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Stalking e violenza domestica in Italia

di Piero Innocenti

stalkingA distanza di cinque anni dalla sua introduzione nel nostro ordinamento (con la legge 23 aprile 2009 n°38), il delitto di “stalking” (“Atti persecutori”, art.612 bis C.P.) è ancora espressione di un fenomeno criminale meritevole di particolare attenzione (l’ultimo epsisodio è del 10 maggio u.s. con l’arresto, a Roma, di un uomo che aveva tentato di incendiare il palazzo dove abita l’ex fidanzata). Se nel 2012 erano stati 10.523 i delitti denunciati dalle forze di polizia all’autorità giudiziaria (una media di 28 episodi al giorno), nel 2013 si è arrivati a 12.151 (33 delitti al giorno) e il dato non è ancora completamente stabilizzato. Nei primi quattro mesi del 2014, poi, secondo dati non ancora ufficiali, è confermato il trend in aumento rispetto allo stesso periodo dell’anno prima. In valori assoluti i delitti di stalking denunciati nel 2013 a livello regionale, vedono in testa la Lombardia (1.719 casi), seguita dalla Campania (1.413), dalla Sicilia (1.332), dal Lazio (1.180), dalla Puglia (949), dall’Emilia Romagna(799). Ultima la Val D’Aosta con 19 episodi.
Il delitto in questione, è, come noto, perseguibile a querela della persona molestata dalle reiterate condotte minacciose dello “stalker” che generano nella vittima stati di ansia, paura e timore per la propria incolumità o di quella di un prossimo congiunto. Nella flagranza del delitto l’arresto da parte della polizia giudiziaria è obbligatorio. La pena prevista è della reclusione da 6 mesi a 4 anni ed è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge (anche se separato o divorziato) o da persona legata da una relazione alla persona offesa o se commesso utilizzando i vari sistemi di comunicazione (posta elettronica, cellulari ecc.). In questo senso la modifica apportata al 612 bis dalla legge di conversione 15 ottobre 2013 n°119 recante disposizioni in tema di sicurezza e per il contrasto alla violenza in genere. Con la stessa legge è stato disposto che la remissione della querela possa avvenire soltanto in sede processuale mentre essa è irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante reiterate minacce attuate con determinate modalità indicate dal codice penale (per esempio con armi, scritti anonimi, con il lancio o l’utilizzo di corpi contundenti o altri oggetti atti ad offendere). Si procede d’ufficio quando il “molestatore” è stato già “ammonito” oralmente dal Questore a tenere “una condotta conforme alla legge”. Del che si redige apposito verbale. Anche con riferimento a fatti riconducibili alla “violenza domestica” per i delitti – consumati o tentati – di lesioni e di percosse, il questore, avuta anche una semplice “segnalazione” (non anonima), assunte le informazioni necessarie e fatti gli opportuni approfondimenti con la squadra mobile, può “ammonire” l’autore del fatto. In tale circostanza il questore, “senza indugio” deve informare la persona ammonita sui servizi territoriali disponibili in tema di salute mentale e per le dipendenze, già individuati per gli autori di violenza domestica o di genere. Nella stessa legge 2013/119 viene precisato il concetto di “violenza domestica” consistente in atti, gravi ovvero non episodici, di violenza (fisica, sessuale, psicologica, economica) nel contesto di una famiglia o tra persone legate, al momento o in passato, da matrimonio o comunque da relazione affettiva. Nel corso del 2013 (dall’agosto, momento in cui è entrato in vigore il relativo decreto legge), gli “ammonimenti” inflitti dai questori su tutto il territorio nazionale per episodi di violenza domestica sono stati 92 mentre nel 2014, relativamente ai primi quattro mesi, sono stati 71. Gli “ammonimenti”, invece, comminati nel 2013 agli stalker, ad iniziativa dei questori o su richiesta delle vittime su tutto il territorio nazionale, sono stati 1.300 (dati del Ministero dell’Interno, non consolidati al 12 maggio 2014).
È possibile che ad aumentare l’emersione e la repressione del fenomeno abbia concorso una più accentuata tutela verso le donne con un sistema normativo migliorato con la legge 2013/119 e la ratifica, nel dicembre 2012, della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica. Va anche detto che il legislatore ha voluto riservare una doverosa attenzione anche agli stranieri vittime di violenza domestica prevedendo il rilascio di un permesso speciale di soggiorno per chi voglia sottrarsi alla violenza, introducendo, a riguardo, l’articolo 18 bis nel Testo Unico sull’Immigrazione. Analoga protezione viene assicurata nei confronti dei cittadini comunitari e dei loro familiari.
Un ulteriore importante contributo potrà venire dall’attuazione dell’articolato Piano d’azione contro la violenza (è previsto dalla legge 2013/119) elaborato dal ministro delegato per le Pari Opportunità finalizzato, tra l’altro, anche a sensibilizzare il mondo dell’informazione sulla esigenza di una comunicazione rispettosa della figura femminile. L’analisi criminologica delle violenza di genere, sviluppata dal team di alto profilo della Direzione Centrale della Polizia Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, contenuta nella relazione annuale al Parlamento sullo stato dell’ordine pubblico e della sicurezza in Italia, sarà un ulteriore importante tassello per capire meglio il fenomeno criminale ed approntare eventuali ulteriori strumenti per prevenirlo e reprimerlo.
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