Perequazione pensioni da 38.643,54 euro: pasticcio diabolico o incompetente?

di Pierluigi Franz *

QUIZ: Nel 2014 spetta o no la rivalutazione monetaria Istat di 402 euro lordi l’anno anche sulle pensioni superiori a 38.643 euro lordi l’anno, cioè a 6 volte il trattamento minimo INPS? E come si interpreta l’articolo 1, comma 483 punto e), della legge di stabilità?

Perché le leggi non vengono scritte in modo più semplice e chiaro per tutti i cittadini senza dover ricorrere anche a complessi calcoli quasi da scienziati?

E perché non si dà mandato agli uffici di Camera e Senato di riscriverle in italiano corrente, anziché nel pressochè incomprensibile “burocratese”, che spesso è anche causa di lunghi, costosi ed inutili contenziosi fino alla Cassazione o alla Corte Costituzionale?

Ne è un’ulteriore dimostrazione la complessa vicenda della perequazione per il 2014 delle pensioni superiori ai 38.643,54 euro l’anno, cioè oltre le 6 volte il trattamento minimo INPS di 6.440,59 euro. Il “pasticcio” è dovuto al fatto che il Governo Monti già nella legge di stabilità per il 2013 aveva previsto di prolungare nel 2014 il blocco della rivalutazione monetaria Istat sulle pensioni di importo annuo lordo superiore a 6 volte il trattamento minimo Istat che era stato imposto nel biennio 2012 e 2013 per la grave crisi economica in cui versava il nostro Paese.

Negli scorsi mesi più volte il ministro del Lavoro Enrico Giovannini aveva poi categoricamente confermato il blocco della rivalutazione monetaria sulle pensioni oltre 6 volte il trattamento minimo INPS. Ma nel testo finale della legge di stabilità per il 2014, approvata dalle Camere con il voto di fiducia dopo il varo di un maxi emendamento notturno che ne ha riscritto quasi completamente il testo alla Camera raddoppiandone i commi, tutto é stato rimesso in discussione proprio dall’equivoca terminologia del punto e) del comma 483 della legge n. 147 del 27 dicembre scorso (vedere testo cliccando qui:

Per fugare ogni possibile dubbio sarebbe opportuno un chiarimento urgente da parte dello stesso ministro del Lavoro Giovannini, perché la dizione letterale del testo finale della legge di stabilità si può prestare ad una duplice ed opposta interpretazione. Questo comma prevede per il 2014 una rivalutazione monetaria Istat in base alle varie fasce di reddito dei pensionati. E in particolare:

1) più 1,2% (100% dell’indice Istat) sulle pensioni d’importo sino a 3 volte il minimo INPS (fino a 19.321,77 euro l’anno). In pratica queste pensioni saranno rivalutate di 231,86 euro lordi l’anno;

2) più 1,14% (95% dell’indice) per quelle d’importo compreso tra 3 e 4 volte il minimo INPS (da 19.321,78 euro l’anno a 25.762,36 euro l’anno). In pratica queste pensioni saranno rivalutate di ulteriori 73,42 euro lordi l’anno, cioé di 305,28 euro lordi l’anno (= 231,86 euro lordi l’anno + 73,42 euro lordi l’anno);

3) più 0,90% (75% dell’indice) per quelle d’importo compreso tra 4 e 5 volte il minimo INPS (da 25.762,37 euro l’anno a 32.202,95 euro l’anno). In pratica queste pensioni saranno rivalutate di ulteriori 57,97 euro lordi l’anno, cioé di 363,25 euro lordi l’anno (= 305,28 euro lordi l’anno + 57,97 euro lordi l’anno);

4) più 0,60% (50% dell’indice) per quelle d’importo compreso tra 5 e 6 volte il minimo INPS (da 32.202,96 euro l’anno a 38.643,54 euro l’anno). In pratica queste pensioni saranno rivalutate di ulteriori 38,64 euro lordi l’anno, cioé di 401,89 euro lordi l’anno (= 363,25 euro lordi l’anno + 38,64 euro lordi l’anno).

Ed é qui che si arriva al contestato punto e) che prevede una rivalutazione “nella misura del 40 per cento, per l’anno 2014, e nella misura del 45 per cento, per ciascuno degli anni 2015 e 2016, per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi e, per il solo anno 2014, non é riconosciuta con riferimento alle fasce di importo superiori a sei volte il trattamento minimo INPS.

Al comma 236 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il primo periodo é soppresso, e al secondo periodo le parole: «Per le medesime finalità» sono soppresse”.

Non è forse una frase del tutto sibillina, pleonastica e contraddittoria? Non si comprende, ad esempio, per quale motivo si faccia inizialmente riferimento ad una rivalutazione dello 0,48% (pari al 40 per cento dell’aumento Istat dell’1,20 per cento) per l’anno 2014 quando appena 2 righe dopo viene precisato che nel 2014 questa rivalutazione non è affatto riconosciuta. Insomma non é chiara quale delle due diverse interpretazioni dei seguenti punti a) o b) sia corretta:

a) Sulle pensioni superiori a 6 volte il minimo INPS non é dovuta per il 2014 alcuna perequazione;

b) non viene, invece, perequata nel 2014 la sola quota di pensione superiore a 6 volte il minimo INPS (cioè a partire dagli 38.643,55 euro l’anno). Pertanto per tali pensioni sarà dovuta una perequazione corrispondente a 401,89 euro lordi l’anno soggetti a tassazione IRPEF. Ogni pensionato compreso in questa fascia avrebbe quindi diritto in ogni caso ad un aumento del suo vitalizio di circa 20 euro netti al mese.

