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Successioni

L'art. 11 del D. Lgs. 175/2014 ha innalzato da euro 25.822,00 a euro 100.000,00 la soglia che esonera i contribuenti dall’obbligo della presentazione della dichiarazione di successione.

L'agevolazione compete se ricorrono congiuntamente i seguenti presupposti:

– l’eredità è devoluta al coniuge ed ai parenti in linea retta;

– l’attivo ereditario ha un valore non superiore a 100 mila Euro;

– l’eredità non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari.

La norma è lineare ma si ritiene che ci siano i presupposti per dare più incisività alla semplificazione.

Si potrebbe, infatti, estendere l'attuale esonero anche ai casi in cui pur essendoci un attivo ereditario non superiore a 100 mila euro si è in presenza di immobili o diritti reali immobiliari.

In tali casi, per ridurre gli adempimenti a carico dei contribuenti, si potrebbe ritenere valida la semplice presentazione delle volture immobiliari presso l’Ufficio del Catasto e/o l’Agenzia delle Entrate allegando il prospetto di liquidazione delle imposte ipotecaria, catastale e bollo, il modello F23 (che verrà poi sostituito dall’unico modello di pagamento F24 entro il 01.01.2017) e le dichiarazioni sostitutive di atto notorio accompagnate da copie non autentiche di documenti così come previsto dal nuovo articolato.

Nel caso in cui, invece, l’attivo ereditario abbia un valore superiore a 100 mila Euro e si debba presentare la dichiarazione, si potrebbe abrogare l’obbligo di effettuare le volture catastali consentendo l'adempimento mediante la semplice presentazione della dichiarazione di successione all’Ufficio del Catasto.

Livorno, 01.08.2016

FONDAZIONE COMMERCIALISTITALIANI

Gianni Gori

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