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FORO EUROPEO: LA CASSA FORENSE CONOSCERLA PER APPREZZARLA

LA CASSA FORENSE CONOSCERLA PER APPREZZARLA – il nostro futuro – le nostre difficoltà – la nostra famiglia – i progetti per il quadriennio 2013 e Ti invito a venire a votare per la elezione dei Delegati. Personalmente non ho presentato la mia candidatura in quanto ineleggibile avendo svolto già tre mandati; ho, deciso, d’accordo con il Direttivo dell’associazione Avvocati per l’Europa e con l’associazione le Toghe, di sostenere al lista n. 5

Un caro e cordiale saluto ed un invito a non infastidirsi per le e mail informative anche “elettorali” in quanto, a mio avviso, anche queste sono necessarie per il futuro della Nostra Professione

Domenico Condello

Sommario:

1 Oggi (Mercoledi 11 Settembre 2013 dalle h. 16 (fino alle 17) >> Guarda la diretta streaming web tg news per i giuristi di ForoEuropeo – Diretta web tg news per i giuristi (clicca qui) >>: Parleremo di: LE NUOVE OPPORTUNITÀ PER L’AVVOCATO – L’avvocato con funzioni di “terziarietà”: 1.nel procedimento di divisione dei beni in comune. Il nuovo art. 791 bis del c.p.c.; 2.nella mediazione obbligatoria quale mediatore di diritto; 3.quale difensore necessario nella mediazione; 4.quale sottoscrittore ai fini della esecutorietà del verbale conciliativo; 5.quale Amministratore di condominio. 6. I convegni di ForoEuropeo: deposito telematico degli atti al Tribunale di Roma dal l’1 Ottobre 2013.

2.La cassa forense – conoscerla per apprezzarla – il nostro futuro – le nostre difficoltà – la nostra famiglia – i progetti anche per il quadriennio 2013-2017 – elezioni rinnovo comitato dei delegati

3. Elezioni Delegati Cassa forense – Dopo le bufale elettorali, a Roma, una lista offende gli Avvocati utilizzando la tecnica degli “specchietti per le allodole” – Tre candidati incompatibili e due ineleggibili tutti presenti nella lista n. 4 del Presidente Vaglio con il solo fine di creare una “attrattiva ingannevole” e di far votare la lista. Ma scambiare gli avvocati per allodole è veramente troppo, forse deontologicamente non corretto. Un’informativa di un non candidato.

1.ELEZIONI COMITATO DELEGATI: vieni a votare e scrivi 5 sulla scheda

La lista n. 5

il motto: “domenico condello: previdenza, assistenza e solidarietà con le nuove generazioni

i candidati: Gianfranco Ravà – Giovanni Cipollone – Antonio Iannella – Saveria Mobrici – Paola Bucciarelli – Francesco Sinopoli – Elisa Serrao – Giorgio Vecchione – Andrea Belli – Mario Cara – Antonio De Simone


2. LA CASSA FORENSE CONOSCERLA PER APPREZZARLA – IL NOSTRO FUTURO – LE NOSTRE DIFFICOLTÀ – LA NOSTRA FAMIGLIA CONTINUANO I PROGETTI ANCHE PER IL QUADRIENNIO 2013-2017 a cura di Domenico Condello

I TRATTAMENTI PENSIONISTICI

A.PENSIONE DI VECCHIAIA

La riforma del sistema previdenziale prevede un graduale aumento dei requisiti minimi per fruire del trattamento di pensione di vecchiaia, dagli attuali65anni di età (con almeno 30anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa) ai 70anni di età (con almeno35anni di anzianità contributiva). Ciò non esclude la possibilità per l'avvocato, iscritto alla Cassa, di anticipare il pensionamento al raggiungimento di una età compresa tra il65ed il70, previa applicazione di un coefficiente di riduzione dell'importo di pensione, pari allo 0,41% per ogni mese di anticipo rispetto all'età anagrafica prevista. Il pensionamento anticipato, comunque non prima del 65 anno di età, in presenza di 40 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa, non comporta alcuna riduzione dell'importo della pensione.

