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Newsletter CNF n. 189/Proposte Orlando

Giustizia: il metodo del dialogo inaugurato dal Guardasigilli rende più vicini gli obiettivi di risanamento

Il CNF ha inviato ieri al Ministro della Giustizia Andrea Orlando un articolato documento sugli interventi urgenti e di sistema per rilanciare l’efficienza del processo civile, a seguito dell’incontro della scorsa settimana tra il Guardasigilli, il CNF, presente con il presidente Guido Alpa e il consigliere segretario Andrea Mascherin, l’Associazione Nazionale Magistrati, OUA e Camere Civili.
Ottimo il metodo del dialogo basato sull’ascolto, che ha permesso di raggiungere una significativa convergenza tra CNF e ANM sulle proposte immediate per il rilancio della giustizia civile.
Proposte che disegnano un quadro sistematico di modalità, anche alternative al processo, per soddisfare i diritti dei cittadini senza penalizzazioni; e rafforzano il contributo di professionalità e di “fede pubblica” dell’Avvocatura.
Il CNF ha dunque approvato un articolato documento in plenum venerdì scorso e lo ha inviato ieri al Ministero della Giustizia che, a seguito dei lavori della settimana scorsa, metta alcuni punti fermi sulle proposte emerse.
Innanzitutto il CNF rileva l’importanza sostanziale che il metodo inaugurato dal Guardasigilli riveste ai fini del raggiungimento degli obiettivi di risanamento della sistema giustizia, a cui gli avvocati per primi tengono.
Un metodo innovativo e quasi rivoluzionario nella sua semplicità, perché ha reso possibile con l’apporto di tutti i soggetti che “fanno vivere la giurisdizione”, come ha detto lo stesso ministro intervenendo al IX Congresso CNF, la focalizzazione e l’analisi dei veri problemi che agitano il settore e le individuazione delle soluzioni operative più condivise possibile, salvo il potere/responsabilità del Ministro e del Governo di procedere nelle decisioni finali.
Sul tema del processo civile, e più in generale, di un assetto innovativo della giurisdizione, si sono verificate molte convergenze tra il CNF e l’ANM, anche per il superamento di alcune delle norme ingiustificatamente penalizzanti del ddl Cancellieri.
Il quadro generale di interventi proposti, sui quali si sofferma il documento del CNF, vede una serie di istituti alternativi al processo e anche alla mediazione obbligatoria, affidati agli avvocati, integrarsi nel sistema della giurisdizione, in modo da creare una serie di percorsi a disposizione del cittadino e dunque favorire il decongestionamento dei tribunali.
Questi interventi normativi non solo declinano la funzione sociale e sussidiaria dell’avvocatura nella giurisdizione con propria e autonoma dignità; ma rappresentano l’avvio del riconoscimento della stessa come categoria professionale affidabile per l’assolvimento di funzioni di natura marcatamente pubblicista.
Vediamo in estrema sintesi perché, scorrendo sinteticamente le principali proposte sulle quali si è creato convergenza tra i presenti.
Negoziazione assistita. Prevede che le parti giungano ad un accordo officiato dall’Avvocato, che abbia efficacia esecutiva. L’avvocato in questo caso avrà un potere di autentica delle firme delle parti e di attestazione di conformità dell’accordo ai principi dell’ordinamento. La procedura di negoziazione assistita è estesa anche alle procedura di separazione e divorzio in caso non ci siano figli.
L’accordo raggiunto, omologato dal giudice, diverrebbe titolo esecutivo e valevole per la trascrizione.
La negoziazione, alternativa alla mediazione, produrrebbe semplificazione e meno costi a carico delle parti.
Translatio iudicii e Camere arbitrali presso gli Ordini. Le parti potranno rinviare, su richiesta congiunta, la decisione della causa ad un arbitrato, tramite un istituto di nuova introduzione: la translatio iudicii. Di marcata natura deflattiva, questo istituto è volto a trasferire da un giudice ad un arbitro la causa su richiesta congiunta delle parti, salvando l’attività processuale compiuta. Dovrebbe contare sulla previsione di incentivi fiscali (come l’esenzione dall’imposta di registro o aliquote agevolate).
Il procedimento preliminare al contenzioso civile, una forma di arbitrato agli atti, sempre svolto dalle camere arbitrali degli avvocati, anch’esso alternativo alla mediazione obbligatoria.
Ingiunzioni di pagamento. Viene riconosciuta all’ avvocato la possibilità di emettere ingiunzione di pagamento, opponibile di fronte alla autorità giudiziale.
Autentica atti del processo. In un ottica di semplificazione è promosso il potere dei legali di autenticare gli atti del processo.
Esecuzioni. Sempre in funzione di semplificazione e accelerazione delle procedure, il CNF chiede di consentire direttamente agli avvocati, previa autorizzazione del giudice, l’accesso alle banche dati dell’amministrazione per valutare se esperire un’azione esecutiva
Volontaria Giurisdizione. Ampi margini di deflazione del carico sulla magistratura, avrebbe anche l’assegnazione agli avvocati di funzioni rientranti nella volontaria giurisdizione.
Vediamo ancora le altre proposte emerse al tavolo
Giudici di pace. Il CNF ritiene che un eventuale aumento della competenza, debba essere necessariamente preceduto da un intervento organico che promuova la migliore qualificazione dei magistrati onorari.
Rito sommario. Il passaggio del rito ordinario a quello sommario, anch’esso proposto, secondo il CNF non risulterebbe efficace in relazione alo scarso utilizzo che del secondo si è finora fatto; e in ogni caso dovrebbe avvenire previo contraddittorio tra le parti sul punto.
Motivazione della sentenza. Su richiesta congiunta delle parti, il giudice dovrà stendere e depositare una motivazione sintetica.
Questa previsione, che soddisfa l’esigenza di snellimento, è più funzionale ed efficace rispetto alla inaccettabile soluzione della motivazione “a pagamento”, in contrasto con la Costituzione.
Come ritenuta in contrasto con la Costituzione è la responsabilità solidale dell’avvocato per lite temeraria, contraria ai principi del diritto di difesa, oltre che superflua visto che vi è già un presidio deontologico in caso di comportamento scorretto .
Il CNF non ritiene funzionale l’accertamento tecnico preventivo obbligatorio per le controversie in materia di risarcimento del danno derivante dalla circolazione stradale ovvero da responsabilità medica o sanitaria. Tale soluzione non avrebbe alcun effetto deflattivo del contenzioso e piuttosto comporterebbe una inutile duplicazione di giudizi ed una dilatazione dei tempi processuali oltre che dei costi.
Processo civile telematico. Impegno del CNF a contribuire a diffonderne l’estensione e l’utilizzo.
Naturalmente, per il CNF resta ferma l’assoluta esigenza di procedere ad interventi organici e ad investimenti strutturali sulla giustizia civile.

