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L’amministrazione comunale non può rifiutare la concessione del posto auto nella Ztl al disabile, anche se questi può percorrere brevi tratti a piedi

Il disabile che risiede nel centro storico ha diritto alla concessione di uno spazio personale per il parcheggio per gli invalidi e l'amministrazione non può rifiutarne l'assegnazione anche se questi può percorrere brevi tratti a piedi. E l'amministrazione deve comunque approfondire la disamina della pratica anche se vi è il parere negativo della commissione dell’Istituto di Medicina, confermato addirittura dalla Commissione consultiva invalidi.

A stabilirlo il Tar della Toscana che ha accolto il ricorso – con condanna alle spese per il comune capoluogo di regione – di un residente nel centro storico di Firenze all’interno della zona a traffico limitato già titolare di una concessione per il parcheggio degli invalidi, che aveva inoltrato un'istanza per l'assegnazione di uno spazio personale per invalidi, nei pressi dell’abitazione, allegando documentazione medica. Nel caso di specie, l'amministrazione fiorentina aveva rigettato la domanda con la motivazione che la patologia riscontrata non limiterebbe gravemente né impedirebbe la deambulazione.

Evidentemente, sottolinea Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, i giudici amministrativi toscani non sono stati dello stesso parere e con la sentenza numero 131 del 20 dicembre 2013 le cui motivazioni sono state pubblicate lo scorso 22 gennaio, ritenendo valide le doglianze del disabile che aveva evidenziato che l’articolo 381 del regolamento attuativo del codice della strada subordina l’assegnazione dell’apposito spazio di sosta personale per il titolare di contrassegno invalidi alla acclarata sussistenza di particolari condizioni di invalidità e l’art. 2 del regolamento comunale per la concessione di parcheggi personalizzati individua i destinatari degli stessi in coloro che presentino la domanda. I magistrati amministrativi hanno sottolineato che oltre alla certificazione medica prodotta, sussiste la circostanza che al di là dei 50 metri non vi sono parcheggi e comunque nel tratto persiste il rischio di caduta, data l’esistenza della gravi infermità.

Per i magistrati della prima sezione del tribunale amministrativo toscano, “l’Amministrazione avrebbe invece dovuto approfondire e chiarire, sulla base di un percorso logico esplicitato nel provvedimento conclusivo o nel richiamato parere, la sussistenza o meno del requisito dell’infermità che riduce gravemente la deambulazione, sulla base della copiosa certificazione medica prodotta dall’interessato e della concreta verifica delle sue attuali condizioni fisiche, nonché ponderare l’interesse pubblico connesso alle scarse disponibilità di spazi di sosta con quello del ricorrente, che ha titolo a veder tutelate ove possibile le proprie infermità (TAR Toscana, III, 2.7.2007, n. 999)“.

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