B. PENSIONE DI VECCHIAIA CONTRIBUTIVA

Normativa – A norma dell'art. 4 del Regolamento Generale, i contributi versati alla Cassa non sono restituibili agli iscritti ed ai loro aventi causa, ad eccezione di quelli relativi ad anni non riconosciuti validi ai fini del pensionamento per mancanza del requisito della continuità dell'esercizio. La norma regolamentare ha sostituito l'istituto del rimborso dei contributi, di cui all'art.21 della legge n.576/80, con la pensione contributiva a condizione che l'iscritto non si sia avvalso degli istituti della ricongiunzione o della totalizzazione presso altri enti previdenziali e non intenda proseguire nei versamenti alla Cassa al fine di conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia, calcolata con il sistema retributivo. La pensione di vecchiaia contributiva, calcolata con il sistema contributivo, è reversibile alle stesse condizioni previste dal regime ordinario e con la medesima decorrenza .È in ogni caso escluso il diritto all'integrazione della pensione di vecchiaia contributiva, anche di reversibilità, al trattamento minimo.

Requisiti – Iscritti alla Cassa, che abbiano maturato il requisito anagrafico richiesto per la pensione di vecchiaia retributiva senza aver raggiunto l'anzianità contributiva prevista.

C. PENSIONE DI ANZIANITÀ

Requisiti – Iscritti alla Cassa che abbiano maturato i seguenti requisiti:fino al 31 dicembre 2011:58 anni di età con almeno 35 anni di effettiva iscrizione e contribuzione;dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2013:58 anni di età con almeno 36 anni di effettiva iscrizione e contribuzione;dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2015:59 anni di età con almeno 37 anni di effettiva iscrizione e contribuzione;dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2017:60 anni di età con almeno 38 anni di effettiva iscrizione e contribuzione;dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2019:61 anni di età con almeno 39 anni di effettiva iscrizione e contribuzione;dal 1 gennaio 2020:62 anni di età con almeno 40 anni di effettiva iscrizione e contribuzione ;

Condizioni – Cancellazione dagli albi forensi -A norma dell'art.3 della legge n. 576/80, la corresponsione della pensione di anzianità è incompatibile con l'iscrizione a qualsiasi albo di avvocato. Verificandosi uno dei casi di incompatibilità, di cui sopra, la pensione è revocata con effetto dal momento in cui si verifica l'incompatibilità.

D. PENSIONE DI INABILITÀ

Requisiti – capacità dell'iscritto all'esercizio della professione esclusa a causa di malattia o infortunio in modo permanente e totale; malattia o infortunio sopravvenuti all'iscrizione; iscrizione in atto continuativamente da data anteriore al compimento del 40° anno di età; effettiva iscrizione e contribuzione per almeno 5 anni (in luogo dei 10), per inabilità causata da malattia o infortunio; cancellazione da tutti gli albi forensi compreso l'albo speciale per il patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione e alle giurisdizioni superiori; regolarità della posizione contributiva nei confronti della Cassa.

Condizioni – Cancellazione dagli albi forensi. La corresponsione della pensione di anzianità è incompatibile con l'iscrizione a qualsiasi albo di avvocato. Verificandosi uno dei casi di incompatibilità, di cui sopra, la pensione è revocata con effetto dal momento in cui si verifica l'incompatibilità.

Modalità di erogazione – A domanda dell'interessato, redatta su apposito modulo al quale deve essere allegato un certificato medico attestante:l'incapacità totale e permanente all'esercizio della professione;la causa di tale incapacità; l'epoca del suo insorgere.

