SI APRONO LE PORTE DEL CARCERE PER MOLTI MAFIOSI. PER LA PRIMA VOLTA LA CASSAZIONE ANNULLA CON EFFETTO RETROATTIVO UNA CONDANNA ALL’ERGASTOLO DEFINITIVA, SOSTITUENDOLA D’UFFICIO CON 30 ANNI DI CARCERE

di Pierluigi Roesler Franz

Roma, 14 gennaio 2014

Segnalo un'importante decisione della Cassazione grazie alla quale si aprono automaticamente le porte del carcere per molti mafiosi.

Venerdì scorso, 10 gennaio 2014, la Prima Sezione Penale della Suprema Corte ha, infatti, emesso la prima sentenza in Italia (n. 83 del 2014, ricorso reg. generale n. 10934 del 2012) con cui ha annullato senza rinvio con effetto retroattivo la condanna all'ergastolo inflitta per reati di mafia ad Emanuele Zuppardo, nato a Gela il 1° ottobre 1957, difeso dall'avvocato Roberto Afeltra di Roma (cellulare 347/333.94.90) dello studio legale Carlo Martuccelli – viale Bruno Buozzi 36 – Roma tel. 06-808.02.07.

Emanuele ZUPPARDO, oggi 56enne, sicario della mafia originario di Gela (Caltanissetta), fu arrestato nel 1992 a Milano su ordine della Direzione distrettuale antimafia di Firenze nell'ambito del processo “Count Down”, istruito contro quella che è stata definita la “federazione milanese delle mafie”. Nell'inchiesta sull'autoparco di via Salomone (centrale operativa della mafia nel Nord Italia) finirono alla sbarra 81 imputati. Zuppardo fu condannato al carcere a vita per una serie di omicidi compiuti su ordine dei boss. Fuggì nell'ottobre 2000, ma fu di nuovo arrestato 4 mesi dopo. Ora sarà presto scarcerato.

La sua condanna all'ergastolo é stata infatti tramutata d'ufficio in 30 anni di reclusione nel frattempo già scontati in tutto o in gran parte.

La Cassazione ha così dato per la prima volta esecuzione alla sentenza n. 210 emessa il 18 luglio 2013 dalla Corte Costituzionale (ALLEGATO 1 in calce) in base alla quale le condanne all'ergastolo vanno sostituite con 30 anni di reclusione.

I giudici della Consulta avevano infatti accolto un’eccezione sollevata due anni fa dalle sezioni unite penali della Cassazione con ordinanza del 19 aprile 2012 n. 34472, depositata il 10 settembre 2012 (Presidente Lupo, Estensore Milo), imputato Ercolano, in cui si sollecitava l’adeguamento del nostro ordinamento ai principi sanciti dalla Corte Europea per i Diritti dell'Uomo di Strasburgo sul caso Scoppola (ALLEGATO 2 in calce).

In pratica, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale, tutti gli imputati che avevano chiesto il processo con rito abbreviato tra il 2 gennaio 2000 (entrata in vigore della legge Carotti che aveva modificato l'art. 442 c.p.p. disponendo la sostituzione dell'ergastolo con la pena temporanea di 30 anni di reclusione in caso di condanna con rito abbreviato) e il 24 novembre 2000 (entrata in vigore del decreto legge n. 341 del 2000) possono ora ottenere la commutazione della condanna all'ergastolo loro inflitta in 30 anni di carcere. E di conseguenza potranno uscire di prigione, avendo nel frattempo scontato in tutto o in gran parte la pena.

Resta poi aperto un nuovo e delicato problema giuridico che sarà certamente sollevato da molti condannati all'ergastolo che dopo il 2001 non hanno più chiesto il rito abbreviato e quindi i 30 anni di reclusione, fidandosi del decreto legge del 2000 che aveva reintrodotto l'ergastolo con effetto retroattivo. Ma l'incostituzionalità del decreto legge decisa dalla Consulta con la sentenza n. 210 e riaffermata venerdì scorso dalla Cassazione aprirà ora un nuovo fronte di ricorsi, destinato con ogni probabilità allo stesso risultato.

D'altronde, una volta dichiarato incostituzionale il decreto 341 del 2000 che fissava la condanna dell'ergastolo senza isolamento diurno, e non 30 anni, il carcere a vita decade. E se ci sono soggetti che hanno un solo ergastolo o due ergastoli riuniti in uno solo e rientrano in quel periodo tra il 1999 e il 2001 è ormai scontato che, chiedendo la revisione, ottengano la riduzione della loro pena a 30 anni anche perché in Italia esiste il principio del “criterio moderatore dell'art. 78 del codice penale” per cui non si possono trascorrere dietro le sbarre più di 30 anni come pena temporanea. Pertanto quando un condannato ha trascorso 30 anni in carcere deve poi uscire. Si ricorda, infine, che a livello europeo è stato affermato che l'ergastolo è contrario ai diritti umani. Ed anche il Vaticano lo ha eliminato. Si potrebbe pertanto arrivare all'ergastolo speciale a 35 anni.

Cordialmente

Pierluigi Roesler Franz

(già cronista giudiziario del “Corriere della Sera” e de “La Stampa”), Presidente del Gruppo Romano Giornalisti Pensionati presso l'Associazione Stampa Romana e Consigliere nazionale dell'Ordine dei Giornalisti

cell. 335-820.12.40

ALLEGATO 1

Artt. 7, c. 1°, e 8 del decreto legge 24/11/2000, n. 341, convertito con modificazioni in legge 19/01/2001, n. 4.

Processo penale – Giudizio abbreviato – Reati puniti con l'ergastolo – Norma di interpretazione autentica dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen. introdotta dal decreto-legge n. 341 del 2000 – Retroattività delle disposizioni interne in relazione alla posizione di coloro che, pur avendo formulato richiesta di giudizio abbreviato nella vigenza della sola legge n. 479 del 1999, siano stati giudicati successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge.

