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Insistiamo: il modello 770 semplificato si può eliminare

In attuazione dell'art. 7 della delega di cui alla legge 11 marzo 2014 n. 23, il 7 marzo di ogni anno i sostituti d’imposta dovranno inviare telematicamente, all’Agenzia delle Entrate, la Certificazione Unica per i dipendenti ed i lavoratori autonomi, un adempimento destinato a sostituire il mod. Cud. Dopo aver esaminato il nuovo modello e le istruzioni, si è rafforzata la convinzione che sussistano i presupposti per l'eliminazione del modello 770 semplificato. Questa Fondazione si era già espressa in tal senso con il Comunicato n. 15 del 30 settembre 2014.

Rispetto al mod. Cud, ormai depennato dal sistema, la Certificazione Unica, altrimenti detta CU, presenta una struttura più articolata, tanto da potersi definire una mini dichiarazione dei sostituti d’imposta.

Infatti, oltre alle informazioni consuete, cioè quelle relative ai redditi di lavoro dipendente, equiparati e assimilati e ai contributi previdenziali e assistenziali, l'esordiente modulo ospita anche le certificazioni di professionisti, agenti e rappresentanti di commercio e percettori di compensi per prestazioni occasionali. Quest'ultima è una delle novità più rilevanti del modello CU 2015.

Ebbene, i dati richiesti sono uguali a quelli contenuti nel modello 770 semplificato – con l'eccezione del quadro ST relativo ai versamenti effettuati – che, di fatto, vengono trasmessi all’Amministrazione Finanziaria il 07 marzo con un anticipo di 4 mesi e 24 giorni rispetto al 31 luglio, data di invio canonica (salvo proroghe) del modello 770.

Si tratta di una duplicazione di adempimenti che va nella direzione opposta a quella di una semplificazione tributaria sempre annunciata e mai realizzata davvero.

Nasce pertanto l’esigenza, di evitare l'effettuazione di un ulteriore adempimento anche in virtù delle categoriche disposizione dello Statuto del contribuente che all'art. 6, comma 4, espressamente prevede che“al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione finanziaria”.

Tale importante disposizione è confermata dal D.L. 13 maggio 2014 n. 70 (Decreto Sviluppo) che, al fine di “ridurre il peso della burocrazia che grava sulle imprese e più in generale sui contribuenti”, all’art. 7 comma 1, lettera f) prevede che i contribuenti non debbano fornire informazioni che siano già in possesso del Fisco e degli Enti previdenziali.

La trasmissione del modello 770 semplificato, quindi, potrebbe essere limitata al solo quadro ST relativo ai versamenti effettuati.

Livorno, 21 Gennaio 2015

FONDAZIONE COMMERCIALISTITALIANI

Luisa Porracciolo

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