E. PENSIONE DI INVALIDITÀ

Requisiti – Capacità dell'iscritto all'esercizio della professione ridotta, in modo continuativo, per infermità o difetto fisico o mentale, a meno di 1/3; infermità o difetto fisico o mentale sopravvenuti all'iscrizione o, se preesistenti, aggravati dopo l'iscrizione o, sopraggiunte nuove infermità tali da ridurre la capacità lavorativa a meno di 1/3; iscrizione in atto continuativamente da data anteriore al compimento del 40° anno di età; effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa da almeno 5 anni (in luogo di 10), sia che l'infermità derivi da malattia sia che dipenda da infortunio; regolarità della posizione contributiva nei confronti della Cassa.

Modalità di erogazione – Alla domanda deve essere allegato un certificato medico attestante:la riduzione della capacità lavorativa a meno di 1/3; la causa di tale incapacità l'epoca del suo insorgere o del suo aggravarsi.

F. PENSIONE DI REVERSIBILITÀ

Aventi diritto:Il coniuge, anche se separato legalmente, purchè non gli sia stata addebitata la responsabilità della separazione. Il coniuge superstite separato “con addebito” ha diritto alla pensione soltanto nel caso in cui risulti titolare di assegno alimentare a carico del coniuge deceduto. Il coniuge divorziato può beneficiare della pensione nel caso in cui sia titolare dell'assegno alimentare, di cui all'art. 5 della legge n. 898/1970 e non sia passato a nuove nozze.

Ifigli minorenni ed equiparati:minori di anni 18;studenti di scuola media o professionale di età non superiore a 21 anni, a carico del genitore al momento del decesso, che non prestino lavoro retribuito;studenti universitari, a carico del genitore al momento del decesso, che non prestino lavoro retribuito, per gli anni del corso legale di laurea e comunque non oltre il compimento del 26°anno di età;figli maggiorenni inabili, che risultino (in quanto affetti da inabilità permanente ed assoluta a proficuo lavoro) a carico dell'iscritto pensionato al momento della sua morte.

G. PENSIONE INDIRETTA

Aventi diritto a pensione: Il coniuge, anche se separato legalmente, purchè non gli sia stata addebitata la responsabilità della separazione. Il coniuge superstite separato “con addebito” ha diritto alla pensione soltanto nel caso in cui risulti titolare di assegno alimentare a carico del coniuge deceduto. Il coniuge divorziato può beneficiare della pensione nel caso in cui sia titolare dell'assegno alimentare e non sia passato a nuove nozze

I figli minorenni ed equiparati: minori di anni 18;studenti di scuola media o professionale di età non superiore a 21 anni, a carico del genitore al momento del decesso, che non prestino lavoro retribuito;studenti universitari, a carico del genitore al momento del decesso, che non prestino lavoro retribuito, per gli anni del corso legale di laurea e comunque non oltre il compimento del 26° anno di età;figli maggiorenni inabili, che risultino (in quanto affetti da inabilità permanente ed assoluta a proficuo lavoro) a carico dell'iscritto pensionato al momento della sua morte.

ELEZIONI COMITATO DELEGATI: vieni a votare e scrivi 5 sulla scheda

LE NOSTRE DIFFICOLTÀ: INFORTUNIO O MALATTIA – CATASTROFE O CALAMITÀ – SPESE FUNERARIE – EROGAZIONI ASSISTENZIALI

A. INDENNIZZO PER INFORTUNIO O MALATTIA

Casi di applicazione della normativa – Tale forma di assistenza può essere erogata nei casi di malattia o infortunio che abbiano impedito, in maniera assoluta, l’esercizio della professione per almeno tre mesi continuativi. La durata e la natura della malattia o dell’infortunio vengono accertate con relazione di un medico legale o di un primario ospedaliero designato dalla Cassa. L’indennizzo può essere concesso una sola volta per lo stesso evento ed è ragguagliato ai mesi di interruzione totale dell’attività professionale, per periodi non inferiori a tre mesi e non superiori a dodici, anche se i vari periodi non fossero continuativi tra loro.