(illegittimità costituzionale)

SENTENZA N. 210

ANNO 2013

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

– Franco GALLO Presidente

– Luigi MAZZELLA Giudice

– Gaetano SILVESTRI ”

– Sabino CASSESE ”

– Giuseppe TESAURO ”

– Paolo Maria NAPOLITANO ”

– Giuseppe FRIGO ”

– Alessandro CRISCUOLO ”

– Paolo GROSSI ”

– Giorgio LATTANZI ”

– Aldo CAROSI ”

– Marta CARTABIA ”

– Sergio MATTARELLA ”

– Mario Rosario MORELLI ”

– Giancarlo CORAGGIO ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 7, comma 1, e 8 del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341 (Disposizioni urgenti per l’efficacia e l’efficienza dell’Amministrazione della giustizia), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4, promosso dalla Corte di cassazione, sezioni unite penali, nel procedimento penale a carico di E.S. con ordinanza del 10 settembre 2012, iscritta al n. 268 del registro ordinanze 2012 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell’anno 2012.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 24 aprile 2013 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi.

Ritenuto in fatto

1.– Con ordinanza depositata il 10 settembre 2012 e pervenuta a questa Corte il 6 novembre 2012 (r.o. n. 268 del 2012), la Corte di cassazione, sezioni unite penali, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’articolo 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (d’ora in avanti: «CEDU»), firmata a Roma il 4 novembre 1950 (ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848), questioni di legittimità costituzionale degli articoli 7 e 8 del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341 (Disposizioni urgenti per l’efficacia e l’efficienza dell’Amministrazione della giustizia), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4, nella parte in cui tali disposizioni interne operano retroattivamente e, più specificamente, in relazione alla posizione di coloro che, pur avendo formulato richiesta di giudizio abbreviato nella vigenza della sola legge 16 dicembre 1999, n. 479 (Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice penale e all’ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennità spettanti al giudice di pace e di esercizio della professione forense), sono stati giudicati successivamente, quando cioè, a far data dal pomeriggio del 24 novembre 2000 (pubblicazione della Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 2 del regio decreto 7 giugno 1923, n. 1252, recante «Passaggio della Gazzetta Ufficiale del Regno dalla dipendenza del Ministero dell’interno a quella del Ministero della giustizia e degli affari di culto e norme per la compilazione e la pubblicazione di essa»), era entrato in vigore il citato decreto-legge, con conseguente applicazione del più sfavorevole trattamento sanzionatorio previsto dal medesimo decreto.

Il giudice a quo premette di essere investito di un ricorso avverso un provvedimento del Tribunale di Spoleto, in funzione di giudice dell’esecuzione penale, che aveva rigettato la richiesta del condannato, ai sensi degli artt. 666 e 670 del codice di procedura penale, di sostituzione della pena dell’ergastolo con quella temporanea di trenta anni di reclusione, affermando che «nessuna violazione del principio di legalità di cui all’art. 7 della CEDU era stata accertata, nel caso specifico, dalla Corte EDU, sicché non era sopravvenuto all’esecutività della condanna alcun fatto nuovo».

La Corte di cassazione rileva che il ricorrente, condannato con sentenza della Corte di assise di Catania, in data 18 luglio 1998, alla pena dell’ergastolo con isolamento diurno, perché dichiarato colpevole di due omicidi volontari e della connessa violazione della normativa sulle armi, aveva proposto appello e che nel corso di tale giudizio era entrata in vigore (2 gennaio 2000) la legge 16 dicembre 1999, n. 479, il cui art. 30, comma 1, lettera b), aveva aggiunto alla fine del comma 2 dell’art. 442 cod. proc. pen. il seguente periodo: «Alla pena dell’ergastolo è sostituita quella della reclusione di anni trenta», reintroducendo così la possibilità per la persona imputata di reati punibili con la pena perpetua di accedere al rito abbreviato.

Aggiunge la Corte rimettente che il ricorrente, il 12 giugno 2000, nel corso del giudizio di appello, avvalendosi della riapertura dei termini, disposta dall’art. 4-ter del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82 (Modificazioni alla disciplina dei termini di custodia cautelare nella fase del giudizio abbreviato), convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2000, n. 144, aveva chiesto procedersi con il rito abbreviato, con l’effetto che, in virtù dell’art. 442, comma 2, cod. proc. pen. (nel testo vigente in quel momento), la pena dell’ergastolo, con o senza isolamento diurno, andava sostituita con quella di anni trenta di reclusione.

Prima della conclusione del giudizio d’appello, però, era entrato in vigore il decreto-legge n. 341 del 2000, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 4 del 2001, il cui art. 7, nel dichiarato intento di dare una interpretazione autentica al secondo periodo dell’art. 442, comma 2, cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 479 del 1999, aveva stabilito che l’espressione «pena dell’ergastolo» ivi contenuta doveva intendersi riferita all’ergastolo senza isolamento diurno e aveva inserito alla fine della stessa disposizione un terzo periodo, secondo il quale «Alla pena dell’ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato continuato, è sostituita quella dell’ergastolo».

In applicazione del citato art. 7 la Corte di assise di appello di Catania, con sentenza del 10 luglio 2001 (divenuta irrevocabile il 14 novembre 2003), aveva inflitto al ricorrente la pena dell’ergastolo.

La Corte di cassazione ricorda che, avverso il provvedimento del Tribunale di Spoleto, in funzione di giudice dell’esecuzione, è stato proposto ricorso, deducendo una violazione di legge, con riferimento agli artt. 6 e 7 della CEDU e 442 cod. proc. pen., nonché la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione.

Il ricorso è stato assegnato alle sezioni unite in considerazione della speciale importanza della questione, relativa alla possibilità per il giudice dell’esecuzione, in attuazione dei principi enunciati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (d’ora in avanti: «Corte EDU») con la sentenza della Grande Camera 17 settembre 2009, Scoppola contro Italia, di sostituire la pena dell’ergastolo, inflitta all’esito del giudizio abbreviato, con la pena di trenta anni di reclusione, in tal modo modificando il giudicato con l’applicazione, nella successione di leggi intervenute in materia, di quella più favorevole.

Il rimettente, premesso che le Parti contraenti della CEDU, ai sensi dell’art. 46 della citata Convenzione, si impegnano a conformarsi alle sentenze definitive pronunciate dalla Corte di Strasburgo nelle controversie nelle quali sono parti e che lo Stato convenuto ha l’obbligo giuridico di adottare, sotto il controllo del Comitato dei ministri, «le misure generali e/o, se del caso, individuali per porre fine alla violazione constatata, eliminarne le conseguenze e scongiurare ulteriori violazioni analoghe», rileva che la Corte EDU, la quale ha il compito istituzionale di interpretare e applicare la CEDU, quando accerta violazioni della stessa connesse a problemi sistematici e strutturali dell’ordinamento giuridico nazionale, pone in essere una cosiddetta “procedura di sentenza pilota”, che si propone di aiutare gli Stati contraenti a risolvere a livello nazionale i problemi rilevati, in modo da riconoscere alle persone interessate, che versano nella stessa condizione della persona il cui caso è stato specificamente preso in considerazione, i diritti e le libertà convenzionali, offrendo loro la riparazione più rapida, sì da alleggerire il carico della Corte sovranazionale.

