Il custode della strada è responsabile per gli ostacoli sulla carreggiata che non segnala agli utenti
I pedaggi autostradali aumentano e nonostante ciò i gestori cercano di farla franca anche dalle proprie responsabilità. Ma per la giustizia, non si può sottrarre alla propria responsabilità la concessionaria che gestisce l’autostrada quando accade un sinistro cagionato da un ostacolo al centro della carreggiata e non segnalato dai pannelli luminosi in esercizio lungo il tracciato.
In tali casi, come sovente afferma la giurisprudenza e come viene confermato dalla sentenza 16/2013, pubblicata dal giudice di pace di Santhià (Vercelli) che Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, ritiene opportuno diffondere, la società proprietaria o custode dell’infrastruttura ha l’obbligo di risarcire i danni patrimoniali subiti dall’autovettura che era entrata in collisione con un grosso pneumatico di camion che si trovava sulla strada.
Nel caso di specie, il magistrato onorario ha ritenuto fondata la richiesta di risarcimento di un automobilista cui sono stati liquidati circa 4.500 euro per i danni subiti dalla propria autovettura, nonché le spese di giudizio, a seguito dello scontro contro lo pneumatico di un autoarticolato abbandonato sull’asfalto e che era apparso all’improvviso innanzi al proprio veicolo mentre percorreva nella prima mattinata il tratto stradale in cui era competente il giudice di pace adito.
Il vero e proprio ostacolo risultava quindi «non visibile né prevedibile» perché non segnalato con un avviso di pericolo, ed è quindi certamente configurabile la responsabilità stabilita dall’articolo 2051 del Codice civile a carico dell’ente custode della strada perché lo scontro risulta comunque cagionato da un’omissione di vigilanza di chi gestisce l’infrastruttura.
Peraltro, nel corso dell’istruttoria un assistente al traffico sentito come testimone ha confermato che al call center dell’ente era giunta una segnalazione che aveva avvisato circa la presenza dell’ostacolo in piena carreggiata, ma prima dell’orario in cui si è verificato il sinistro.
Né può essere invocata da parte della convenuta società la circostanza che il mezzo di servizio e soccorso si trovasse a cinquanta chilometri dal luogo del sinistro: in attesa che la squadra giungesse sul posto sarebbe stato opportuno avvisare dell’ostacolo le auto in transito mediante i pannelli ad hoc che veicolano (ad esempio) i messaggi con i limiti di velocità, la presenza del tutor o gli eventuali incidenti sul tracciato. Va, inoltre, esclusa la sussistenza del caso fortuito che scriminerebbe il custode dell’infrastruttura.