Beneficiari – Iscritti alla Cassa da almeno tre anni e non pensionati, che, a causa di infortunio o malattia, non abbiano potuto esercitare la professione in modo assoluto per un periodo non inferiore a tre mesi. L'indennizzo può essere concesso anche per eventi verificatisi nel terzo anno di iscrizione alla Cassa.

Misura dell'indennizzo – L'ammontare mensile lordo dell'indennizzo è pari ad 1/24 della media dei redditi professionali annui, dichiarati dall'iscritto relativamente ai dieci anni solari anteriori all'evento o per tutti gli anni di iscrizione alla Cassa, se inferiori a dieci, con rivalutazione al 100%, ai sensi dell'art.2, comma 2°, della legge n.576/80, fermo restando , per la media dei redditi, il limite massimo del contributo versato, di cui all'art.10, comma 1°, lettera a) della legge.

B. INDENNIZZO PER CATASTROFE O CALAMITÀ

Casi di applicazione della normativa – La Cassa può concedere un indennizzo in favore di coloro che, a causa di eventi naturali (calamità o catastrofe), abbiano subìto danni incidenti sull'attività professionale.

Beneficiari – Iscritti alla Cassa che risiedono o esercitano la professione in un comune colpito dall'evento e che, a causa dello stesso, abbiano subito un danno incidente sull'attività professionale; superstiti di iscritti alla Cassa che, al verificarsi dell'evento calamitoso, siano titolari di pensione a carico della stessa o abbiano diritto a conseguirla.

Misura dell'indennizzo – L'ammontare complessivo del contributo assistenziale non può superare il doppio della pensione minima erogata dalla Cassa nell'anno in cui si è verificato l'evento.

C. CONTRIBUTO PER SPESE FUNERARIE

Beneficiari – Prossimi congiunti di avvocati iscritti alla Cassa o di titolari di pensione a carico della stessa (coniuge superstite e figli conviventi) Parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo, coniuge separato e convivente more uxorio

Misura del conferimento – Nella misura fissata periodicamente dal Comitato dei Delegati.

Modalità di erogazione – Nel caso di coniuge superstite e figli conviventi, titolari di diritto a pensione, il contributo è liquidato senza alcun supporto documentale. Nel caso di parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo, coniuge separato e convivente more uxorio, il contributo è liquidato a domanda, nei limiti delle spese effettivamente sostenute.

D.EROGAZIONI ASSISTENZIALI IN FAVORE DI AVVOCATI ULTRAOTTANTENNI

Beneficiari -Avvocati ultraottantenni titolari di pensione a carico della Cassa

Modalità di erogazione – A richiesta dell'interessato, mediante domanda, utilizzando l'apposito modulo da trasmettere alla Cassa tra il 1 gennaio ed il 30 giugno di ogni anno, corredata di una dichiarazione attestante i redditi imponibili, mobiliari ed immobiliari, del richiedente (per intero) e del coniuge convivente (per metà) anche se soggetti a tassazione separata. Il beneficio, in oggetto, viene erogato qualora tali redditi non superino complessivamente il doppio della pensione minima annua erogata dalla Cassa nell'anno di presentazione della domanda.

Misura del Beneficio – Importo determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione, in relazione alla situazione di bilancio, in misura non superiore alla metà della pensione minima annua prevista per l'anno di presentazione della domanda.

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LA NOSTRA FAMIGLIA: INDENNITÀ DI MATERNITÀ

A. IN CASO DI PARTO

Beneficiari – Iscritte alla Cassa con decorrenza non posteriore alla data del parto.

Requisiti – Inesistenza del diritto all'indennità di maternità, di cui al capo III e XI del d.lgs. n.151/2001 (lavoratrici dipendenti, autonome, imprenditrici agricole, etc.).

Domanda – La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, a decorrere dal compimento del sesto mese di gravidanza (26esima settimana di gestazione) fino al termine perentorio di 180 giorni dal parto.

