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DDL Agricoltura

DISEGNO DI LEGGE
Delega al Governo per l’orientamento e la modernizzazione nei settori dell'agricoltura, dell’agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura e delle foreste nonché per il riordino della relativa disciplina.

Art. 1
(Delega al Governo per l’orientamento e la modernizzazione nei settori dell'agricoltura, dell’agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura e delle foreste)

1. Il Governo è delegato ad adottare, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentarie forestali, di concerto – rispettivamente per i profili di competenza – con il Ministro per la p.a. e la semplificazione, il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro della salute e con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, anche avvalendosi della concertazione con le organizzazioni di rappresentanza agricola e della filiera agroalimentare, con riguardo ai prodotti agricoli ed alimentari di cui all’Allegato 1 al Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, tenendo altresì conto degli orientamenti dell’Unione europea in materia di politica agricola comune e della pesca nonché delle previsioni della Direttiva quadro sulla strategia marina n.2008/56/CE, uno o più decreti legislativi contenenti norme per l'orientamento e la modernizzazione dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca, dell’acquacoltura e delle foreste.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dell’art. 117 della Costituzione e in coerenza con la normativa comunitaria, si conformano ai seguenti criteri e principi direttivi oltre che, in quanto compatibili, alle finalità e ai principi e criteri direttivi di cui all’art. 7, comma 3, ed all’art. 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57, e della legge 7 marzo 2003, n. 38:
a) revisione della normativa per lo sviluppo dell’occupazione nel settore agricolo, al fine anche di incentivare l’emersione dell’economia irregolare e sommersa;
b) definizione di misure idonee ad incentivare il ricorso alla forma societaria nei settori dell’agricoltura, della pesca e dell’acquacoltura;
c) ridefinizione degli strumenti relativi alla tracciabilità, all’etichettatura e pubblicità dei prodotti alimentari e dei mangimi, favorendo in particolare l’adozione delle procedure di tracciabilità differenziata per filiera;
d) armonizzazione e razionalizzazione della normativa in materia di controlli agroalimentari, al fine di tutelare maggiormente i consumatori e di eliminare gli ostacoli al commercio e le distorsioni alla concorrenza, fatte salve le competenze delle Autorità individuate dall’art. 2 del decreto legislativo n. 193 del 2007 e del Ministero della salute ai fini dell’attuazione dell’art. 41 del Regolamento CE n. 882 del 2004;
e) revisione della normativa in materia di organizzazioni e accordi interprofessionali e di contratti di organizzazione e vendita;
f) razionalizzazione degli strumenti di coordinamento, indirizzo e organizzazione delle attività di promozione dei prodotti del sistema agroalimentare italiano, con particolare riferimento ai prodotti tipici di qualità e ai prodotti ottenuti con metodo di produzione biologica;
g) promozione, sviluppo, sostegno e ammodernamento delle filiere agroalimentari gestite direttamente dagli imprenditori agricoli per la valorizzazione sul mercato dei loro prodotti, anche attraverso la costituzione di appositi organismi di coordinamento;
h) ridefinizione del sistema della programmazione negoziata nei settori di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentare e forestali e dei relativi modelli organizzativi, sulla base dei principi di sussidiarietà e leale collaborazione;
i) coordinamento e armonizzazione della normativa statale tributaria e previdenziale con le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 228 del 2001, anche nel rispetto dei criteri di cui all’art. 49 del legge 9 marzo 1989, n. 88 e della continuità della corrispondenza tra misura degli importi contributivi e importi pensionistici assicurata dal decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146;
l) semplificazione degli adempimenti contabili ed amministrativi a carico delle imprese agricole;
m) miglioramento dell’accessibilità ai mercati finanziari delle imprese agricole, agroalimentari, dell’acquacoltura e della pesca, al fine di sostenerne la competitività e la permanenza stabile sui mercati, definendo innovativi strumenti finanziari, di garanzia del credito e assicurativi, finalizzati anche alla riduzione dei rischi di mercato, nonché al superamento da parte delle imprese agricole, delle situazioni di crisi determinate da eventi calamitosi o straordinari;
n) insediamento e permanenza dei giovani in agricoltura anche attraverso l’adozione di una disciplina tributaria e previdenziale adeguata;
o) promozione ed incentivazione della produzione di biocarburanti di origine agricola e sviluppo delle agroenergie;
p) razionalizzazione degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e degli altri organismi operanti nel settore, al fine di adeguarne le funzioni e le strutture e assicurare l’efficienza ed efficacia della relativa azione, anche attraverso semplificazioni, fusioni e soppressioni;
q) individuazione di adeguati strumenti di intervento utili a fronteggiare crisi di mercato dei prodotti agricoli e alimentari;
r) previsione a livello nazionale di un supporto alla politica di sviluppo rurale in attuazione del regolamento (CE n.1698/2005) del Consiglio del 20 settembre 2005 e successive modificazioni ed in funzione dell’avvio della nuova programmazione 2014/2020;
s) revisione della disciplina in materia di produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico, anche con riguardo al rispetto dei requisiti di omogeneità alle procedure richieste dalle normative UE, nonché all’esigenza di revisione dei comitati e degli organismi operanti nel settore.

Art. 2
(Delega al Governo per la raccolta delle disposizioni legislative vigenti in materia di agricoltura, agroalimentare, pesca e acquacoltura e foreste)

1. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi e secondo i principi e criteri direttivi di cui all’art. 20 della 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché nel rispetto di quanto previsto dall’art.1, comma 3, della legge 7 marzo 2003, n.38, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi, recanti la raccolta delle disposizioni legislative vigenti in materia di prodotti agricoli ed alimentari di cui all’Allegato 1 al Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, anche in forma di codice, eliminando duplicazioni e ripetizioni.

Art. 3
(Procedura per l’adozione e l’aggiornamento dei decreti legislativi)

1. Gli schemi di decreto legislativo di cui agli articoli 1 e 2, a seguito della deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri e dopo aver acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e di Bolzano, ovvero d’intesa con la stessa relativamente alle lettere b), f) e g) dell’art. 1, comma 2, sono trasmessi al Parlamento affinché sia espresso il parere da parte delle Commissioni competenti per materia entro il termine di 40 giorni; decorso tale termine i decreti sono adottati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere parlamentare scada nei trenta giorni antecedenti la scadenza dei termini di delega di cui ai commi 1 e 3 o successivamente ad essi, questi ultimi sono prorogati di sessanta giorni. Sono in ogni caso fatte salve le competenze riconosciute alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano ai sensi degli Statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

2. Disposizioni correttive ed integrative dei decreti di cui agli articoli 1 e 2, possono essere comunque adottate, con il rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi e con le stesse procedure entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti stessi, anche alla luce di eventuali problematiche emerse nel primo periodo di applicazione.

Art. 4
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall’attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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