ai beni immobili situati in Italia, anche quando circoscritta ai fini della determinazione dell'aliquota complessiva, appare in evidente contraddizione con il divieto della doppia imposizione. In base alle considerazioni avanzate dal DFAE nel documento sopra citato, infatti, esso appare in tutto e per tutto equiparato a un reddito presunto: “La scelta del legislatore svizzero ha quale obiettivo di parificare parzialmente la situazione dei conduttori di immobili, che hanno un costo dovuto agli affitti mensili che non è deducibile fiscalmente, a quello dei proprietari di immobili destinati ad uso proprio, che possono dedurre gli interessi passivi ed i costi di manutenzione”. Ora, non solo tale reddito non esiste nella realtà, altrimenti sarebbe imponibile in Italia e non ci sarebbe bisogno che siano le autorità locali svizzere a lavorare di fantasia per determinarlo, ma non esiste neppure in sede teorica, visto che i suoi ipotetici beneficiari pagano l'affitto in Svizzera;

Nella grande maggioranza dei casi i beni immobili in questione sono situati in aree economicamente depresse e soggette ad un durevole fenomeno di spopolamento. Tale condizione rende non solo altamente improbabile un qualsiasi valore locativo superiore a zero, ma determina anche un valore patrimoniale puramente teorico: si tratta, in effetti, di immobili “fuori mercato”;

La condizione paradossale in cui si trovano molti cittadini italiani residenti in Svizzera, dunque, unisce gli svantaggi di una proprietà immobiliare tassata come seconda casa in Italia, nonostante sia quasi sempre l'unica abitazione di proprietà, agli svantaggi inerenti la loro condizione di affittuari in Svizzera, per riparare ai quali viene ulteriormente penalizzata la proprietà immobiliare in Italia. Tuttavia, non risulta in alcun passaggio della CDI, e tanto meno nella prassi internazionale tanto cara al DFAE, che gli accordi miranti a vietare la doppia imposizione siano finalizzati a permettere una imposizione tripla.

CHIEDE:

di procedere con la massima urgenza a convocare la Commissione Mista prevista dall'art. 26 CDI, al fine di valutare l'insieme delle criticità e sospendere il termine del 31 marzo 2017, la cui persistenza può determinare un autentico dramma sociale che avrebbe conseguenze gravi e durevoli sulle relazioni dei due Paesi;

di negoziare, alla luce delle considerazioni qui espresse sullo scarso grado di consapevolezza del problema fino a pochi anni fa, nonché dell'entità residuale e della natura discutibile del cosiddetto “valore locativo” dei beni immobili in questione, dei termini di applicazione della regolarizzazione molto inferiori ai dieci anni previsti;

di informare gli organismi dell'Unione Europea, per valutare anche la situazione dei cittadini europei non italiani residenti in Svizzera e verificare l'opportunità di considerare tali questioni nell'ambito delle trattative in corso tra Unione Europea e Confederazione Svizzera;

di considerare l'opportunità, a fronte di minacce di espulsione dei nostri concittadini residenti in Svizzera, i quali dopo una vita di lavoro in Svizzera e per la Svizzera necessitano di aiuti sociali per sopravvivere, e in caso di risposta negativa da parte delle autorità, di reinserire la Confederazione elvetica nella “Black List”.

Sen. Claudio Micheloni
Presidente CQIE – Comitato per le questioni degli italiani all'estero
Membro 3° Commissione permanente – Affari esteri, emigrazione
Palazzo Madama
I-00186 Roma

Segreteria:
Palazzo ISMA – Istituto Santa Maria in Aquiro
Piazza Capranica, 72
I-00186 Roma
tel. 0039 06 6706 3152
fax 0039 06 6706 6152

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