In questa prospettiva, la giurisprudenza della Corte EDU, originariamente finalizzata alla soluzione di specifiche controversie relative a casi concreti, si sarebbe caratterizzata nel tempo «per una evoluzione improntata alla valorizzazione di una funzione paracostituzionale di tutela dell’interesse generale al rispetto del diritto oggettivo», fornendo sempre più spesso, nel rilevare la contrarietà alla CEDU di situazioni interne di portata generale, indicazioni allo Stato responsabile sui rimedi da adottare per rimuovere il contrasto.

Secondo la Corte di cassazione, di fronte a pacifiche violazioni convenzionali di carattere oggettivo e generale, già in precedenza accertate in sede europea, il mancato esperimento del rimedio di cui all’art. 34 CEDU e la conseguente mancanza, nel caso concreto, di una sentenza della Corte EDU cui dare esecuzione «non possono essere di ostacolo ad un intervento dell’ordinamento giuridico italiano, attraverso la giurisdizione, per eliminare una situazione di illegalità convenzionale, anche sacrificando il valore della certezza del giudicato», da ritenersi certamente recessivo, allorché risulti compromesso un diritto fondamentale della persona, quale è quello che incide sulla libertà personale.

Il giudice a quo ricorda il contenuto della sentenza della Corte EDU, 17 settembre 2009, Scoppola contro Italia, che viene in rilievo nel caso in esame, perché presenta i connotati sostanziali di una “sentenza pilota”, in quanto, pur non fornendo specifiche indicazioni sulle misure generali da adottare, «evidenzia comunque l’esistenza, all’interno dell’ordinamento giuridico italiano, di un problema strutturale dovuto alla non conformità rispetto alla CEDU dell’art. 7 del decreto-legge n. 341 del 2000, nella interpretazione datane dalla giurisprudenza interna».

Ne conseguirebbe che eventuali effetti ancora perduranti della violazione, determinata da una illegittima applicazione di una norma interna di diritto penale sostanziale interpretata in senso non convenzionalmente orientato, «devono dunque essere rimossi anche nei confronti di coloro che, pur non avendo proposto ricorso a Strasburgo, si trovano in una situazione identica a quella oggetto della decisione adottata dal giudice europeo per il caso Scoppola».

Secondo la sentenza Scoppola, l’art. 7 della CEDU non garantisce soltanto il principio di non retroattività delle leggi penali più severe, ma impone anche che, nel caso in cui la legge penale in vigore al momento della commissione del reato e quelle successive approvate prima della condanna definitiva siano differenti, il giudice debba applicare quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, con l’effetto che, nell’ipotesi di successione di leggi penali nel tempo, costituisce violazione dell’art. 7, paragrafo 1, della CEDU, l’applicazione della pena più sfavorevole al reo.

Le sezioni unite della Corte di cassazione aggiungono che per la Corte EDU l’art. 442 cod. proc. pen., nella parte in cui indica la misura della pena da infliggere in caso di condanna all’esito di giudizio abbreviato, è norma di diritto penale sostanziale che soggiace alle regole sulla retroattività di cui all’art. 7 della CEDU, con la conseguenza della violazione di tale ultima norma nel caso in cui non venga inflitta all’imputato la pena più mite tra quelle previste dalle diverse leggi succedutesi dal momento del fatto a quello della sentenza definitiva. La pronuncia della Corte di Strasburgo, negando il carattere di norma interpretativa dell’art. 7 del decreto-legge n. 341 del 2000, conclude che Scoppola, essendo stato ammesso al rito abbreviato nel vigore della legge n. 479 del 1999, avrebbe avuto diritto, ai sensi dell’art. 7 della CEDU, così come interpretato, a vedersi infliggere la pena di trenta anni di reclusione, più mite, rispetto sia a quella prevista (ergastolo con isolamento diurno) al momento della commissione del fatto, sia a quella prevista (ergastolo senza isolamento diurno) dall’art. 7 del decreto-legge n. 341 del 2000.

Secondo la Corte di cassazione «tale precedente sovranazionale», censurando il meccanismo processuale col quale si attribuisce efficacia retroattiva all’art. 7, comma 1, del decreto-legge n. 341 del 2000, qualificato come norma d’interpretazione autentica dell’art. 442 cod. proc. pen. (nel testo risultante dalla modifica operata dalla legge n. 479 del 1999) enuncia, in linea di principio, una «regola di giudizio di portata generale, che, in quanto tale, è astrattamente applicabile a fattispecie identiche a quella esaminata» e quindi anche al caso dell’attuale ricorrente.

Ne conseguirebbe che l’avere inflitto al ricorrente, la cui posizione è sostanzialmente sovrapponibile a quella di Scoppola, la pena dell’ergastolo, anziché quella di trent’anni di reclusione, avrebbe violato il suo diritto all’applicazione retroattiva (art. 7 della CEDU) della legge penale più favorevole, e la violazione inevitabilmente si rifletterebbe, con effetti perduranti in fase esecutiva, sul diritto fondamentale alla libertà personale.

Questa situazione, anche a costo di porre in crisi il “dogma” del giudicato, non potrebbe essere tollerata, perché legittimerebbe «l’esecuzione di una pena ritenuta, oggettivamente e quindi ben al di là della species facti, illegittima dall’interprete autentico della CEDU», determinando una patente violazione del principio di parità di trattamento tra condannati che versano in identica posizione. Il caso sarebbe diverso da quello dell’applicazione illegittima di una pena esclusivamente perché avvenuta in seguito a un giudizio ritenuto dalla Corte EDU non equo ai sensi dell’art. 6 della CEDU, in quanto in questo caso «l’apprezzamento, vertendo su eventuali errores in procedendo», dovrebbe essere compiuto caso per caso, sì che solo «un vincolante dictum della Corte di Strasburgo sulla medesima fattispecie» potrebbe mettere in discussione il giudicato.

Il caso in esame non sarebbe dissimile da ogni altra situazione in cui vi sia stata condanna in forza di una legge penale dichiarata ex post, nella sua parte precettiva o sanzionatoria, illegittima o comunque inapplicabile perché in contrasto con una norma di rango superiore.

