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SENATO DELLA REPUBBLICA———– XVII LEGISLATURA ———–
DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa dei senatori BUEMI, NENCINI, Fausto Guilherme LONGO ——-—- Nuove forme di sostegno all'editoria ed abolizione dei contributi diretti ai giornali———–
ONOREVOLI SENATORI. – La scelta del governo Monti – di dare attuazione, con il disegno di legge n. 5270 della XVI legislatura, a quanto previsto dall’articolo 29, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici» – non ha avuto successo. Ciò non solo e non tanto perché il disegno di legge non è mai stato approvato, quanto perché esso era singolarmente recessivo rispetto alle previsioni del citato articolo 29: tale norma, allo scopo di contribuire all’obiettivo del pareggio di bilancio entro il 2013, ha previsto, da un lato, la cessazione dell’attuale sistema di contribuzione in favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici entro il 31 dicembre 2014 e, dall’altro, la destinazione delle risorse finanziarie disponibili compatibilmente con le esigenze di bilancio per nuove finalità. In ossequio alla predetta disposizione, si sarebbero dovuti quindi definitivamente abbandonare gli interventi a pioggia, sedimentatisi nei decenni, il cui costo diretto è stato stimato in quasi un miliardo di euro all’anno. La molteplicità delle disposizioni stratificatesi nel tempo – mediante il ricorso a differenti strumenti normativo-finanziari e la pluralità delle fonti decisionali e di spesa, incluse le provvidenze per radio e televisioni – deve quindi essere rimossa con un intervento legislativo che assuma la forma di una più precisa delega al Governo, in cui siano delineate, in appositi princìpi e criteri direttivi, le nuove linee direttrici per la razionalizzazione degli interventi di sostegno del settore editoriale: ciò con lo scopo sia di garantire significativi alleggerimenti dell’onere finanziario (attualmente derivante dal vigente sistema di contribuzione diretta), sia di creare condizioni di autonomia ed indipendenza dei giornalisti, mediante un sistema pro-concorrenziale che garantisca una competizione più aperta, eliminando i conflitti di interesse e gli intrecci indebiti tra politica, economia ed informazione. Al contempo, si è inteso sostituire al contributo diretto una gamma di possibili incentivi, più coerenti con l’attuale situazione del mercato editoriale, ma comunque compatibili con i vincoli di finanza pubblica. In particolare, all’articolo 1, i princìpi e criteri direttivi di delega vincolano il Governo a riordinare le misure di sostegno, a selezionare le categorie dei possibili beneficiari e a individuare forme di intervento per l’innovazione, l’avvio di nuove imprese e la multimedialità, al fine di modernizzare e di sviluppare il settore, contenendo l’entità degli oneri gravanti sulla finanza pubblica. Nel riordino delle predette misure, infatti, il Governo dovrà prevedere che le provvidenze siano strettamente correlate alle risorse annualmente disponibili e che il contributo non possa in ogni caso eccedere il fatturato dell’impresa beneficiaria. Il Governo è altresì delegato a ridefinire il quadro delle competenze in materia di comunicazione istituzionale e di tutela del diritto d’autore. Infine, l’esoso esborso per canone locatizio per la sala stampa dell’Associazione stampa estera ha posto all’attenzione della pubblica opinione la questione dell’utilizzo di risorse umane e materiali delle amministrazioni pubbliche per le sale stampa dei giornalisti presso istituzioni pubbliche: benché l’interesse pubblico della messa a disposizione di una stanza con suppellettili ai giornalisti sia condivisibile, non così l’impiego di personale pubblico di fatto alle dipendenze dei giornalisti; meno che meno, si giustifica una sede dedicata alla stampa estera, che inverte la situazione immobiliare a carico delle istituzioni, per cui in proposito si prevede l’abrogazione della norma.
DISEGNO DI LEGGE Art. 1.(Delega al Governo per la definizione di nuove forme di sostegno all'editoria). 1. In conformità con i princìpi costituzionali in materia di libertà e di pluralismo nella manifestazione del pensiero, di valorizzazione e diffusione della cultura e della lingua italiane nonché delle opere dell'ingegno e di tutela delle minoranze linguistiche, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri interessati, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto il superamento del finanziamento diretto al mercato editoriale e lo sviluppo di nuove forme di sostegno in favore del settore. 2. Ai fini dell'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo opera nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a) razionalizzare e riordinare la normativa vigente in materia di sostegno delle imprese editoriali, eliminando:1) ogni forma di contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici, sia secondo i requisiti di accesso e le modalità di calcolo definiti dal decreto legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, sia secondo qualsivoglia normativa speciale o di settore;2) ogni forma di rimborso di costi ai soggetti di cui al numero 1), eccettuati quelli dei quali sia dimostrato che sono stati effettivamente sostenuti per gli scopi di cui alla lettera b) e che rispondono a logiche di sana imprenditoria e di accettazione consapevole del rischio di impresa; b) destinare le risorse stanziate per l'editoria dalla legge 25 febbraio 1987, n. 67, come stabilite nella tabella C della legge annuale di stabilità, e dall'articolo 29, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, esclusivamente a specifiche forme di sostegno:1) della domanda di lettura, incentivando la sottoscrizione, da parte di soggetti pubblici e privati, di abbonamenti di durata annuale a giornali quotidiani e periodici in edizione digitale attraverso l'introduzione di buoni acquisto che siano pari a non oltre il 30 per cento del prezzo annuale dell'abbonamento a giornali quotidiani e periodici in edizione digitale. Il buono acquisto è utilizzabile da ciascun acquirente per la sottoscrizione di abbonamenti di durata annuale fino ad un massimo di due, di cui un quotidiano e un periodico. Il buono acquisto è utilizzabile dall'editore