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Il tribunale arbitrale dello sport

I lettori delle pagine sportive dei quotidiani si saranno imbattuti in un acronimo: TAS.

Quelli dotati di buona memoria e più attenti si ricordano certamente di questa sigla ma molti forse non saprebbero dire cosa vuol dire esattamente e soprattutto come funziona l’organo che si cela dietro questa sigla.

Il TAS (tribunale arbitrale dello sport) fu creato nel 1983 dal CIO (Comitato Olimpico Internazionale) per la necessità di creare un’autorità specializzata capace di risolvere i conflitti internazionali e che offrisse alle parti in lite una procedura agile, rapida e poco onerosa.

Va precisato che nella giustizia sportiva i potenziali contendenti accettano di deferire la composizione di eventuali conflitti che dovessero insorgere ad organi di giustizia interni a questo ordinamento(autodichia) evitando il ricorso alla giurisdizione statale ed affidando le controversie sportive ad un tribunale specializzato (il TAS), interno al movimento sportivo ed emblema della sua indipendenza.

Ai suoi esordi il TAS si configurava come un’istituzione di arbitrato composta di 60 componenti scelti per la maggior parte dal CIO che ne sosteneva i costi di gestione e funzionamento.

Era prevista una sola procedura per tutti i tipi di controversie: dopo un esame sull’ammissibilità delle domande e un eventuale tentativo di conciliazione si svolgeva un procedimento arbitrale molto simile all’arbitrato commerciale.

Venne poi creato accanto al TAS il CIAS (Conseil International de l’Arbitrage en matiere de Sport), una fondazione di diritto svizzero che ha sede a Losanna e che ha il compito di assicurare l’indipendenza del TAS e di salvaguardare al contempo i diritti delle parti della controversia.

Oggi quindi la risoluzione delle controversie in materia sportiva è assicurata sia dal TAS che dalla CIAS.

Il CIAS si compone di 20 componenti dotati di competenza giuridica al fine di assicurare una rappresentanza di tutte le componenti del mondo dello sport.

Al CIAS spettano funzioni di carattere organizzativo (nomina del segretario generale del TAS, individuazione dei componenti la lista da cui saranno estratti gli arbitri facenti parte dei collegi giudicanti), funzioni di carattere finanziario (assicurare il finanziamento del TAS), funzioni giurisdizionali avendo la competenza a decidere sulla revocazione e ricusazione degli arbitri.

Al TAS infine è attribuita una funzione consultiva avente ad oggetto qualsiasi questione giuridica collegata all’attività sportiva.

Essa può essere attivata dal CIO, dalle federazioni internazionali, dai Comitati nazionali olimpici, dalla WADA (Agenzia mondiale anti doping), dai Comitati organizzatori dei Giochi olimpici e dalle associazioni riconosciute dal CIO.

La domanda è rivolta al Presidente del TAS, il quale, espletata una valutazione sull’ammissibilità della richiesta, nomina un collegio di tre arbitri e formula le questioni sulle quali rendere l’attività consultiva.

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