Non sarebbe di ostacolo l’irrevocabilità del giudicato, la cui crisi sarebbe «riscontrabile nell’art. 2, comma terzo, cod. pen.», secondo cui la pena detentiva inflitta con condanna definitiva si converte automaticamente nella corrispondente pena pecuniaria, se la legge posteriore al giudicato prevede esclusivamente quest’ultima, «regola questa che deroga a quella posta invece dal quarto comma dello stesso art. 2 cod. pen. (primato della lex mitior, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile)».

Alla novità normativa richiesta dall’art. 2 citato sarebbe assimilabile, in via analogica, il novum dettato dalla Corte EDU in tema di legalità della pena. In entrambi i casi l’esigenza imprescindibile di far cessare gli effetti negativi dell’esecuzione di una pena contra legem dovrebbe prevalere sulla tenuta del giudicato.

Stante la centrale rilevanza assunta dalla decisione della Corte EDU sul caso Scoppola nella valutazione della posizione del ricorrente, s’imporrebbe la verifica della compatibilità degli artt. 7 e 8 del decreto-legge n. 341 del 2000, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 4 del 2001, con il principio di legalità convenzionale di cui all’art. 7 della CEDU, nell’interpretazione datane dalla Corte europea, costituente, quale norma interposta, il parametro costituzionale espresso dall’art. 117, primo comma, Cost.

Il giudice a quo ritiene che non vi siano spazi per un’interpretazione conforme alla CEDU delle disposizioni suddette, dalla cui applicazione è derivata e tuttora deriva la violazione del diritto fondamentale del condannato all’applicazione della norma più favorevole, costituita nel caso specifico dall’art. 30, comma 1, lettera b), della legge n. 479 del 1999. Tale conclusione si imporrebbe alla stregua della espressa qualificazione come “interpretazione autentica”, contenuta nel titolo del Capo III del decreto-legge n. 341 del 2000, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 4 del 2001, del tenore dell’art. 7 del citato decreto-legge e del contenuto della relativa Relazione governativa, in cui si precisa che la disposizione intende risolvere in via interpretativa i dubbi circa l’applicabilità della disciplina sul giudizio abbreviato nei casi in cui, stante il concorso di reati, alla pena dell’ergastolo debba aggiungersi anche la sanzione dell’isolamento diurno.

La legge interpretativa, in quanto materialmente successiva nel tempo a quella interpretata, con cui si salda dando luogo ad un precetto normativo unitario, avrebbe efficacia retroattiva in deroga al principio di irretroattività della legge in generale, fissato dall’art. 11 delle preleggi.

La disciplina di natura transitoria di cui all’art. 8 del decreto-legge n. 341 del 2000, come sostituito in sede di conversione, che prevede la facoltà dell’imputato di revocare la richiesta di giudizio abbreviato nei casi in cui è applicabile o è stata applicata la pena dell’ergastolo con isolamento diurno, confermerebbe l’efficacia retroattiva attribuita dal legislatore all’art. 7 citato.

L’impossibilità di una interpretazione della normativa interna conforme all’art. 7 della CEDU ha indotto la Corte di cassazione a ritenere non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 7 della CEDU, degli artt. 7 e 8 del decreto-legge n. 341 del 2000, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 4 del 2001, nella parte in cui tali disposizioni interne operano retroattivamente e più specificamente, in relazione alla posizione di coloro che, pur avendo formulato richiesta di giudizio abbreviato nella vigenza della sola legge n. 479 del 1999, sono stati giudicati successivamente, quando cioè, a far data dal pomeriggio del 24 novembre 2000 (pubblicazione della Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 2 del regio decreto n. 1252 del 1923), era entrato in vigore il citato decreto-legge, con la conseguente applicabilità del più sfavorevole trattamento sanzionatorio ivi previsto.

Il giudice a quo, premessa la distinzione tra legge autenticamente interpretativa, che si limita a indicare il vero significato del testo della legge preesistente e legge che pur formalmente dichiarata interpretativa si rivela invece innovativa, perché intacca antinomicamente la ratio della legge, osserva che la cosiddetta «interpretazione autentica dell’art. 442 comma 2 del codice di procedura penale», operata dall’art. 7 del decreto-legge n. 341 del 2000, rientra nella seconda categoria di norme. Ciò in quanto il testo dell’art. 442, comma 2, secondo periodo, cod. proc. pen., così come introdotto dalla legge n. 479 del 1999, non presenterebbe alcuna ambiguità interpretativa, perché la pena dell’ergastolo (con o senza isolamento diurno) doveva essere sostituita, in caso di giudizio abbreviato, con la pena di trenta anni di reclusione.

Secondo la Corte di cassazione, il legislatore del 2000 avrebbe inteso porre rimedio a tale insoddisfacente disciplina e, «per incidere immediatamente sui processi in corso aventi ad oggetto gravi fatti omicidiari, ha optato per la legge interpretativa, anche se non v’era alcun effettivo problema ermeneutico da risolvere», ma semplicemente l’esigenza «di diversificare il trattamento sanzionatorio in relazione alla pluralità o unicità di imputazioni importanti l’ergastolo».

Ne conseguirebbe che il giudice ordinario, non potendo disapplicare la legge formalmente interpretativa, potrebbe solo sottoporla all’esame della Corte costituzionale.

Sottolinea, inoltre, la Corte di cassazione che gli aspetti processuali propri del giudizio abbreviato sono strettamente collegati «con aspetti sostanziali, dovendosi tali ritenere quelli relativi alla diminuzione o alla sostituzione della pena, profilo questo che si risolve indiscutibilmente in un trattamento penale di favore». La richiesta di giudizio abbreviato cristallizzerebbe il trattamento sanzionatorio vigente al momento di essa, con l’effetto che una norma sopravvenuta di sfavore non potrebbe retroattivamente deludere e vanificare il legittimo affidamento riposto dall’interessato nello svolgimento del giudizio secondo le più favorevoli regole in vigore all’epoca della scelta processuale.