Misura dell'indennità – L'indennità è pari all'80%di5/12del reddito professionale Irpef netto prodotto nel2°anno anteriore al verificarsi dell'evento. In ogni caso:L'indennità minima non può essere inferiore a quella stabilita in base a tabelle INPS vigenti nell'anno del parto (pari ad € 4.626,95 lordi, per il 2011);L'indennità massima non può essere superiore a cinque volte l'importo minimo, di cui sopra (pari ad € 23.134,75 lordi, per il 2011

B. IN CASO DI ADOZIONE O AFFIDAMENTO PREADOTTIVO

Beneficiari – Iscritte alla Cassa con decorrenza non posteriore alla data di ingresso del minore (che non deve aver superato il sesto anno di età, se di nazionalità italiana o che abbia anche superato il sesto anno, se di nazionalità estera).

Requisiti – Inesistenza del diritto all'indennità di maternità, di cui al capo III e XI del d.lgs. n.151/2001 (lavoratrici dipendenti, autonome, imprenditrici agricole, etc.).

Domanda – La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data di ingresso del minore nella casa materna.

Misura dell'indennità – L'indennità è pari all'80%di5/12del reddito professionale Irpef netto prodotto nel2°anno anteriore all'ingresso del minore nella casa materna (sia nel caso di adozione nazionale che internazionale) qualora il bambino non abbia superato il 6 anno di età. In ogni caso:L'indennità minima non può essere inferiore a quella stabilita in base a tabelle INPS vigenti nell'anno dell'adozione o dell'affidamento preadottivo (pari ad € 4.626,95 lordi, per il 2011);

L'indennità massima non può essere superiore a cinque volte l'importo minimo, di cui sopra (pari ad € 23.134,75 lordi, per il 2011).L'indennità viene corrisposta in unica soluzione (applicando la ritenuta d'acconto del 20%) per complessive cinque mensilità. L'indennità è pari all'80%di3/12 del reddito professionale Irpef netto prodotto nel2°anno anteriore all'ingresso del minore nella casa materna (nel caso di adozione internazionale) anche se il bambino abbia superato il 6° anno di età (con termine ultimo fissato al 18° anno di età).

L'indennità minima non può essere inferiore a quella stabilita in base a tabelle INPS vigenti nell'anno dell'adozione o dell'affidamento preadottivo (pari ad € 2.776,17 lordi, per il 2011);

L'indennità massima non può essere superiore a tre volte l'importo minimo, di cui sopra (pari ad € 13.880,85 lordi, per il 2011).

C. IN CASO DI ABORTO SPONTANEO O TERAPEUTICO

Beneficiari -Iscritte alla Cassa con decorrenza non posteriore alla data dell'aborto.

Requisiti – Inesistenza del diritto all'indennità di maternità, di cui al capo III e XI del d.lgs. n.151/2001 (lavoratrici dipendenti, autonome, imprenditrici agricole, etc.); aborto (spontaneo o terapeutico) verificatosi non prima del terzo mese di gravidanza (61° giorno) ed entro la 26° settimana.

Domanda -La domanda deve essere presentata entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data dell'aborto.

Misura dell'indennità – L'indennità è pari all'80%di1/12del reddito professionale Irpef netto prodotto nel2°anno anteriore al verificarsi dell'evento. In ogni caso:L'indennità minima non può essere inferiore a quella stabilita in base a tabelle INPS vigenti nell'anno dell'aborto (pari ad € 925,39 lordi, per il 2011);L'indennità massima non può essere superiore a cinque volte l'importo minimo, di cui sopra (pari ad € 4.626,95 lordi, per il 2011).

