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La contabilità  per cassa e gli indici di affidabilità : incrocio pericoloso!

Gli indici di affidabilità fiscale che dall’anno 2017 sostituiranno i risultati degli studi di settore, dovranno tenere conto degli effetti originati dalla contabilità per cassa recentemente introdotta.

Di tali effetti, il più eclatante sembra riguardare le possibili perdite che potrebbero scaturire a seguito della non più prevista rilevazione contabile delle rimanenze finali di merci.

Ma andiamo con ordine.

La Legge n. 232/ 2016, conosciuta come Legge di Bilancio 2017, prevede – ai commi da 17 a 23 dell'art. 1 – una profonda modifica nella tenuta della contabilità semplificata.

E infatti, l'art. 66, comma 1, del TUIR, così come novellato, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2017, le imprese in contabilità semplificata, salvo opzione per la contabilità ordinaria, determinano il reddito in base al principio di cassa o di registrazione, in luogo del principio di competenza.

In particolare, il reddito d’impresa sarà pari alla differenza tra l’ammontare dei ricavi e/o altri proventi percepiti e quello delle spese sostenute. In altri termini, incassi meno pagamenti.

A tale importo saranno aggiunte eventuali plusvalenze e sopravvenienze attive e sottratte eventuali minusvalenze e sopravvenienze passive. Saranno poi dedotte le quote di ammortamento, le perdite di beni strumentali, le perdite su crediti e l’accantonamento del TFR.

La novità assoluta, come detto, consiste nel fatto che non avranno più rilevanza le rimanenze di merci.

Nel primo periodo di applicazione del regime, ovvero il 2017, il reddito sarà ridotto “dell’importo delle rimanenze finali … che hanno concorso a formare il reddito dell’esercizio precedente secondo il principio della competenza”.

Per cui nell’anno 2017, verranno rilevate a costo per l’ultima volta, le rimanenze iniziali di merci che erano rimanenze finali al 31.12.2016, e non saranno contabilizzate le rimanenze finali al 31.12.2017.

Ciò, nella maggior parte dei casi, potrebbe causare delle ingenti perdite, specialmente nelle aziende che necessitano di una consistente giacenza di merci (si pensi al commercio di articoli di abbigliamento, alle profumerie, ai negozi di cancelleria etc.). Risultano interessati, sempre in negativo, anche coloro che effettuano prestazioni di servizi con largo uso di materie prime (elettricisti, meccanici, carrozzieri, falegnami etc.).

In questi casi, secondo il nostro parere, può nascere l'incrocio pericoloso fra quanto previsto dall’art. 7 bis del D.L. 193/2016, convertito in Legge 225 del 01.12.2016, ovvero la fine degli studi di settore e l’inizio, dal 2017, di una nuova era con gli indici sintetici di affidabilità fiscale.

Il rischio di finire “dalla padella nella brace” è alto perché i conti minacciano di non tornare.

L'annunciata rivoluzione dagli studi di settore ai nuovi indici di affidabilità fiscale, introduce l’indicatore di “compliance”, un dato sintetico che fornirà il complessivo grado di “affidabilità” del contribuente. Gli indici sostituiranno, per quanto qui di interesse, quelli non più in vigore di coerenza e normalità economica.

Ed è proprio questo ciò che preoccupa.

Se l'assenza delle rimanenze finali di merci, prevista dal regime di cassa, determinerà una assai probabile perdita d'esercizio, cosa succederà con i futuri indici di affidabilità fiscale?

Quali saranno i risultati relativi al costo del venduto, alla durata delle scorte e alla rotazione del magazzino? E quale sarà il comportamento del nuovo indicatore con un reddito d’impresa negativo?

Sono, queste, legittime domande delle imprese in contabilità semplificata che in questi giorni sono chiamate a scegliere il loro futuro fiscale.

Riteniamo pertanto indispensabile che il legislatore risponda agli interrogativi, sterilizzando i possibili effetti negativi provocati dall'art. 1, commi da 17 a 23, della Legge 232/2016 e, in ogni caso, salvaguardando le imprese da possibili accertamenti.

Livorno, 19.01.2017

FONDAZIONE COMMERCIALISTITALIANI

Barbara Cuchel

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