Site icon archivio di politicamentecorretto.com

In segno di protesta contro disposizioni normative che incidono sul diritto di difesa, l’Unione delle Camere Penali ha proclamato lo stato di agitazione

In segno di protesta contro disposizioni normative che incidono sul diritto di difesa, l'Unione delle Camere Penali ha proclamato lo stato di agitazione e la conseguente astensione dalle le udienze penali nelle giornate dei prossimi lunedì 13, martedì 14 e mercoledì 15 gennaio.

Pur nella libertà di condividere o meno l'iniziativa, é bene sapere ciò per meglio organizzare la nostra attività forense, rammentando che l'astensione dalle udienze non è sempre consentita.

Il “CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DELLE ASTENSIONI DALLE UDIENZE DEGLI AVVOCATI” fissa le seguenti prescrizioni:

Articolo 4 (Prestazioni indispensabili in materia penale)

1. L'astensione non è consentita nella materia penale in riferimento:

a) all'assistenza al compimento degli atti di perquisizione e sequestro, alle udienze di convalida dell'arresto e del fermo, a quelle afferenti misure cautelari, agli interrogatori ex art. 294 del codice di procedura penale, all'incidente probatorio ad eccezione dei casi in cui non si verta in ipotesi dì urgenza, come ad esempio di accertamento peritale complesso, al giudizio direttissimo e al compimento degli atti urgenti di cui all'articolo 467 del codice di procedura penale, nonché ai procedimenti e processi concernenti reati la cui prescrizione maturi durante il periodo di astensione, ovvero, se pendenti nella fase delle indagini preliminari, entro 360 giorni, se pendenti in grado di merito, entro 180 giorni, se pendenti nel giudizio di legittimità, entro 90 giorni;

b) nei procedimenti e nei processi in relazione ai quali l'imputato si trovi in stato di custodia cautelare o di detenzione, ove l'imputato chieda espressamente, analogamente a quanto previsto dall'art. 420 ter comma 5 (introdotto dalla L. n. 479/1999) del codice di procedura penale, che si proceda malgrado l'astensione del difensore. In tal caso il difensore di fiducia o d'ufficio, non può legittimamente astenersi ed ha l'obbligo di assicurare la propria prestazione professionale.

Raccomando perciò di tenere conto di tali indicazioni e rinnovo l'augurio di buon lavoro.

Alessandro Graziani

Tel: 06 916500829
Fax: 06 233229082
Mail: graziani@foro.roma.it

Informazione equidistante ed imparziale, che offre voce a tutte le fonti di informazione

Exit mobile version