La norma dell’art. 7 e di riflesso quella del successivo art. 8 del decreto-legge n. 341 del 2000 sembrerebbero essere in contrasto in primo luogo con il parametro di cui all’art. 117, primo comma, Cost., nella parte in cui impone la conformazione della legislazione interna ai vincoli derivanti dagli obblighi internazionali, e quindi alla norma interposta contenuta nell’art. 7 della CEDU, che delineerebbe, secondo l’interpretazione datane dalla Corte di Strasburgo, un nuovo profilo di tutela del principio di legalità convenzionale in materia penale: non solo la irretroattività della legge penale più severa, principio già contenuto nell’art. 25, secondo comma, Cost., ma anche e implicitamente la retroattività o l’ultrattività della lex mitior, in quanto andrebbe ad incidere sulla configurabilità del reato o sulla specie e sull’entità della pena e, quindi, su diritti fondamentali della persona.

In conclusione, secondo la Corte, sarebbe «proprio l’applicazione retroattiva in malam partem della c.d. legge interpretativa a determinare la violazione del diritto del soggetto interessato all’operatività, invece, della legge più mite tra quelle succedutesi nell’arco temporale 2 gennaio-24 novembre 2000, in presenza del presupposto processuale rappresentato dalla richiesta del rito abbreviato effettuata nello stesso periodo, e a legittimare i dubbi di costituzionalità della medesima legge interpretativa».

La citata normativa interna, stante il suo carattere retroattivo, contrasterebbe inoltre con l’art. 3 Cost., violando il canone di ragionevolezza e il principio di uguaglianza. Essa, infatti, interverrebbe sull’art. 442, comma 2, ultimo periodo, cod. proc. pen. nel testo risultante dalla legge n. 479 del 1999, in assenza di una situazione di oggettiva incertezza del dato normativo di riferimento. Tradirebbe poi il principio dell’affidamento connaturato allo Stato di diritto, legittimamente sorto nel soggetto al momento della scelta del rito alternativo regolato da una norma più favorevole. Determinerebbe, infine, ingiustificate disparità di trattamento, dipendenti dai variabili tempi processuali, tra soggetti che versano in un’identica posizione sostanziale.

In punto di rilevanza, la Corte di cassazione precisa che la decisione della vicenda in esame dovrebbe comportare l’applicazione dell’art. 7 del decreto-legge n. 341 del 2000 e non potrebbe prescindere dai riflessi che su tale norma spiega anche la disposizione transitoria di cui al successivo art. 8, come sostituito in sede di conversione dalla legge n. 4 del 2001. Sussisterebbe, quindi, un rapporto di strumentalità necessaria tra la risoluzione delle questioni di costituzionalità e la definizione dell’attivato incidente di esecuzione.

Aggiunge la Corte rimettente che l’eventuale dichiarazione di incostituzionalità delle norme interne, avendo una forza invalidante ex tunc, la cui portata, già implicita nell’art. 136 Cost., è chiarita dall’art. 30, quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), inciderebbe sull’esecuzione ancora in corso della pena illegittimamente inflitta in applicazione della più severa norma penale sostanziale, sospettata, nella parte relativa alla sua efficacia retroattiva, di essere in contrasto con la Carta costituzionale.

L’art. 30, quarto comma, della legge n. 87 del 1953 dispone che, quando in applicazione della norma dichiarata costituzionalmente illegittima è stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, ne cessano l’esecuzione e tutti gli effetti penali, e secondo la Corte di cassazione, da questa disposizione consegue che, «nel caso di dichiarazione di incostituzionalità di una norma penale sostanziale, la tutela della libertà personale si unisce alla forza espansiva della dichiarazione di incostituzionalità e travolge anche il giudicato, con effetti diretti sull’esecuzione, ancora in atto, della condanna irrevocabile».

Il campo di operatività dell’art. 30, quarto comma, sarebbe più esteso rispetto a quello dell’art. 673 cod. proc. pen., il quale si riferirebbe all’abrogazione o dichiarazione di incostituzionalità di fattispecie incriminatrici nella loro interezza, in quanto impedirebbe anche l’esecuzione della pena o della frazione di pena inflitta in base alla norma dichiarata costituzionalmente illegittima sul punto, senza coinvolgere il precetto.

Il citato art. 30, quarto comma, si porrebbe come eccezione alla regola di cui al quarto comma dell’art. 2 del codice penale, secondo cui si applica al reo la disposizione più favorevole, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile, e legittimerebbe quindi il superamento del giudicato di fronte alle primarie esigenze, insite nell’intero sistema penale, di tutelare il diritto fondamentale della persona alla legalità della pena anche in fase esecutiva e di assicurare parità di trattamento tra i condannati che versano in una identica situazione.

2.– Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili ed infondate.

L’Avvocatura dello Stato osserva che in seguito all’entrata in vigore, in data 1° dicembre 2009, del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, ratificato e reso esecutivo con legge 2 agosto 2008, n. 130, è stata impressa una diversa configurazione al rapporto tra le norme della CEDU e l’ordinamento interno. In virtù dell’art. 6 del predetto Trattato, indipendentemente dalla formale adesione alla CEDU, da parte dell’Unione europea, i diritti elencati dalla Convenzione verrebbero ricondotti all’interno delle fonti dell’Unione sia in via diretta ed immediata, tramite il loro riconoscimento come «principi generali del diritto dell’Unione», sia in via mediata, come conseguenza del riconoscimento che la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea ha lo stesso valore giuridico dei trattati.

Secondo l’Avvocatura, a norma dell’art. 49, primo paragrafo, della Carta da ultimo citata, se successivamente alla commissione del reato, la legge prevede l’applicazione di una pena più lieve, occorre applicare quest’ultima. In virtù dell’art. 52 della Carta, inoltre, tutti i diritti previsti dalla CEDU che trovino un corrispondente all’interno della Carta di Nizza dovrebbero ritenersi tutelati anche a livello comunitario.

Di conseguenza il giudice comune sarebbe tenuto a disapplicare qualsiasi norma nazionale «in contrasto con i diritti fondamentali sanciti dalla CEDU, in base al principio, fondato sull’art. 11 Cost., secondo cui “le norme di diritto comunitario sono direttamente operanti nell’ordinamento interno”».

Questa interpretazione non troverebbe «ostacoli di operatività», in quanto il principio di retroattività o ultrattività della lex mitior in relazione all’esecuzione penale si armonizzerebbe con la disposizione di cui all’art. 30, quarto comma, della legge n. 87 del 1953, che impedisce l’esecuzione di una pena o di una frazione di pena inflitta in base ad una norma dichiarata illegittima, incidendo su una situazione non ancora esaurita, «senza coinvolgere il precetto penale, assicurando la legalità della pena attraverso un’effettiva parità di trattamento nei confronti di condannati che versano in una identica situazione di diritto».

