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UN VENTENNIO DI INELEGGIBILITA’ DI SILVIO BERLUSCONI

“ Il berlusconismo, per quasi un ventennio, non e’ stato altro che un teorema polulista le cui tesi e ipotesi non sono mai state dimostrate pragmaticamente” (cg)

Ieri ho pubblicato la legge del 1988 sulla responsabilita’ civile dei giudici che riguarda i casi di malagiustizia dimostrano che una nuova riforma sulla Giustizia non e’ urgente, oggi invece quella sull’ ineleggibilta’ e l’ incandidabilta’ Le leggi ci sono basterebbe applicarle, vuoi dai cittadini, vuoi dai partiti. Nel caso specifico della incandidabilita’, alla legge del 57, andrebbero aggiunti 1) coloro con pendenti giudiziari 2) coloro che nell’ anno precedente alle elezioni abbiano dichiarato al fisco piu’ dello stipendio del parlamentare.

Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge. [ quarto comma del’ articolo 48] Faccio presente ai lettori, che non sono mai stato un antiberlusconista, perche’:

“ Il berlusconismo, per quasi un ventennio, non e’ stato altro che un teorema polulista le cui tesi e ipotesi non sono mai state dimostrate pragmaticamente” (cg)

Ergo, Silvio Berlusconi non potra’ mai essere ricordato storicamente uno statista, al di la dei suoi processi giudiziari!!!!

Carlo Zaga

Ecco la parte della legge 361 del 1957 che riguarda l'ineleggibilità al Parlamento. Aggiungo anche gli artt. 7-8-9 riguardanti sempre l'ineleggibilità al Parlamento.

L'art.10 riguarda in modo specifico il caso di Berlusconi

Art.7
1. Non sono eleggibili:

b) i presidenti delle Giunte provinciali; c) i sindaci dei Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti; d) il capo e vice capo della polizia e gli ispettori generali di pubblica sicurezza; e) i capi di Gabinetto dei Ministri; f) il Rappresentante del Governo presso la Regione autonoma della Sardegna, il Commissario dello Stato nella Regione siciliana, i commissari del Governo per le regioni a statuto ordinario, il commissario del Governo per la regione Friuli-Venezia Giulia, il presidente della Commissione di coordinamento per la regione Valle d'Aosta, i commissari del Governo per le province di Trento e Bolzano, i prefetti e coloro che fanno le veci nelle predette cariche; g) i viceprefetti e i funzionari di pubblica sicurezza; h) gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato, nella circoscrizione del loro comando territoriale.

[*] La lettera a) includeva: “i deputati regionali o consiglieri regionali”. La disposizione è stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza dell'11 giugno 1993.
2. Le cause di ineleggibilità, di cui al comma precedente, non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno 180 giorni prima della data di scadenza del quinquennio di durata della Camera dei deputati. 3. Per cessazione dalle funzioni si intende la effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito, preceduta, nei casi previsti alle lettere a), b) e c) del predetto comma, dalla formale presentazione delle dimissioni e, negli altri casi, dal trasferimento, dalla revoca dell'incarico o del comando ovvero dal collocamento in aspettativa. 4. L'accettazione della candidatura comporta in ogni caso la decadenza dalle cariche di cui alle predette lettere a), b) e c). 5. Il quinquennio decorre dalla data della prima riunione dell'Assemblea, di cui al secondo comma del successivo art. 11. 6. In caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati, le cause di ineleggibilità anzidette non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di scioglimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 8

I magistrati – esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori -, anche in caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati e di elezioni suppletive, non sono eleggibili nelle circoscrizioni sottoposte, in tutto o in parte, alla giurisdizione degli uffici ai quali si sono trovati assegnati o presso i quali hanno esercitato le loro funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura. Non sono in ogni caso eleggibili se, all'atto dell'accettazione della candidatura, non si trovino in aspettativa. 2. I magistrati che sono stati candidati e non sono stati eletti non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni nella circoscrizione nel cui ambito si sono svolte le elezioni.

Art. 9

1. I diplomatici, i consoli, i vice-consoli, eccettuati gli onorari, ed in generale gli ufficiali, retribuiti o no, addetti alle ambasciate, legazioni e consolati esteri, tanto residenti in Italia quanto all'estero, non possono essere eletti alla Camera dei deputati sebbene abbiano ottenuto il permesso dal Governo nazionale di accettare l'ufficio senza perdere la nazionalità. Questa causa di ineleggibilità si estende a tutti coloro che abbiano impiego da Governi esteri.

Art. 10

1. Non sono eleggibili inoltre: 1) coloro che in proprio o in qualità di rappresentanti legali di società o di imprese private risultino vincolati con lo Stato per contratti di opere o di somministrazioni, oppure per concessioni o autorizzazioni amministrative di notevole entità economica, che importino l'obbligo di adempimenti specifici, l'osservanza di norme generali o particolari protettive del pubblico interesse, alle quali la concessione o la autorizzazione è sottoposta; 2) i rappresentanti, amministratori e dirigenti di società e imprese volte al profitto di privati e sussidiate dallo Stato con sovvenzioni continuative o con garanzia di assegnazioni o di interessi, quando questi sussidi non siano concessi in forza di una legge generale dello Stato; 3) i consulenti legali e amministrativi che prestino in modo permanente l'opera loro alle persone, società e imprese di cui ai nn. 1 e 2, vincolate allo Stato nei modi di cui sopra. 2. Dalla ineleggibilità sono esclusi i dirigenti di cooperative e di consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri di Prefettura.

http://www.riforme.net/leggi/testo-unico-leggi-elettorali.htm

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