in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, fino ad esaurimento delle risorse disponibili;2) per l'innovazione tecnologica e l'avvio di nuove imprese editoriali e la loro transizione al digitale e alla multimedialità, secondo le modalità di cui alla lettera e); c) definire le categorie di soggetti destinatarie del sostegno di cui al numero 2) della lettera b), con particolare riguardo ai quotidiani e ai periodici di consolidata tradizione e valore politico-culturale, nonché alle testate che siano espressione di comunità locali ed alle riviste di alta cultura iscritte in un apposito registro nazionale tenuto dal consorzio interuniversitario CINECA del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica; d) correlare l'entità complessiva delle forme di sostegno di cui al numero 2) della lettera b), alle risorse finanziarie annualmente disponibili, evitando altresì che, per ciascuna impresa, il contributo ecceda il fatturato relativo all'anno di riferimento delle provvidenze; e) prevedere incentivi per l'avvio di nuove imprese editoriali, editrici di quotidiani o periodici, anche in edizione digitale, per l'innovazione tecnologica e per la multimedialità, attraverso il ricorso a forme di credito d'imposta, compatibilmente con le esigenze della finanza pubblica e con l'ordinamento dell'Unione europea, ovvero attraverso il ricorso ad agevolazioni di credito per gli investimenti materiali e immateriali secondo le procedure di cui al Capo III del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223, privilegiando le iniziative costituite da soggetti provenienti da imprese editrici in stato di crisi aziendale o che comportano l'assunzione di personale di altre imprese editrici in stato di crisi aziendale; f) prevedere forme di promozione della lettura e della diffusione dei libri attraverso campagne annuali di comunicazione istituzionale curate dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché misure per il sostegno della domanda di lettura, che tengano conto dei dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) anche al fine di monitorare le variazioni degli indici della lettura; g) ridefinire il quadro delle competenze in materia di politiche per il sostegno dell'editoria, di comunicazione istituzionale, di tutela del diritto d'autore e di promozione della lettura; h) prevedere una nuova disciplina in materia di servizi da acquistare ai sensi della legge 15 maggio 1954, n. 237, e dell'articolo 55, comma 24, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, garantendo il pluralismo dell'informazione, tenendo conto dell'occupazione di soggetti dotati di professionalità adeguate, della quantità di notizie e di servizi forniti, del fatturato delle aziende, dell'innovazione dei prodotti e assicurando una valutazione annuale dei risultati dell'attività informativa svolta; i) prevedere che le somme versate a titolo di sanzioni amministrative per le violazioni previste dall'articolo 51, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, siano destinate ad incrementare la dotazione finanziaria del fondo di cui all'alinea della lettera b);l) dare seguito alle finalità indicate dall'articolo 29, comma 3, terzo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in ordine all'abolizione del finanziamento diretto pubblico all’editoria, mediante l'abolizione o la modifica delle seguenti disposizioni e di tutte le altre che risultino incompatibili con le finalità della promozione della concorrenza e della tutela dei consu-matori nel settore dell’informazione nonché al fine di assicurare il conseguimento di rilevanti economie di spesa per la finanza pub-blica: 1) gli articoli 22, 23, 24, 25, 27, 28, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 e 41 della legge 5 agosto 1981, n. 416; 2) l’articolo 11 e il comma 5 dell’articolo 28 della legge 25 febbraio 1987, n. 67; 3) il comma 3 dell’articolo 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223; 4) i commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, 3, 3-bis, 4, 5 e 6 dell’articolo 3 e gli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250; 5) il comma 3 dell’articolo 14 della legge 9 gennaio 1991, n. 19; 6) l’articolo 8 del decreto-legge 23 otto-bre 1996, n. 542, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649; 7) l’articolo 153 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; 8) gli articoli 3, 4, 5 e 15 della legge 7 marzo 2001, n. 62; 9) il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46; 10) l’articolo 138 del codice del con-sumo, di cui al decreto legislativo 6 settem-bre 2005, n. 206; 11) il comma 462 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266; 12) il comma 3-ter dell’articolo 20 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;13) il comma 135 dell’articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; 14) l’articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 15) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223;16) gli articoli 1, 1-bis, 2, 3, 3-bis e 4 del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103. 3. L'attuazione della delega di cui ai commi 1 e 2 non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e delle competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono entro trenta giorni dall'assegnazione. Decorsi tali termini senza che la Conferenza unificata e le Commissioni parlamentari abbiano espresso il parere di rispettiva competenza, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. 5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dal presente articolo, il Governo può adottare, con la procedura di cui al comma 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi di cui al medesimo comma 1. Art. 2.(Modifica alla disciplina delle sale stampa). 1. L’articolo 28, sesto comma della legge 5 agosto 1981, n. 416 è sostituito dal seguente: “6. Gli organi costituzionali e, previo parere favorevole del Dipartimento per l’informazione e l’editoria presso la Presidenza del consiglio dei ministri, le altre Amministrazioni centrali dello Stato, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono autorizzate ad istituire e mantenere sale stampa, destinandovi esclusivamente locali appositi all’interno delle rispettive sedi.”

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