Considerato in diritto

1.– Con ordinanza depositata il 10 settembre 2012 e pervenuta a questa Corte il 6 novembre 2012, la Corte di cassazione, sezioni unite penali, in riferimento agli articoli 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’articolo 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (d’ora in avanti: «CEDU»), firmata a Roma il 4 novembre 1950 (ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848), ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli articoli 7 e 8 del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341 (Disposizioni urgenti per l’efficacia e l’efficienza dell’Amministrazione della giustizia), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4, nella parte in cui tali disposizioni operano retroattivamente e, più specificamente, in relazione alla posizione di coloro che, pur avendo formulato richiesta di giudizio abbreviato nella vigenza della sola legge 16 dicembre 1999, n. 479 (Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice penale e all’ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennità spettanti al giudice di pace e di esercizio della professione forense), sono stati giudicati successivamente, quando cioè, a far data dal pomeriggio del 24 novembre 2000 (pubblicazione della Gazzetta Ufficiale), era entrato in vigore il citato decreto-legge, con conseguente applicabilità del più sfavorevole trattamento sanzionatorio previsto da tale decreto.

La Corte di cassazione è stata investita con un ricorso contro un provvedimento del Tribunale di Spoleto che, in sede esecutiva, ha rigettato la richiesta di un condannato diretta a vedersi sostituire la pena dell’ergastolo, applicata nel corso di un giudizio abbreviato, con la pena di trenta anni di reclusione, sostituzione che, secondo il ricorso, si sarebbe dovuta disporre perché il condannato si trovava in una situazione analoga a quella che nel caso Scoppola contro Italia aveva formato oggetto della sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (d’ora in avanti: «Corte EDU»), Grande Camera, 17 settembre 2009.

Con questa sentenza la Corte EDU aveva rilevato la violazione da parte dello Stato italiano dell’art. 7, paragrafo 1, della CEDU, cagionata dall’applicazione dell’art. 7 del decreto-legge n. 341 del 2000 e aveva dichiarato che lo Stato italiano era tenuto ad assicurare che la pena dell’ergastolo, inflitta al ricorrente, fosse sostituita con una pena non superiore a quella della reclusione di anni trenta.

Il Tribunale di Spoleto, al quale il condannato si era rivolto per ottenere la sostituzione della pena, aveva rigettato la richiesta rilevando che nessuna violazione dell’art. 7 della CEDU era stata accertata dalla Corte EDU nel caso del richiedente.

Le sezioni unite della Corte di cassazione, che non condividono le ragioni del rigetto, hanno proposto questioni di legittimità costituzionale degli artt. 7 e 8 del decreto-legge n. 341 del 2000, ritenendo che queste norme siano di ostacolo al doveroso accoglimento della richiesta di sostituzione della pena.

2.– Secondo le sezioni unite, la sentenza della Corte EDU ha rilevato nel nostro ordinamento un problema strutturale e gli eventuali effetti, tuttora perduranti, della violazione devono essere eliminati, perché essa contiene una «regola di giudizio di portata generale, che, in quanto tale, è astrattamente applicabile a fattispecie identiche a quella esaminata».

Il giudice a quo, nell’esercizio dei suoi poteri di apprezzamento e qualificazione della fattispecie sottoposta alla sua cognizione, premette che il ricorrente si trova in una situazione identica a quella che ha connotato il caso Scoppola e perciò ritiene che anche nei suoi confronti la pena dell’ergastolo, applicata in forza della norma convenzionalmente illegittima, dovrebbe essere sostituita con la pena di trenta anni di reclusione. «Di fronte a pacifiche violazioni convenzionali di carattere oggettivo e generale, già in precedenza stigmatizzate in sede europea – aggiunge il giudice a quo – il mancato esperimento del rimedio di cui all’art. 34 CEDU (ricorso individuale) e la conseguente mancanza, nel caso concreto, di una sentenza della Corte EDU cui dare esecuzione non possono essere di ostacolo a un intervento dell’ordinamento giuridico italiano, attraverso la giurisdizione, per eliminare una situazione di illegalità convenzionale, anche sacrificando il valore della certezza del giudicato, da ritenersi recessivo rispetto ad evidenti e pregnanti compromissioni in atto di diritti fondamentali della persona. La preclusione, effetto proprio del giudicato, non può operare allorquando risulti pretermesso, con effetti negativi perduranti, un diritto fondamentale della persona, quale certamente è quello che incide sulla libertà: s’impone, pertanto, in questo caso di emendare “dallo stigma dell’ingiustizia” una tale situazione». Il caso, secondo l’ordinanza di rimessione, non sarebbe dissimile da quello in cui vi è stata una condanna in forza di una legge dichiarata ex post costituzionalmente illegittima nella sua parte precettiva o sanzionatoria.

A parere delle sezioni unite, all’applicazione della regola contenuta nella sentenza Scoppola si oppone però l’art. 7 del decreto-legge n. 341 del 2000, che, per i motivi indicati nella sentenza della Corte EDU, appare costituzionalmente illegittimo e, in base all’art. 30, quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, recante «Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale» (il quale dispone che quando in applicazione della norma dichiarata costituzionalmente illegittima è stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna ne cessano l’esecuzione e tutti gli effetti penali), la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 7 consentirebbe l’applicazione dell’art. 442, comma 2, cod. proc. pen. nel testo anteriore alla modificazione operata con il decreto-legge n. 341 del 2000 e, dunque, la richiesta sostituzione della pena. Infatti, secondo le sezioni unite, l’art. 30, quarto comma, della legge n. 87 del 1953 dovrebbe operare con un duplice effetto, per superare sia il limite del giudicato sia quello del quarto comma dell’art. 2 del codice penale, il quale esclude l’applicabilità di disposizioni «più favorevoli al reo» sopravvenute, qualora «sia stata pronunciata sentenza irrevocabile».

3.– Il quadro normativo interno nel cui ambito si pone la questione è caratterizzato da una successione di varie leggi.

La disposizione originaria dell’art. 442, comma 2, cod. proc. pen. prevedeva, nel caso di giudizio abbreviato, la sostituzione della pena dell’ergastolo con quella di trenta anni di reclusione. Questa norma è stata però dichiarata costituzionalmente illegittima per eccesso di delega (sentenza n. 176 del 1991) e, di conseguenza, tra il 1991 e il 1999, l’accesso al rito abbreviato, sulla base degli artt. 438 e 442 cod. proc. pen., all’epoca vigenti, è stato precluso agli imputati dei delitti puniti con l’ergastolo.