Di seguito gli articoli di stampa specificatamente dedicati al documento CNF
Sole 24 Ore, CNF rilancia il ricorso agli strumenti deflattivi
Rassegna stampa CNF-Orlando Riforma processo civile
Altalex Riforma della giustizia civile: Guardasigilli avvia il dialogo con Cnf e magistrati
Rassegna stampa Il Cnf partecipa all'incontro con il Guardasigilli sulla riforma forense (news 27 28 marzo 2014)

Nuove prospettive per la professione: il CNF convoca Ordini distrettuali, Unioni e Associazioni il 10

Individuare nuove prospettive per la professione forense tra l’attuazione della riforma professionale e la valutazione di nuovi ambiti di impegno per gli avvocati.
E’ con questo spirito che il Ministro della Giustizia ha avviato un secondo tavolo di dialogo con il CNF e le rappresentanze associative forensi.
La scorsa settimana si è tenuto un incontro, nel quale si sono definiti i temi da trattare nel prossimo futuro.
Per coinvolgere nel processo di definizione di nuove linee di intervento anche il sistema Ordinistico il CNF, in vista dei gruppi di lavoro che sui singoli temi lavoreranno sotto la regia del Ministro Guardasigilli e in funzione preparatoria di tali tavoli, è impegnato in incontri preliminari che vedano coinvolti, oltre le Associazioni, anche gli Ordini e le Unioni.
In questa direzione va la fissazione di un primo incontro il prossimo 10 aprile presso la sede di via del Governo vecchio; incontro nel quale si metteranno le basi di lavoro sui singoli temi: accesso-tirocinio-formazione professionale; nuove attività di collaborazione con la P.A.; società; specializzazioni; obbligo assicurativo: compensi in regime di patrocinio a spese dello Stato e valutazione della proposta della Cassa forense; forme di giustizia alternativa affidate all’Avvocatura.
Rassegna stampa CNF-Prospettive professione forense

