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Nuovo regolamento UE sugli sbiancanti dentali. Solo dal dentista quelli potenti

L’UE interviene per tutelare la salute dei consumatori contro i rischi degli sbiancanti dentali. A segnalarlo è Giovanni D’AGATA, presidente e fondatore dello “Sportello dei Diritti” che rileva come con due regolamenti le istituzioni europee hanno introdotto, a partire dall'11 luglio 2013, alcune modifiche riguardanti i prodotti per lo sbiancamento o lo schiarimento dei denti (sbiancanti dentali) con concentrazione > 0,1 % e ≤ 6 % di perossido di idrogeno.

Data la natura vincolante dei due regolamenti in questione, gli stessi sono obbligatori in tutti i loro elementi e direttamente applicabili in ciascuno degli stati membri dell’Unione europea.

In particolare, a far data dall'11 luglio scorso i prodotti cosmetici a base di perossido di idrogeno (H2O2), devono essere conformi alle disposizioni delle due disposizione di seguito citate:

– Regolamento (CE) N. 1223/2009 sui prodotti cosmetici, del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, che sostituisce la direttiva 76/768/CEE del Consiglio del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici, e tutte le sue successive direttive di modifica per adeguamento degli allegati al progresso tecnico.

– Regolamento (UE) N. 344/2013 della Commissione del 4 aprile 2013, che modifica gli allegati II, III, V e VI del Regolamento (CE) n. 1223/2009.

Per ciò che concerne le modifiche essenziali alla normativa precedente bisogna fare particolare riferimento all’allegato III, numero d’ordine 12, del Regolamento (UE) N. 344/2013, che prevede che a partire dall’11 luglio 2013:

1. In primo luogo che i prodotti per lo sbiancamento o lo schiarimento dei denti (sbiancanti dentali) con concentrazione > 0,1 % e ≤ 6 % di perossido di idrogeno, presente o liberato, attualmente classificati come dispositivi medici e marcati CE ai sensi della Direttiva 93/42/CEE, non possono più essere immessi sul mercato come tali ma solo come cosmetici in conformità ai due regolamenti.

2. I prodotti sbiancanti dentali con concentrazione > 0,1 % ≤ 6 % di perossido di idrogeno, presente o liberato, classificati come dispositivi medici e marcati CE già presenti sul mercato non possono essere venduti o distribuiti al consumatore finale.

3. I prodotti con una concentrazione > 0,1 % ≤ 6 % possono essere venduti esclusivamente dai dentisti a cui viene riservata, sotto la loro diretta supervisione, la prima utilizzazione. In seguito, il prodotto deve essere fornito al consumatore per completare il ciclo di utilizzo.

4. I prodotti per lo sbiancamento dei denti con una concentrazione di perossido di idrogeno inferiore allo 0,1% possono invece continuare ad essere venduti in farmacia.

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