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I NOSTRI IMPEGNI nel QUADRIENNIO 2013-2017

Incentivare le convenzioni: Alberghiere; Alitalia; Autonoleggio; Autoveicoli; Bancarie; Banche Dati; Editoria Giuridica; Master Universitari di secondo livello; Motoveicoli; Nuovo iPad3; Polizza R.C. Professionale; Polizza Sanitaria;Software di Studio

Prevedere:borse di studio; contributi per spese di ospitalità in istituti per anziani, malati cronici o lungodegenti; contributi per spese di assistenza infermieristica domiciliare temporanea;prestiti a tasso agevolato per acquisto attrezzatura di studio con l’utilizzo del 10%, della liquidità di Cassa

Continuare con la trasparenza nella gestione della cassa; la riduzione dei costi nella gestione economica e con la sostenibilità finanziaria quarantennale per garantire la pensione anche per i giovani colleghi. Ridurre al minimo le sanzioni per ritardati versamenti, nella ipotesi di giustificati motivi

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3.Elezioni Delegati Cassa forense – Dopo le bufale elettorali, a Roma, una lista offende gli Avvocati utilizzando la tecnica degli “specchietti per le allodole” – Tre candidati incompatibili e due ineleggibili tutti presenti nella lista n. 4 del Presidente Vaglio con il solo fine di creare una “attrattiva ingannevole” e di far votare la lista. Ma scambiare gli avvocati per allodole è veramente troppo, forse deontologicamente non corretto. Un’informativa di un non candidato.

Gli esperti comunicatori elettorali nelle elezioni dei delegati alla Cassa del distretto di Roma cambiano strategia: dopo le famose “bufale elettorali” (aboliremo l’iva, aboliremo i crediti formativi, uffici giudiziari aperti tutto il giorno, consulenze legali per tutti con lo sportello al comune di Roma, non pagheremo il contributo al c.n.f.,. . ), oggi presentano gli “specchietti per le allodole” (Dizionario dei Modi di Dire – Hoepli Editore specchietto per allodole – Richiamo, attrattiva ingannevole, falsa apparenza).

L“attrattiva ingannevole” per raccogliere voti è costituita dalla presenza ai primi tre posti della lista elettorale, del Presidente del Consiglio dell’Ordine di Roma, del Consigliere Segretario e della Consigliera Tesoriera. Colora la lista, infine, la presenza di un candidato ineleggibile in quanto ha svolto le funzioni di Commissario di esame nonchè di altro ineleggibile in quanto ha fatto parte della Commissione elettorale.

“Esistono, credo, tre tipi di “richiami” per “uccellare” e “allettare” le povere allodole in migrazione: far svolazzare una civetta, un barbagianni o un allocco vivi (a volte, persino accecati), strattonandoli per una cordicella legata ad una zampa; usare una “civetta finta”, una sagoma munita di alcuni specchietti, che ruotando con un meccanismo ad orologeria o elettrico, producono un luccichio continuo; far muovere tale civetta finta manualmente con una cordicella, cioè il classico specchietto per le allodole di cui ci stiamo occupando.

Il primo sistema, barbaro, è giustamente vietato; il secondo pare non sia molto efficace, perché le allodole, forse non tanto “stupide”, non sono incuriosite, né attratte da un monotono scintillio; il terzo invece, più irregolare e “umano”, pur essendo molto valido – tanto da aver dato origine anche a metafore extra-venatorie – ormai, nell’era tecnologica, è quasi del tutto abbandonato.” (estratto da Internet)

I bravi comunicatori ed ideatori della nuova lista “Specchietti per le allodole” hanno creato un quarto tipo di “richiamo” per “uccellare” ed “allettare” noi poveri Avvocati, distratti dalla grave crisi in cui versa la nostra categoria: collocare ai primi posti candidati incompatibili e/o incandidabili e/o ineleggibili molto noti ed utilizzarli come civette, barbagianni e allocchi.

I candidati incompatibili e/o incandidabili e/o ineleggibili una volta eletti daranno le dimissioni e faranno proclamare Delegati quelli inseriti nelle posizioni successive, determinando un’automatica modifica e distorsione dei risultati elettorali.