Consigli distrettuali di disciplina e Procedimento disciplinare: pubblicati i regolamenti/1. Elezioni per la composizione dei CDD non oltre il 30 settembre prossimo

Sono stati pubblicati ieri, nella sezione apposita del sito istituzionale del CNF, i regolamenti del CNF, messi a punto dal gruppo di lavoro coordinato da Giuseppe Picchioni e approvati dal plenum, destinati a ridisegnare il sistema disciplinare forense sulla base delle previsioni della legge forense (247/2012).
Il primo regolamento, n. 1/2014, reca norme in materia di Elezione dei componenti dei Consigli distrettuali di disciplina (CDD), i nuovi organismi disciplinari istituiti su base distrettuale. Il regolamento entrerà in vigore il 15 aprile prossimo.
Il secondo regolamento, n. 2/2014, disciplina il Procedimento disciplinare dinanzi ai CDD ed entrerà in vigore il primo gennaio 2015.
Il nuovo sistema disciplinare introdotto dalla legge professionale forense va nella direzione di affermare la imparzialità dell’organo giudicante, eliminando ogni connessione tra eletto ed elettore mentre, apprezzabilmente, restituisce all’Avvocatura il potere di scelta dei componenti dei CDD laddove il DPR 137/2012 la affidava al Presidente del Tribunale in una rosa di nominativi avanzata dai Consigli dell’Ordine
Vediamo in sintesi i contenuti principali dei due provvedimenti, finalizzati a un sistema di controllo disciplinare efficiente, imparziale, e garantito, partendo dal regolamento relativo alle
Elezioni dei componenti dei Consigli distrettuali di disciplina
Il regolamento disciplina le operazioni elettorali e stabilisce anche i termini per le prime elezioni in modo che i CDD siano pienamente operativi dal primo gennaio 2015. “Elemento caratterizzante il sistema elettorale individuato”, spiega Picchioni, “ è l’assoluta elisione del legame tra eletto ed elettore che consegue al fatto che ogni C.O.A. potrà eleggere esclusivamente i propri iscritti talché i componenti del Foro che abbiano espresso, attraverso il Consiglio, un consigliere di disciplina non potranno mai esserne giudicati stante l’incompatibilità determinata dalla legge e dal regolamento disciplinare”.
Nella composizione dei CDD dovrà essere rispettata la rappresentanza di genere, pena la invalidità delle elezioni; tale principio viene tutelato anche con la previsione che il limite delle preferenze (2/3 degli eligendi) possa essere superato nella sola ipotesi in cui i voti siano destinati ad entrambi i generi.
Sotto tale ultimo profilo va osservato che questa disposizione porterà ad un incremento delle espressioni di voto complessive e quindi ad un aumento delle designazioni e conseguente possibilità dei candidati di essere eletti.
I componenti saranno eletti dai consiglieri dei singoli Consigli dell’Ordine del distretto, che potranno esprimere preferenze per i 2/3 degli eligendi.
Il numero complessivo dei componenti del Consiglio distrettuale di disciplina forense è pari ad un terzo – approssimato per difetto all’unità -. della somma
dei componenti dei Consigli dell’Ordine del distretto, i quali potranno esprimere preferenze nel limite di due terzi degli eligendi.
Ogni Consiglio dell’Ordine eleggerà un numero di Consiglieri di disciplina pari ad un terzo dei propri componenti, approssimato per difetto all’unità; l’adeguata rappresentanza ai Fori più piccoli sarà garantita anche prevedendo che per l’individuazione dei componenti mancanti si segua un criterio di precedenza inversa rispetto al numero degli iscritti.
I CDD rimangono in carica 4 anni e i componenti per non più di due mandati. Sono stabilite incompatibilità tra la carica di consigliere distrettuale di disciplina e quelle di consigliere circondariale o nazionale una volta a regime il sistema.
Possono candidarsi tutti gli avvocati iscritti agli albi del distretto da almeno 5 anni, che non abbiamo condanne definitive superiori all’avvertimento o comunque non definitive superiori a quelle dell’avvertimento comminate nei cinque anni precedenti. La candidatura si avanza con una dichiarazione presso il proprio Consiglio dell’Ordine, entro 15 giorni dalla data delle elezioni. Data che dovrà essere unica nel distretto.
Il regolamento disciplina anche i tempi della prima elezione, per permettere che al primo gennaio 2015, data di entrata in vigore del nuovo sistema disciplinare disegnato dalla legge 247, i CDD siano insediati e operanti. A tale scopo, il Presidente del Consiglio dell’Ordine distrettuale in carica, sentiti i Presidenti dei Consigli dell’Ordine circondariali del distretto, fisserà entro il 30 giugno 2014 il giorno e l’orario di inizio delle operazioni elettorali che, ferma restando la contestualità di svolgimento in tutto il distretto, non potranno essere comunque successive alla data del 30 settembre 2014.
Per quanto riguarda invece il passaggio dal vecchio al nuovo regime dei procedimenti disciplinari pendenti al 31 dicembre 2014, il regolamento prescrive il trasferimenti dai Consigli dell’Ordine al CDD, con comunicazione all’incolpato.
Vai al testo del Regolamento n. 1/2014 Elezioni dei componenti dei Consigli distrettuali di disciplina

