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Proroga del termine per l’acquisizione dei crediti formativi per il triennio 2011/2013

ESTRATTO DAL VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 14 GENNAIO 2014

(omissis)

Proroga del termine per l’acquisizione dei crediti formativi per il triennio 2011/2013

Il Consigliere Tesoriere Galletti e il Consigliere Bruni, entrambi nella qualità di Coordinatori del Dipartimento Centro Studi, Formazione e Crediti Formativi, rappresentano al Consiglio la necessità di venire incontro alle richieste dei colleghi che non sono riusciti a completare l’iter formativo (cfr. art. 11 L. 247/2012) nel triennio appena trascorso, nonostante l’agevolazione della nota riduzione dei crediti formativi a n. 48 complessivi nel triennio; propongono perciò di consentire la possibilità, anche per il primo semestre del 2014, di accumulare crediti formativi utili per completare il triennio 2011-2013.

Restando attualmente in vigore il sistema della formazione obbligatoria così come concepita attraverso i crediti formativi, chiedono di estendere al prossimo triennio 2014-2016, fino all’emanazione del nuovo regolamento del Consiglio Nazionale Forense ex art. 11 co. 3 L. 247/2012, le agevolazioni vigenti per il solo Ordine di Roma con la previsione di n. 48 crediti formativi complessivi (9 dei quali in materie c.d. obbligatorie: deontologia, ordinamento forense e previdenziale).

Il Consiglio, condividendo l’indicazione e la necessità di prevedere il recupero dei crediti formativi necessari per completare quelli occorrenti per il triennio 2011-2013, delibera di consentire di imputare al cennato triennio anche i crediti acquisiti nel primo semestre del 2014; delibera, altresì, di prorogare al triennio 2014-2016, in attesa della prevista regolamentazione da parte del Consiglio Nazionale Forense, l’attuale regime che prevede il conseguimento di n. 48 crediti formativi (dei quali n. 9 in materie obbligatorie). Dispone di pubblicarla sul sito istituzionale, unitamente al Regolamento per la formazione.

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