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Sen. Antonio Razzi (FI). Votate le “Norme recanti regime fiscale speciale in relazione ai rapporti con il territorio di Taiwan”. L’intervento in aula.

Roma, 26 novembre 2014. L’intervento in aula del senatore di Forza Italia Antonio Razzi a proposito del regime fiscale da adottare e modificare ai rapporti con Taiwan. L’importante provvedimento votato ieri al Senato mette ordine e dà criterio logico e non inutilmente oneroso ai rapporti commerciali tra i due paesi e segna una tappa importante per il futuro delle relazioni di interscambio.

(961) Norme recanti regime fiscale speciale in relazione ai rapporti con il territorio di Taiwan

(1109) Norme recanti regime fiscale speciale in relazione ai rapporti con il territorio di Taiwan

(1144) Norme recanti regime fiscale speciale in relazione ai rapporti con il territorio di Taiwan

(1327) Norme recanti regime fiscale speciale in relazione ai rapporti con il territorio di Taiwan

Relatore per la 3a Commissione: Sen. Antonio RAZZI

Il disegno di legge 1327 segue gli schemi accolti sul piano internazionale dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse).

Gli aspetti considerati si riferiscono alla particolarità dei sistemi fiscali dei due territori.

L'articolato è finalizzato a disciplinare gli aspetti fiscali connessi alle relazioni economiche fra Italia e Taiwan, ad eliminare il fenomeno della doppia imposizione e ad assicurare una più efficiente cooperazione amministrativa fra le due realtà per il contrasto dell'evasione fiscale.

Noi oggi siamo, nella Unione Europea, il 5° partner economico-commerciale di Taiwan con, nel 2013, 2,5 miliardi di Euro di interscambio nell’ambito dei 40 miliardi di Euro complessivi tra l’intera Unione Europea e Taiwan.

Non sussistendo formali rapporti diplomatici fra l'Italia e Taiwan, non è stato possibile sottoscrivere un vero e proprio accordo bilaterale, ma la materia può essere egualmente regolamentata attraverso l'approvazione di un apposito disegno di legge, il cui contenuto sia stato debitamente concordato con le autorità italiane e di Taipei.

L’economia di Taiwan, tra le prime 20 al Mondo, è in costante crescita, favorita dalla posizione geo-strategica dell’Isola nell’area Asia-Pacifico; dall’eccezionale sviluppo delle innovazioni tecnologiche che la caratterizzano; e dal forte incremento dei rapporti, in tutti i campi, con la Cina continentale, come è emerso anche l’altro ieri nel corso della riunione bilaterale Cina-Taiwan durante il vertice APEC ( Conferenza Economica dell’Asia-Pacifico) svoltosi a Pechino.

I due sistemi si differenziano in particolare per la tassazione delle persone fisiche applicata sul territorio di Taiwan sulla base del principio di territorialità, nonché la mancanza di riconoscimento di Taiwan quale entità politica autonoma.

Per i profili di interesse della Commissione Affari esteri si può segnalare che l'articolo 4, relativo al concetto di “residente di un territorio”, prevede, conformemente ai modelli di Convenzioni OCSE, il criterio della”direzione effettiva”, e che il successivo articolo 5, relativo al concetto di “stabile organizzazione”, è a sua volta aderente ai principi dell'organizzazione internazionale.

L'articolo 8 stabilisce che gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, della navigazione marittima ed aerea, nonché degli utili ricavati dall'impiego, dalla manutenzione e dall'affitto di container che costituiscono utili occasionali rispetto a quelli derivanti dall'esercizio in traffico internazionale di navi o aeromobili, sono tassati esclusivamente nel territorio in cui è situata la sede di direzione effettiva dell'impresa di navigazione.

L'iter che ha portato all'attuale stesura del DDL in parola fa capo al 2012 quando al Senato riscosse unanimi consensi senza però approdare ad approvazione per il termine di quella legislatura.

Ecco il perché della ripresentazione quest'anno del decreto la cui sostanza è passata all'esame delle Commissioni riunite 3° e 6° che ha già trovato approvazione da parte di dodici paesi e di altri in attesa di sicura approvazione.

La legge offre un favorevole orientamento giuridico per gli operatori economici italiani a Tapei.

Il decreto si articola in una serie di provvedimenti assolutamente necessari viste le relazioni tra i due paesi.

Nell'àlea dei criteri raccomandati dall'OCSE la tassazione degli utili di capitale (articolo 13), i redditi derivanti dall'esercizio di professioni indipendenti, il trattamento fiscale delle remunerazioni per il lavoro subordinato (articolo 15), sino ad arrivare alle pensioni ed altre remunerazioni analoghe, solo per citarne alcune, si basano su aspetti tecnici di grande importanza, sulle disposizioni dell'articolo 26 “Scambio di informazioni”.

Di interesse per la Commissione Affari esteri appare altresì l'articolo 29, comma 4. Il personale inviato all'estero per lavorare sia presso l'Ufficio di Rappresentanza di Taipei in Italia sia presso l'Ufficio Italiano di Promozione economica e culturale a Taipei, sia soggetto ad imposizione soltanto nel territorio pagatore, salvo i casi in cui la persona fisica sia residente nell'altro territorio e ne abbia la relativa nazionalità o non sia divenuta residente al solo scopo di renderci i servizi.

Infine l'articolo 30 prevede che le disposizioni abbiano effetto alla data in cui l'Ufficio italiano di Promozione economica e culturale a Taipei e l'Ufficio di rappresentanza di Taipei in Italia si informeranno dell'avvenuta emanazione, da parte dei rispettivi territori, di analoghe disposizioni interne regolatrici delle misure al fine di evitare le doppie imposizioni.

Le stesse disposizioni hanno efficacia secondo il principio di reciprocità.

Con il superamento del segreto bancario e lo scambio da parte dei due territori ad ogni tipo di imposta anche per quelle non incluse nella previsione legislativa si avranno validi sistemi per combattere l'evasione e l'elusione fiscale specificatamente previsti all'art. 28 con la previsione di disposizioni antiabuso di carattere generale.

Per questi ed altri motivi al decreto sulla esenzione della doppia tassazione – che ci accingiamo a votare- guardiamo con grande favore ritenendolo la base costitutiva degli incrementi e degli sviluppi di scambio economici tra Italia e Taiwan.

Sviluppi che non potranno che essere fonte di ricchezza e di lavoro per ambedue i paesi nonché una importanza fondamentale per favorire la competitività del sistema delle nostre imprese nei confronti della concorrenza di quelle appartenenti ai 12 Paesi europei che già da anni lo hanno adottato.

Sen. Antonio Razzi
Segretario Commissione Esteri
Piazza delle Cinque Lune, 113
00186 Roma
Tel.+39 06/67063227-+39 06/67064227- Fax + 39 06/67066227
E-mail: antonio.razzi@senato.it

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