Consigli distrettuali di disciplina e Procedimento disciplinare: pubblicati i regolamenti/2. Per il “processo” disciplinare imparzialità e garanzie

Imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa: è tra questi due principi costituzionali che si snoda il nuovo procedimento per l’accertamento di un eventuale illecito disciplinare a carico di un avvocato, secondo il testo del regolamento CNF pubblicato ieri nella sezione dei regolamenti CNF in vigore e che entrerà in vigore il primo gennaio 2015.
La prima previsione funzionale alla imparzialità è quella che stabilisce che delle sezioni giudicanti all’interno del Consiglio distrettuale di disciplina non possa far parte alcun consigliere proveniente dal Consiglio dell’Ordine di appartenenza dell’incolpato.
“Con il regolamento disciplinare si sono poste le condizioni per affermare ulteriormente i principi di imparzialità ed indipendenza del giudicante davanti all’ Organo Distrettuale amministrativo” dichiara Picchioni. “Ciò è stato fatto rendendo del tutto oggettivi, e non discrezionali, i criteri per la formazione delle singole sezioni giudicanti così da salvaguardare, grazie alla loro predeterminazione rigorosa, il principio di precostituzione del “giudice”. Le sezioni verranno costituite infatti secondo la successione in ordine alfabetico con il meccanismo della rotazione: ciò porterà alla loro progressiva formazione con titolari e supplenti essendo inibito quindi di conoscerne a priori la composizione”.
Il regolamento, dopo aver stabilito i criteri di determinazione della competenza e i casi di astensione e ricusazione dei giudici disciplinari, disciplina il procedimento, che si snoda nelle fasi istruttoria preliminare, istruttoria, dibattimentale e decisionale.
In tutte le fasi è posta molta attenzione al diritto di difesa dell’incolpato, che dovrà essere sempre tempestivamente informato delle attività a suo carico e che in ogni momento della fase istruttoria potrà accedere agli atti, dedurre prove e indicare elementi a proprio favore.
Attenzione è posta anche alla celerità del procedimento, con la previsione dei termini massimi entro cui andrà completata l’istruttoria a cura del consigliere incaricato e depositata la motivazione della decisione disciplinare.
Il capo di incolpazione a cura del consigliere istruttore dovrà essere dettagliato, con l’indicazione delle norme che si assumono violate mentre la decisone, assunta in camera di consiglio, dovrà essere immediatamente letta nel dispositivo ed essere seguita dal deposito delle motivazioni nel termine di 30 giorni.
Per le infrazioni molto lievi e non lesive di interessi, si potrà procedere semplicemente a un richiamo verbale mentre in caso di accertata responsabilità disciplinare, potranno essere inflitte le sanzioni dell’avvertimento, censura, sospensione e radiazione.
Il regolamento richiama la previsione della legge 247 nello stabilire i casi in cui il CDD può disporre la sospensione cautelare dell’avvocato incolpato.
Contro la decisione disciplinare è ammesso ricorso al CNF nel termine di 30 giorni dalla notificazione, da parte dell’incolpato, del Consigli dell’Ordine di appartenenza, del procuratore della Repubblica, del procuratore generale presso la Corte d’Appello. Decorsi i termini per l’impugnazione senza che questa venga presentata, la decisione è esecutiva a cura del Consiglio dell’Ordine di appartenenza.
Il regolamento disciplina anche alcuni poteri “ispettivi” in capo al CNF, per favorire il più ampio e corretto esercizio della potestà disciplinare.
Vai al testo del Regolamento n. 2/2014 Procedimento disciplinare

