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Anai – Cassa forense — Incostituzionale il contributo di solidarietà  a carico dei pensionati?

Il Tribunale di Napoli ha rimesso alla Consulta la questione di incostituzionalità del maggiorato contributo di solidarietà versato dagli avvocati pensionati dopo la maturazione dei supplementi di pensione. Nell’ordinanza di rimessione è scritto che la imposizione di una maggiore aliquota contributiva solidaristica (7 per cento del reddito professionale fino al tetto reddituale) resta a priori svincolata da ogni aspettativa pensionistica.

In sostanza il contributo soggettivo solidaristico finisce per gravare in misura maggiore del 3% esclusivamente su tutti gli avvocati pensionati.

La maggiore imposizione neppure si giustifica secondo un criterio di progressività della contribuzione in funzione del reddito, posto che essa si computa sul primo scaglione di reddito ed è pertanto di generale applicazione a tutti gli avvocati pensionati.

La determinazione dell’onere solidaristico sul contributo soggettivo a carico dell’avvocato pensionato secondo una percentuale (4%, elevato a 5 e poi a 7%) maggiore rispetto all’avvocato che non sia titolare di pensione di vecchiaia (per il quale la percentuale solidaristica è del 3%) determina una irrazionale disparità di trattamento, in violazione del principio dell’art. 3 Cost.

Così si legge nella sentenza della Corte Costituzionale nr. 1008/1988, che ha dichiarato illegittima la decurtazione della pensione degli avvocati pensionati disposta dall’art. 2, commi 6 ed 8, della legge 20 settembre 1980 n. 576: “Ammesso che un apporto ulteriore di solidarietà sia necessario il principio di eguaglianza esige che esso gravi proporzionalmente su tutti i membri della categoria, e non soltanto – sotto specie di decurtazione della pensione – sui pensionati che conservano l’iscrizione all’albo”.

Maurizio de Tilla

(Presidente A.N.A.I.)

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