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Anche la Cassazione stoppa le multe elevate con l’autovelox se l’amministrazione non prova la presenza di cartelli o dispositivi che segnalano con adeguato anticipo la presenza di sistemi elettronici di rilevamento della velocità 

Un’altra importante decisione circa l’illegittimità delle multe elevate con l’autovelox quando mancano i cartelli stradali o i dispositivi luminosi che avvertono l’automobilista della presenza del sistema elettrico di rilevamento, in quanto la preventiva segnalazione in «loco» dei sistemi elettronici costituisce un obbligo specifico per gli organi di polizia stradale anche a tutela della sicurezza degli utenti della strada. È la legge ha stabilire che i dispositivi e segnali luminosi debbano essere installati con adeguato anticipo rispetto al luogo dove viene effettuato il rilevamento della velocità in modo da garantirne il tempestivo avvistamento da parte dell’utente.

Questa volta – evidenzia Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, – non si tratta di una sentenza di un giudice di Pace, ma è la Corte di cassazione a puntualizzarlo con l’ordinanza 5997 pubblicata il 14 marzo 2014, con la quale ha accolto il ricorso di un automobilista avverso la decisione del Tribunale di Pordenone che al contrario aveva accolto l’appello proposto dal Prefetto ed aveva ritenuto legittimo l’iter della pubblica amministrazione ribaltando la decisione del giudice di Pace cui lo stesso si era rivolto per chiedere l’annullamento di una multa elevata per eccesso di velocità..

I giudici di legittimità hanno invece ritenuto corrette le doglianze del ricorrente in merito all’illegittimità del verbale per violazione delle disposizioni in ordine alla modalità della contestata infrazione amministrativa. In particolare, l’automobilista denunciava la circostanza che gli agenti verbalizzanti non hanno indicato, per la validità dell’intero procedimento amministrativo, tutte le circostanze idonee a evidenziare i presupposti sui quali era stata fondata la complessiva attività di accertamento (compresa la tipologia mobile o temporanea del segnale di preavviso del controllo di velocità).

In tal senso i giudici della sesta sezione civile hanno evidenziato testualmente che «la pubblica amministrazione proprietaria della strada è tenuta a dare idonea informazione, con l’apposizione “in loco” di cartelli indicanti la presenza di “autovelox” dell’installazione e della conseguente utilizzazione dei dispositivi di rilevamento elettronico della velocità, configurandosi, in difetto, l’illegittimità del relativo verbale di contestazione. A tal riguardo si è puntualizzato che tale disposizione normativa non può essere considerata una norma priva di precettività, tale da consentire all’interprete di disapplicarla in ragione di un’asserita, ma inespressa ratio, che ne limiterebbe l’efficacia nell’ambito dei rapporti organizzativi interni alla pubblica amministrazione e la cui riscontrata inosservanza non inciderebbe sulla validità dell’atto di accertamento».

Ma v’è di più: le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del Cds (i segnali stradali e i dispositivi di segnalazione luminosi devono essere installati con adeguato anticipo rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento della velocità, e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante, aggiungendosi, nello stesso articolo, che la distanza tra i segnali o i dispositivi e la postazione di rilevamento delle velocità deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi; in particolare è necessario che non vi siano tra il segnale e il luogo di effettivo rilevamento intersezioni stradali che comporterebbero la ripetizione del messaggio dopo le stesse, o comunque non superiore a quattro km).

Insomma «la preventiva segnalazione univoca e adeguata della presenza di sistemi elettronici di rilevamento della velocità costituisce un obbligo specifico e inderogabile degli organi di polizia stradale demandati a tale tipo di controllo, imposto a garanzia dell’utenza stradale, la cui violazione non può, pertanto, non riverberarsi sulla legittimità degli accertamenti, determinandone la nullità, poiché, diversamente, risulterebbe una prescrizione priva di conseguenze, che sembra esclusa dalla stessa ragione logica della previsione normativa».

Quindi, «non essendo stato assolto tale compito da parte della pubblica amministrazione … ne consegue che l’attività di verbalizzazione delle operazioni riguardanti l’accertamento eseguito non avrebbe potuto considerarsi nella fattispecie, legittima, donde l’invalidità dell’impugnato verbale».

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