L’art. 30, comma 1, lettera b), della legge n. 479 del 1999, entrata in vigore il 2 gennaio 2000, ha modificato l’art. 442, comma 2, cod. proc. pen., reintroducendo la possibilità di procedere con il giudizio abbreviato per i reati punibili con l’ergastolo, e ha previsto la sostituzione di questa pena con quella di trenta anni di reclusione.

Il decreto-legge n. 341 del 24 novembre 2000, entrato in vigore lo stesso 24 novembre 2000, e convertito dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4, all’art. 7, ha modificato nuovamente l’art. 442 cod. proc. pen., stabilendo, in via di interpretazione autentica della precedente modifica, che «nell’art. 442, comma 2, del codice di procedura penale, l’espressione “pena dell’ergastolo” è riferita all’ergastolo senza isolamento diurno» (art. 7, comma 1), e aggiungendo alla fine del comma 2 dell’art. 442 cod. proc. pen. la proposizione: «Alla pena dell’ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato continuato, è sostituita quella dell’ergastolo» (art. 7, comma 2). In via transitoria, l’art. 8 del medesimo decreto-legge ha consentito a chi avesse formulato una richiesta di giudizio abbreviato nel vigore della legge n. 479 del 1999 di revocarla entro trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge con l’effetto che il processo sarebbe proseguito con il rito ordinario.

In seguito a quest’ultima modifica normativa, il giudizio abbreviato, che si conferma applicabile alla generalità dei delitti puniti con l’ergastolo, consente al condannato di beneficiare della sostituzione della pena dell’ergastolo senza isolamento diurno con quella di trenta anni di reclusione e della sostituzione della pena dell’ergastolo con isolamento diurno con quella dell’ergastolo semplice.

4.– Con la sentenza del 17 settembre 2009, Scoppola contro Italia, la Grande Camera della Corte EDU ha preso in considerazione il quadro normativo sopraindicato, e in particolare la vicenda relativa alla successione tra la legge n. 479 del 1999 e il decreto-legge n. 341 del 2000, ravvisando una violazione degli artt. 6 e 7 della CEDU.

In particolare, la Corte EDU ha ritenuto che l’art. 442, comma 2, cod. proc. pen., ancorché contenuto in una legge processuale, è norma di diritto penale sostanziale, in quanto, «se è vero che gli articoli 438 e 441-443 del c.p.p. descrivono il campo di applicazione e le fasi processuali del giudizio abbreviato, rimane comunque il fatto che il paragrafo 2 dell’articolo 442 è interamente dedicato alla severità della pena da infliggere quando il processo si è svolto secondo questa procedura semplificata». Si tratta perciò di una norma che rientra nel campo di applicazione dell’art. 7, paragrafo 1, della Convenzione, che, secondo una innovativa interpretazione della Corte di Strasburgo, comprende anche il diritto dell’imputato di beneficiare della legge penale successiva alla commissione del reato che prevede una sanzione meno severa di quella stabilita in precedenza: nel caso di specie la sanzione di trenta anni di reclusione, pure nel caso di reati puniti con l’ergastolo con isolamento diurno, poi sostituita retroattivamente con quella del semplice ergastolo.

5.– Delimitato il quadro normativo in cui si colloca la questione in esame, va considerato che l’Avvocatura generale dello Stato ne ha eccepito l’inammissibilità, sostenendo che, in seguito all’entrata in vigore, il 1° dicembre 2009, del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, ratificato e reso esecutivo con la legge 2 agosto 2008, n. 130, è stata impressa una diversa configurazione al rapporto tra le norme della CEDU e l’ordinamento interno. In virtù dell’art. 6 del Trattato, indipendentemente dalla formale adesione alla CEDU da parte dell’Unione europea, i diritti elencati dalla Convenzione sarebbero stati ricondotti all’interno delle fonti dell’Unione, sia in via diretta e immediata, tramite il loro riconoscimento come «principi generali del diritto dell’Unione», sia in via mediata, come conseguenza del riconoscimento che la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea ha lo stesso valore giuridico dei trattati.

Secondo l’Avvocatura dello Stato, a norma dell’art. 49, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali, se successivamente alla commissione del reato sopravviene una legge che prevede una pena più lieve, è questa che deve trovare applicazione. In virtù dell’art. 52 della Carta, inoltre, tutti i diritti previsti dalla CEDU che trovino in essa una corrispondenza devono ritenersi tutelati anche a livello comunitario. Di conseguenza il giudice comune dovrebbe disapplicare qualsiasi norma nazionale «in contrasto con i diritti fondamentali sanciti dalla CEDU, in base al principio, fondato sull’art. 11 Cost., secondo cui le norme di diritto comunitario sono direttamente operanti nell’ordinamento interno».

L’eccezione di inammissibilità è priva di fondamento.

Come è già stato rilevato, l’adesione dell’Unione europea alla CEDU non è ancora avvenuta, «rendendo allo stato improduttiva di effetti la statuizione del paragrafo 2 del nuovo art. 6 del Trattato sull’Unione europea, come modificato dal Trattato di Lisbona» (sentenze n. 303 e n. 80 del 2011).

Inoltre questa Corte ha già avuto occasione di chiarire che, «in linea di principio, dalla qualificazione dei diritti fondamentali oggetto di disposizioni della CEDU come princìpi generali del diritto comunitario non può farsi discendere la riferibilità alla CEDU del parametro di cui all’art. 11 Cost., né, correlativamente, la spettanza al giudice comune del potere-dovere di non applicare le norme interne contrastanti con la predetta Convenzione» (sentenze n. 303 del 2011; n. 349 del 2007). È da aggiungere che «i princìpi in questione rilevano unicamente in rapporto alle fattispecie cui il diritto comunitario (oggi, il diritto dell’Unione) è applicabile» (sentenze n. 303 e n. 80 del 2011), e poiché nel caso di specie non siamo di fronte ad una fattispecie riconducibile al diritto comunitario non vi è spazio per un’eventuale disapplicazione da parte del giudice ordinario.

