® Quesito
· La sentenza 10445 del 20/10/2016 del Tar Lazio ha dichiarato che il DPR del 27/9/2016, per l’indizione del referendum popolare costituzionale, è inammissibile per difetto assoluto di giurisdizione.
· Il DPR contiene il quesito formulato in violazione dell’articolo 16 della L. 352/1970.
· Rimandando ad altra occasione l’esegesi della sentenza, preme ora espungere dal testo alcune affermazioni preoccupanti, in quest’anno III della dittatura del governo del PD55%.
® Presidente della Repubblica
· A pagina 12 è detto: “la formulazione del quesito referendario proviene dalle ordinanze dell’Ufficio Centrale per il Referendum presso la Corte di Cassazione ed è stato meramente recepito nel conclusivo decreto presidenziale”.
· E’ sconfortante ipotizzare che il Capo dello Stato “meramente recepisca” e non, invece, esamini, in piena indipendenza, la legittimità di tutto l’iter legislativo confluito in un suo decreto.
· In verità il presidente Mattarella ha promulgato la Legge 52/2015, sull’elezione dei deputati, la quale attribuisce il 55% a un solo partito, a scapito degli altri, senza attivare l’articolo 74 Cost. per salvare la sovranità popolare, tutelabile solo da un sistema elettorale proporzionale.
® Ufficio Centrale del Referendum
· Alle pagine 12 e 13 l’Ufficio Centrale del Referendum è definito “organo rigorosamente neutrale”.
· Curiosa definizione di un organo della giustizia ordinaria che, titolare del controllo di conformità su atti promossi da cittadini, esercita, con le proprie ordinanze, enorme potere e i cui atti dovrebbero essere contestabili.
® Giurisdizione
· A pagina 15 è scritto: “il difetto assoluto di giurisdizione preclude la possibilità di individuare un diverso giudice nazionale”.
· Se tale affermazione è vera, occorrerà badare a sottomettere le istituzioni a opportuni controlli e, nell’immediato, a contrastare la deforma costituzionale. Cambiare si può, votando “no”.
® Alcune pagine da consultare per approfondimenti.
N |
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Libertà |
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Giorgio Trenti