Site icon archivio di politicamentecorretto.com

Interrogazione su disaprità  di trattamento per lavoratori a contratto della rete Mae

Interrogazione a risposta scritta

Ai Ministri degli affari esteri e per la semplificazione e la pubblica amministrazione.

Premesso che:

il ministero in indirizzo rispondendo ad un atto di sindacato ispettivo a firma dell'interrogante (3-00929) ha evidenziato che ” (…) L'offerta al personale delle sedi in chiusura di un nuovo contratto di lavoro in un’altra sede rappresenta quindi una facoltà dell’Amministrazione, limitata temporalmente e condizionata ad una valutazione delle complessive esigenze di servizio in mancanza della quale si procede alla risoluzione del rapporto di impiego”;

nella medesima replica si evidenziava ulteriormente che ” fino al 2011 il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale aveva sempre mantenuto in toto il precedente regime contrattuale. A tale prassi si è tuttavia opposta la Ragioneria generale dello Stato che ha ritenuto che tale procedura amministrativa fosse in palese violazione dell’articolo 157 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, secondo il quale la retribuzione del personale a contratto è determinata in modo uniforme per Paese e per mansioni omogenee. Nello stesso, l'Avvocatura generale dello Stato ha ribadito la specificità di tale personale a contratto, sostenendo che la sua ricollocazione comporta senza dubbio la risoluzione del precedente rapporto contrattuale con stipula di un nuovo rapporto regolato dalla legge locale”;

risulta all'interrogante che l’Amministrazione del MAECI, continua a stipulare nuovi contratti a legge italiana a tempo indeterminato (approvati dalla Ragioneria Centrale dello Stato ) ai dipendenti a contratto già titolari di contratti a legge italiana a tempo indeterminato, che sono stati ricollocati presso sedi riceventi nello stesso Paese di servizio a causa della soppressione della sede in cui prestavano servizio, mantenendo dunque lo stesso regime contrattuale (stessa retribuzione, liquidazione, assegni familiari, contributi INPS…);

di contro, in caso di trasferimento in un Paese terzo in ragione di un ricollocamento transnazionale, per gravissimi motivi o per soppressione della sede d'impiego, il dipendente si troverebbe nella condizione irrifiutabile di accettare un contratto a legge locale, accettando di fatto una “degradazione” contrattuale del proprio profilo operativo, in ragione del suddetto parere della Ragioneria a cui il modus operandi dell'Amministrazione si è armonizzato;

alla luce delle evidenze tracciate in premessa, sussiste di fatto una evidente disparità di trattamento fra il personale soggetto a ricollocazioni a fronte di scelte discrezionali dell’Amministrazione e non dettate dalle disposizioni di legge: da un lato il lavoratore che ha subito un maggior disagio, lasciando la nazione dove prestava servizio per gravissimi motivi o per soppressione della sede, viene penalizzato con la stipula di un nuovo contratto a legge locale, dall'altro il lavoratore, soggetto a ricollocamento in un'altra città della stessa nazione, mantiene in toto il previgente regime contrattuale sia sotto il profilo giuridico sia sotto quello economico: –

Se si intende superare la citata disparità di trattamento tra dipendenti a contratto già titolari di contratti a legge italiana a tempo indeterminato soggetti a ricollocazione a fronte di scelte discrezionali dell'Amministrazione al fine di tutelare il principio di equità di trattamento, retributivo e contrattuale dei profili professionali.

Exit mobile version