Questa volta, però, gli Avvocati, stanchi di essere stati presi in giro con le bufale elettorali (promesse non mantenute) ed offesi per essere stati scambiati per allodole, siamo certi che non cadranno nel “richiamo ingannevole” e nella “falsa apparenza” della lista.

Il Presidente, il Segretario e la Tesoriera possono però smentire questi nostri rilievi e dimostrare di non essere specchietti di richiamo al voto, rassegnando immediatamente le dimissioni dalle loro attuali cariche istituzionali.

Personalmente non ho presentato la mia candidatura in quanto ineleggibile avendo svolto già tre mandati; ho, deciso, d’accordo con il Direttivo dell’associazione Avvocati per l’Europa e con l’associazione le Toghe, di sostenere al lista n. 5. Avrei potuto, anche io, fare il capolista della lista 5.

Io continuerò però a votare e a far votare la lista n. 5 (clicca qui per programmi e candidati).

Il problema della incandidabiltà/ineleggibilità ed incompatibilità è stato sollevato dinanzi alle competenti Commissioni Elettorali con una istanza ed un reclamo.

Il reclamo, evidenziando la presenza nella lista di cinque candidati, su undici, con possibile incandidabilità e/o ineleggibilità e/o incompatibilità, nonché gravi irregolarità informative, richiedeva:

IN VIA PRINCIPALE, accertata e rilevata la presenza di candidati ineleggibili/incandidabili e/o incompatibili nella lista n. 4 Lista Mauro Vaglio e considerate le gravi violazioni di norme di legge e regolamentari, di escludere l’ammissione di detta lista alla competizione elettorale, dichiarare la estromissione della stessa e ordinare la cancellazione da tutti i manifesti elettorali;

IN VIA SUBORDINATA accertata e dichiarata la ineleggibilità e/o incandidabilità dei candidati indicati in premessa, di tutti o di parte, ordinare l’estromissione e/o la cancellazione dei nomi dei candidati ritenuti ineleggibili/incandidabili dalla lista n. 4 Lista Mauro Vaglio, con l’indicazione sui manifesti del termine incandidabile e/o ineleggibile in corrispondenza dei nomi estromessi.

La Commissione elettorale d’Appello con riferimento a dette richieste precisava: “Sul punto preme evidenziare che alla stregua della giurisprudenza (Consiglio di Stato n. 4133/2009) sopra richiamata l’eventuale sussistenza di una causa di incompatibilità elettorale non determina ex se una lesione giuridica in capo ai candidati. Invero, la sussistenza di ragioni ostative all’eleggibilità di un soggetto deve essere vagliata con riferimento al suo status all’esito dell’eventuale elezione dello stesso, non già ancora prima, in sede di candidatura”. . . . .

La Commissione elettorale d’appello dichiarava inammissibile il reclamo precisando: “Invero, la sussistenza di ragioni ostative all’eleggibilità di un soggetto deve essere vagliata con riferimento al suo status all’esito dell’eventuale elezione dello stesso, non già ancora prima, in sede di candidatura. In effetti solo in sede di convalida di un’elezione già avvenuta e proclamata, è accertabile una eventuale lesione di una situazione giuridica tutelata dall’ordinamento. Ragion per cui, allo stato, stante la carenza di una lesione concreta e attuale in capo al ricorrente si profila un difetto di interesse alla proposizione del reclamo.”

La Commissione elettorale non ha tenuto conto dell’ultima giurisprudenza del Consiglio di Stato poichè alle ultime elezioni Regionali gli incandidabili (Tar Molise Sen. n. 27/2013 e Consiglio di Stato Sen. n. 665/2013 sono stati eliminati dalle liste.

Ecco i provvedimenti per chi ha voglia di approfondire e commentare:

Provvedimento della Commissione elettorale d’Appello: Leggi tutto

Reclamo integrale: Leggi tutto

Tar Molise (Sen. n. 27/2013) e Consiglio di Stato (Sen. n. 665/2013).

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