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Modifichiamo l’art. 474 c.p.c.

Gentile Collega,il Movimento Forense avrebbe piacere di conoscere il tuo parere circa una proposta di modifica del codice di procedura civile, semplice ed intuitiva, la quale, a fronte di una portata immediatamente deflattiva del contenzioso, non pregiudicherebbe né il diritto di accesso alla giustizia, né comporterebbe costi aggiuntivi per i cittadini (ed anzi, si tradurrebbe per gli stessi in un risparmio di tempo e denaro).MF propone di modificare l’art. 474 c.p.c., aggiungendo al novero degli atti aventi efficacia di titolo esecutivo, anche le transazioni sottoscritte dalle parti con l’assistenza dei difensori, quanto alle obbligazioni pecuniarie in esse contenute, analogamente a quanto già previsto per le scritture private autenticate.Come sopra precisato, trattasi di una modifica semplice, limitata all’ambito dei diritti disponibili ed alle obbligazioni pecuniarie (al fine di evitare problemi di armonizzazione con la disciplina in materia di trascrizione).Tali atti (che le parti hanno sottoscritto con l’assistenza tecnica dei propri difensori), dunque, diverrebbero immediatamente suscettibili di esecuzione forzata, previa notificazione del precetto, eliminando la necessità di radicare un contenzioso (in via monitoria o cognitoria). Il che comporterebbe risparmio di costi e di tempo per il cittadino.Segue, il testo della proposta.

PROPOSTA DI MODIFICA DELL’ART. 474 C.P.C.

Questa è la norma Vigente: Art. 474 c.p.c. Titolo esecutivoL'esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile.Sono titoli esecutivi:1) le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva;2) le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, le cambiali, nonché gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia;3) gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli.L'esecuzione forzata per consegna o rilascio non può aver luogo che in virtù dei titoli esecutivi di cui ai numeri 1) e 3) del secondo comma. Il precetto deve contenere trascrizione integrale, ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, delle scritture private autenticate di cui al numero 2) del secondo comma. Questa è la norma con la modifica proposta: Art. 474 c.p.c. Titolo esecutivo L'esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile.Sono titoli esecutivi:1) le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva;2) le scritture private autenticate e le transazioni sottoscritte dalle parti con l’assistenza dei difensori, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, le cambiali, nonché gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia;3) gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli.L'esecuzione forzata per consegna o rilascio non può aver luogo che in virtù dei titoli esecutivi di cui ai numeri 1) e 3) del secondo comma. Il precetto deve contenere trascrizione integrale, ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, delle scritture private autenticate e delle transazioni di cui al numero 2) del secondo comma.******Come anticipato saranno molto graditi, come di consueto, pareri, critiche, osservazioni, suggerimenti, etc.Ti ringraziamo sin d'ora per l'attenzione che vorrai dedicare.
Un cordiale saluto.
AVV. BARBARA DALLE PEZZE

Movimento Forense – Sezione di Brescia

AVV. MASSIMILIANO CESALI
Movimento Forense – Il Presidente

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