La nuova legge sugli investimenti esteri a Cuba

Il Presidente Obama ha di recente deciso delle importanti aperture nei confronti di Cuba, permettendo viaggi a cittadini statunitensi in tale Paese sia per turismo che per affari, e facendo intravedere un nuovo approccio degli U.S.A. verso lo Stato caraibico dopo un periodo di pesanti sanzioni durato oltre 50 anni.

Contestualmente, il governo ha adottato a fine 2014 la Legge n. 118 sugli Investimenti Esteri a Cuba, aprendo l’intera economia cubana ad ogni tipo d’investimento, anche nei settori delle forniture di servizi primari, concessioni amministrative, proprietà immobiliare (acquisto, vendita e leasing sia di immobili residenziali che commerciali), e financo nei servizi professionali. Restano ancora esclusi sanità ed istruzione pubblica, nonché ovviamente quanto abbia a che fare con le forze armate e la sicurezza dello Stato.

Ogni investimento proveniente dall’estero è soggetto a previa autorizzazione che deve essere rilasciata, secondo quale settore attenga, dal Consiglio di Stato, Consiglio dei Ministri, o da altra Authority nominata da quest’ultimo, subordinatamente all’esibizione di un progetto d’investimento da parte dello straniero.

Gli investimenti esteri possono essere effettuati attraverso la forma di joint-venture con soci cubani, od in virtù di un contratto di associazione economica internazionale (questo riguarda di solito contratti per hotel, fornitura di servizi di gestione manageriale, o professionali), oppure totalmente a mezzo di capitali esteri.

Le modifiche principali alla precedente normativa in materia di investimenti esteri sono:

Riduzione dell’imposizione sui profitti dal 30% al 15% per la maggior parte dei settori industriali interessati, ed eliminazione anche della precedente imposizione del 25% sul costo del lavoro;
Possibilità per lo straniero di essere proprietario fino al 100% (in precedenza, quasi mai ammessa);
Gli investitori nelle joint-venture avranno 8 anni di esenzione da qualsiasi imposizione sui profitti;
Accesso all’investimento anche in appartamenti per uso privato;
Esenzione dalle imposte o tariffe doganali sull’importazione a Cuba di macchinari ed attrezzature necessarie ad eseguire l’investimento estero in tale Paese, secondo le disposizioni del Ministero delle Finanze e dei Prezzi;
Protezione dei diritti di proprietà intellettuale e know-how dell’investitore straniero;
Ogni tipo di investimento estero è formalmente registrato a mezzo di atto notarile presso l’Ufficio del Registro Commerciale, dandosi così evidenza e piena prova rispetto al precedente periodo nel quale potevano insorgere anche notevoli difficoltà di riconoscimento dei diritti di proprietà;
Gli investitori stranieri avranno il diritto di riesportare all’estero i profitti o dividendi ottenuti dai loro investimenti a Cuba, nonché il ricavato dalla vendita di azioni societarie o cespiti ivi acquistati, senza limitazioni valutarie per il cambio in valuta convertibile, e liberi da tasse, imposte o ritenute;
Gli stranieri che ottengono un visto di residenza temporaneo a Cuba per motivi di lavoro in collegamento con l’investimento in una joint-venture od a mezzo di un contratto di associazione economica internazionale, ovvero di un investimento al 100% di capitale estero, potranno trasferire all’estero fino ai 2/3 del montante degli stipendi o corrispettivi versatigli a Cuba per tali attività.
Questa estesa apertura agli investitori esteri disposta dal Governo cubano secondo le linee sopra riassunte, è tesa a raggiungere i migliori standard dei Paesi emergenti ai fini di un’ottimale attrazione dei capitali stranieri, in ciò superando gli evidenti limiti posti dalla precedente Legge n. 77 del 1995. Il clima favorevole agli investimenti è inoltre supportato dai citati nuovi indirizzi dettati dal Presidente statunitense Obama.

Salvatore Vitale – Partner, Roma
Consorzio SAVE ITALY – Vitale & Partners

Fabrizio Piciarelli, Ufficio Stampa

Organizzazione Nuove Frontiere www.nuovefrontiere.org

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