La stessa Corte di giustizia dell’Unione europea ha del resto ritenuto che il rinvio operato dall’art. 6, paragrafo 3, del Trattato sull’Unione europea alla CEDU non regola i rapporti tra ordinamenti nazionali e CEDU né, tantomeno, impone al giudice nazionale, in caso di conflitto tra una norma di diritto nazionale e la Convenzione europea, di applicare direttamente le disposizioni di quest’ultima, disapplicando la norma di diritto nazionale in contrasto con essa (sentenza del 24 aprile 2012, in causa C-571/10, Kamberaj).

6.– Un profilo di inammissibilità è invece ravvisabile rispetto alla questione avente ad oggetto l’art. 8 del decreto-legge n. 341 del 2000, che disciplina, in via transitoria, il potere dell’imputato di revocare la richiesta di giudizio abbreviato nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in questione. Infatti, mentre le censure di costituzionalità riguardano sia l’art. 7 sia l’art. 8 del decreto-legge n. 341 del 2000, nell’ordinanza di rimessione manca la motivazione sulla rilevanza della questione relativa a quest’ultima norma, della quale non è indicato l’ambito di applicabilità nel giudizio principale.

Ne consegue l’inammissibilità della questione relativa all’art. 8.

7.– Dal tenore complessivo dell’ordinanza di rimessione emerge che la questione di legittimità costituzionale, pur coinvolgendo formalmente l’intero art. 7 del decreto-legge n. 341 del 2000, deve intendersi limitata al solo comma 1 di tale articolo, che, in virtù della sua pretesa natura interpretativa, ne determina l’applicazione retroattiva. L’art. 7, comma 2, dello stesso decreto-legge, modificando l’art. 442, comma 2, cod. proc. pen., si limita a dettare la nuova disciplina del rito abbreviato per i reati puniti con l’ergastolo, da applicarsi “a regime” e dunque nelle fattispecie successive alla sua entrata in vigore, che non riguardano il caso oggetto del giudizio a quo.

7.1.– Una volta limitato il campo delle censure al solo art. 7, comma 1, del decreto-legge n. 341 del 2000 vanno esaminati alcuni altri aspetti problematici, con possibili riflessi sull’ammissibilità della questione di legittimità costituzionale.

L’ordinanza della Corte di cassazione muove dal presupposto che alla sentenza della Corte EDU emessa nei confronti di Scoppola debba darsi applicazione anche nei casi, come quello in questione, che presentano le medesime caratteristiche, senza che occorra per gli stessi una specifica pronuncia della Corte EDU.

La norma fondamentale in tema di esecuzione delle sentenze della Corte EDU è costituita dall’art. 46, paragrafo 1, della CEDU, che impegna gli Stati contraenti «a conformarsi alle sentenze definitive della Corte sulle controversie nelle quali sono parte». Gli altri paragrafi dell’art. 46 (dal 2 al 5) disciplinano le competenze del Comitato dei ministri e della stessa Corte nell’esercizio dell’attività di controllo sull’esecuzione delle sentenze da parte degli Stati responsabili delle violazioni della CEDU.

L’art. 46 va letto in combinazione con l’art. 41 della CEDU, a norma del quale, «se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell’Alta parte contraente non permette che in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa» (sentenza n. 113 del 2011).

Nell’applicazione delle norme convenzionali ora ricordate, la Corte EDU ha per lungo tempo mantenuto un atteggiamento di self-restraint, ponendo l’accento sulla natura “essenzialmente dichiarativa” delle proprie sentenze e sulla libertà degli Stati nella scelta dei mezzi da utilizzare per conformarsi ad esse, ma questo atteggiamento è stato decisamente superato dalla giurisprudenza più recente.

A partire dalla sentenza della Corte EDU del 13 luglio 2000, Scozzari e Giunta contro Italia, si è affermato il principio – ormai consolidato – in forza del quale, «quando la Corte constata una violazione, lo Stato convenuto ha l’obbligo giuridico non solo di versare agli interessati le somme attribuite a titolo dell’equa soddisfazione previste dall’articolo 41, ma anche di adottare le misure generali e/o, se del caso, individuali necessarie» (Corte EDU, Grande Camera, 17 settembre 2009, Scoppola contro Italia; Corte EDU, Grande Camera, 1° marzo 2006, Sejdovic contro Italia; Corte EDU, Grande Camera, 8 aprile 2004, Assanidze contro Georgia). Ciò in quanto, in base all’art. 41 della CEDU, le somme assegnate a titolo di equo indennizzo mirano unicamente ad accordare un risarcimento per i danni subiti dagli interessati nella misura in cui questi costituiscano una conseguenza della violazione che non può in ogni caso essere cancellata (Corte EDU, Grande Camera, 13 luglio 2000, Scozzari e Giunta contro Italia).

La finalità delle misure individuali che lo Stato convenuto è chiamato ad adottare viene puntualmente individuata dalla Corte di Strasburgo nella restitutio in integrum della situazione della vittima. Queste misure devono porre, cioè, «il ricorrente, per quanto possibile, in una situazione equivalente a quella in cui si troverebbe se non vi fosse stata una inosservanza delle esigenze della Convenzione», giacché «una sentenza che constata una violazione comporta per lo Stato convenuto l’obbligo giuridico ai sensi dell’articolo 46 della Convenzione di porre fine alla violazione e di eliminarne le conseguenze in modo da ristabilire per quanto possibile la situazione anteriore a quest’ultima» (ex plurimis, Corte EDU, Grande Camera, 17 settembre 2009, Scoppola contro Italia; Corte EDU, 8 febbraio 2007, Kollcaku contro Italia; Corte EDU, 10 novembre 2004, Sejdovic contro Italia; Corte EDU, 18 maggio 2004, Somogyi contro Italia; Corte EDU, Grande Camera, 8 aprile 2004, Assanidze contro Georgia).

In una prospettiva più ampia, lo Stato convenuto è tenuto anche a rimuovere gli impedimenti che, nella legislazione nazionale, si frappongono al conseguimento dell’obiettivo: «ratificando la Convenzione gli Stati contraenti si impegnano», infatti, «a far sì che il loro diritto interno sia compatibile con quest’ultima», sicché «è lo Stato convenuto a dover eliminare, nel proprio ordinamento giuridico interno, ogni eventuale ostacolo a un adeguato ripristino della situazione del ricorrente» (Corte EDU, Grande Camera, 17 settembre 2009, Scoppola contro Italia; Corte EDU, Grande Camera, 8 aprile 2004, Assanidze contro Georgia).

7.2.– Particolari obblighi di conformazione alle pronunce della Corte EDU sono posti dalle cosiddette sentenze pilota, le q

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