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banche popolari

Il Parlamento con la Legge 33 del 24/3/2015 di conversione del DL 3 del 24/1/2015, all’articolo 1, ha apportato per le Banche Popolari una fondamentale modifica al testo unico bancario D. Lgs. 1/9/1993 n. 385: non è più richiesta l’autorizzazione della Banca d’Italia per la trasformazione in SPA (art. 31 comma 1).

Questa legge, tanto attesa, accorda uno spazio di libertà in una legislazione societaria infarcita di norme repressive che inducono a distorsioni di comportamento.

Meglio sarebbe se tutta la restante legislazione fosse improntata alla libertà di comportamento dei singoli.

Ad esempio, la Legge 127 del 17/2/1971 art. 14, stabilisce che le società cooperative non possono essere trasformate in società ordinarie e, pertanto, deve essere abolita.

Questa Legge ha permesso agli amministratori di cooperative di mantenere l’incarico a vita a dispetto dei soci. Essi sono sottoposti in assemblea a condizionamenti continui, come il voto palese, l’utilizzo di schede con i nomi dei consiglieri già stampati, difficoltà insuperabili per la presentazione di liste di candidati, con l’impossibilità, quindi, di esprimere un voto libero contrario agli amministratori.

Inoltre, la Legge 127/1971 ha concesso alle cooperative di sfuggire alla contendibilità sul mercato, permettendo, peraltro, di controllare società ordinarie, a volte quotate in borsa, anch’esse sottraendole alla contendibilità sul mercato.

Una cooperativa deve essere contendibile, cioè pubblica, essere disponibile per i soci, non deve essere strumento di alcuni dirigenti.

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