Annullate le intimazioni di pagamento di Equitalia se l’agente della riscossione produce solo le ricevute delle raccomandate “ar” senza le cartelle esattoriali

Devono essere annullate le intimazioni di pagamento se Equitalia produce in corso di causa solo le ricevute delle raccomandate “ar” senza le cartelle esattoriali che sostiene di aver notificato al contribuente. Nei casi in questione, infatti, al giudice non è consentito il controllo effettivo del contenuto del provvedimento e, dunque, la legittimità della pretesa vantata dall’agente della riscossione. Lo stabilisce una decisione della commissione tributaria provinciale di Chieti che ha anche condannato l’esattore alle spese di causa.

La sentenza numero 153/13 rileva Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” ha, infatti, accolto il ricorso di un contribuente con conseguente annullamento di ben ventidue atti impositivi notificati da Equitalia, in quanto l’esattore avrebbe violato lo statuto del contribuente, in quanto la legge 212/00 delinea il minimo delle garanzie concesse al cittadino nei rapporti col fisco.

Un principio cardine sta nel fatto che ogni azione esecutiva deve essere sorretta da un adeguato titolo giudiziale: non sono sufficienti, in tal senso le copie delle relate di notifica che Equitalia deposita agli atti sostenendo che siano riconducibili alla notifica delle cartelle esattoriali, cioè gli atti prodromici alle intimazioni di pagamento contestate.

Nel caso di specie è inesistente la prova incontrovertibile che le ricevute “ar” siano effettivamente connesse agli impositivi, restando a carico dell’agente della riscossione l’onere di depositare i titoli posti a fondamento di quanto vantato.

Senza le cartelle, peraltro, il giudice tributario non può neanche verificare se è competente o meno circa la lite. E comunque non può esaminare il titolo, la natura e il quantum delle somme richieste. L’avviso di ricevimento, così come gli estratti di ruolo relativi alle cartelle esattoriali non bastano da soli a legittimare le pretese dell’esattore. Non va scordato, peraltro, in via generale, che per tutti gli atti giudiziari, la produzione della ricevuta “ar” senza il deposito materiale del provvedimento risulta inadeguata a dimostrarne il contenuto.

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