Specializzazioni, avviata la consultazione sullo schema di regolamento ministeriale. Termine per le osservazioni il 25 maggio
Con la nuova disciplina Italia in linea con Francia e Germania- Dossier Ufficio Studi n. 3/2014

Il Ministero della Giustizia ha inoltrato al Consiglio Nazionale Forense, il 18 marzo scorso, lo schema di decreto ministeriale recante disposizioni per il conseguimento ed il mantenimento del titolo di avvocato specialista, in attuazione dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, ai fini dell'espressione del parere prescritto dalla legge.
Il CNF, prima di procedere all’espressione del parere, ha avviato il 25 marzo la consueta consultazione di Ordini, Unioni, Cassa forense e Associazioni maggiormente rappresentative; che potranno inviare in via telematica proprie osservazioni entro il 25 maggio prossimo.
Per agevolare la lettura dello schema di regolamento è stato inviato anche il dossier dell’Ufficio Studi n. 3/2014, a cura dell'Ufficio studi, che individua ed analizza le linee guida tracciate dalla riforma, formula proposte specifiche e considera, in un’ottica comparatistica, la disciplina applicabile negli altri paesi europei, particolarmente in Francia ed in Germania.
e Inghilterra
Dal quadro comparativo riportato nel Dossier, si rileva che il sistema di specializzazioni forensi vige Francia, Germania, Portogallo, Belgio, Croazia, Estonia, Polonia, Slovenia, Svizzera e Inghilterra.
Per grandi linee, in Europa vigono due sistemi: il primo individua alcune macro-aree suddivise in micro aree di competenza; il secondo, per esempio quello tedesco, dettaglia minuziosamente gli ambiti di specializzazione.
In ogni sistema, elementi di uniformità sono rappresentati dal fatto che la materia è oggetto di normazione secondaria e che il titolo di avvocato specialista viene rilasciato dall’ente nazionale esponenziale della categoria forense.
Il dossier Ufficio Studi n. 3/2014 Regolamento sulle specializzazioni può essere scaricato al seguente link.

VERSO IL PROCESSO CIVILE TELEMATICO- Parte la campagna FIIF_CNF con una serie di screencast per sapere come funziona e cosa serve #iotecnotoga

Prosegue l’attività del CNF per la diffusione e promozione dell’ICT nell’attività forense.
La sua Fondazione per l’innovazione e l’informatica forense (FIIF) ha curato la realizzazione di una serie di screen-cast per accompagnare gli avvocati al 30 giugno 2014, data prevista per l’introduzione dell’obbligatorietà di molte attività telematiche nel processo civile.
Gli screen-cast della durata di circa 3 minuti trattano in modo semplice e immediato tutti gli aspetti pratici per affrontare le novità imposte dal PCT offrendo utili spunti per l’organizzazione dello studio e del nuovo metodo di lavoro nonché i necessari riferimenti normativi.A partire dalla prossima newsletter di martedì 8 aprile, con cadenza settimanale, sarà quindi possibile seguire on-line i consigli ed i suggerimenti per non trovarsi impreparati alla data del 30 giugno 2014: sarà infatti indicato il link per poter accedere alla serie degli screencast sul PCT.

CREDITI/ Conferenza di Barbara Aronstein Black, professoressa alla Columbia University, “Tort and Contract in Common Law Jurisprudence”-Venerdì 4 aprile 2014

Si tiene a Roma, venerdì 4 aprile, alle ore 16.00 presso la sede amministrativa del Consiglio Nazionale Forense, Via del Governo Vecchio, 3 Roma la conferenza della professoressa Barbara Aronstein Black
Dean Emerita, Facoltà di giurisprudenza, Columbia University, dedicata agli illeciti contrattuali nella giurisprudenza di common law.
la Conferenza è organizzata in occasione dello svolgimento del Master di II livello in diritto privato europeo e della cooperazione, organizzato dal CNF in collaborazione con l'Università degli Studi di Roma La Sapienza e il Dipartimento delle Politiche comunitarie.
Interverrà il presidente del CNF, Guido Alpa.
L'evento, aperto al pubblico, conferisce 3 crediti formativi.
La conferenza si terrà in lingua inglese.

A cura dell’Ufficio Comunicazione e Media

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