La differenza non è di poco conto non solo sotto il profilo economico perché si traduce comunque in un pesante complessivo maggiore esborso per l’INPS e per gli altri enti previdenziali di 401,89 euro lordi l’anno per ciascun titolare di pensione superiore a 38.643,54 euro lordi l’anno (VEDERE RIEPILOGO QUI SOTTO). Ma soprattutto sotto il profilo sostanziale perché il pagamento sia pur ridotto della perequazione potrebbe vanificare un eventuale ricorso di questi pensionati alla Corte Costituzionale, perché altrimenti sarebbero stati tagliati per intero della perequazione per il 3° anno consecutivo dopo il blocco deciso dal governo Monti per il 2012 e il 2013 e impugnato due mesi fa alla Consulta da parte del tribunale di Palermo con buone possibilità di successo.

Difatti nella sua ultima decisione sull’argomento (è la n. 316 del 2010) l’Alta Corte, dopo aver salvato per il rotto della cuffia il blocco della perequazione per il 2008, aveva inviato un ultimatum a Governo a Parlamento a non perseverare con ulteriori “congelamenti” della rivalutazione monetaria delle pensioni, in quanto “la sospensione a tempo indeterminato del meccanismo perequativo, ovvero la frequente reiterazione di misure intese a paralizzarlo, esporrebbero il sistema ad evidenti tensioni con gli invalicabili principi di ragionevolezza e proporzionalità, perché le pensioni, sia pure di maggiore consistenza, potrebbero non essere sufficientemente difese in relazione ai mutamenti del potere d’acquisto della moneta”.

In conclusione, resta da chiedersi se il comma 483 punto e) della legge di stabilità 147 del 2013 sia frutto di un banale e involontario lapsus o, invece, di una meditata scelta politica del Governo Letta-Alfano per evitare una possibile sentenza di incostituzionalità. È, comunque, indubbio che la perequazione (per la fascia di pensionati con assegno superiore ai 38.643 euro) scatterà negli anni 2015 e 2016.

* Presidente del Gruppo Romano Giornalisti Pensionati presso l’Associazione Stampa Romana

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RIEPILOGO PEREQUAZIONE PENSIONI 2014

Tenendo conto che il 100% dell’indice Istat é uguale a più 1,2% e che il trattamento minimo INPS é di 6.440,59 euro lordi l'anno si avrà:

1) più 1,2% (= 100% dell’indice Istat) sulle pensioni di importo sino a 3 volte il minimo INPS (fino a 19.321,77 euro lordi l'anno). In pratica queste pensioni saranno rivalutate di 231,86 euro lordi l'anno (importo complessivo di fascia 1);

2) più 1,14% (= 95% dell’indice) per quelle di importo compreso tra 3 e 4 volte il minimo INPS (da 19.321,78 euro lordi l'anno a 25.762,36 euro lordi l'anno). In pratica queste pensioni saranno rivalutate di ulteriori 73,42 euro lordi l'anno, cioé di 305,28 euro lordi l'anno (= 231,86 euro lordi l'anno, pari all’importo complessivo di fascia 1 + 73,42 euro lordi l'anno, pari all’importo di fascia 2);

3) più 0,90% (= 75% dell’indice) per quelle di importo compreso tra 4 e 5 volte il minimo INPS (da 25.762,37 euro l'anno a 32.202,95 euro l'anno). In pratica queste pensioni saranno rivalutate di ulteriori 57,97 euro lordi l'anno, cioé di 363,25 euro lordi l'anno (= 305,28 euro lordi l'anno, pari all’importo complessivo di fascia 2 + 57,97 euro lordi l'anno, pari all’importo di fascia 3);

4) più 0,60% (= 50% dell’indice) per quelle di importo compreso tra 5 e 6 volte il minimo INPS (da 32.202,96 euro l'anno a 38.643,54 euro l'anno). In pratica queste pensioni saranno rivalutate di ulteriori 38,64 euro lordi l'anno, cioé complessivamente di 401,89 euro lordi l'anno (= 363,25 euro lordi l'anno, pari all’importo complessivo di fascia 3 + 38,64 euro lordi l'anno, pari all’importo di fascia 4).

5) più 0,48% (= 40% dell’indice) per quelle di importo superiore a 6 volte il minimo INPS, cioè oltre i 38.643,54 euro lordi l'anno. In base alla legge di stabilità n. 147 questo importo non è, però riconosciuto nel 2014 (sarà, invece, applicato nel 2015 e 2016 nella misura del 45% dell'indice Istat).

In conclusione su tutte le pensioni di importo superiore a 6 volte il minimo INPS, cioè oltre i 38.643,54 euro lordi l'anno, spetterebbe una rivalutazione complessiva per fasce di 401,89 euro lordi l'anno, cosi composta:

a) 231,86 euro lordi l'anno (importo di fascia 1);

b) 73,42 euro lordi l'anno (importo di fascia 2);

c) 57,97 euro lordi l'anno (importo di fascia 3);

d) 38,64 euro lordi l'anno (importo di fascia 4).

La somma delle 4 voci delle corrispondenti fasce dà appunto 401,89 euro lordi l'anno soggetti a tassazione IRPEF.

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