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Importante sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Bari Sezione Staccata di Lecce.

Equitalia e Agenzia delle Entrate affossate. Nulla la cartella esattoriale erroneamente notificata con semplice affissione al portone di un edificio invece che alla porta di abitazione. Importante sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Bari Sezione Staccata di Lecce.

E a dir poco interessante la sentenza 77/22/13 nella causa avente registro generale n. 3834/11 della Commissione Tributaria Regionale di Bari, Sezione Staccata di Lecce, depositata il 22 aprile scorso con la quale, anche in appello, è stata annullata una cartella esattoriale di Equitalia erroneamente notificata con semplice affissione al portone di un edificio invece che alla porta di abitazione.

Nel caso di specie, la contribuente signora V. F. difesa dall’avv. Maurizio Villani aveva proposto ricorso tributario sia avverso il silenzio rifiuto formatosi su una propria istanza di autotutela nella quale aveva lamentato l’inesistenza della notifica di avvisi di accertamento per un totale della non indifferente somma di 314.949,67 euro, per violazione dell’articolo 140 del codice di procedura civile in quanto il messo notificatore aveva provveduto alla notifica degli avvisi ricorrendo alla procedura prevista dal suddetto articolo, ma limitandosi ad affiggere l’avviso di deposito, in busta sigillata, sul portone esterno dell’edificio ove risiedeva la contribuente e non sulla porta dell’abitazione come prevede la disciplina, nonché avverso la successiva cartella esattoriale notificata dall’agente della riscossione per mancanza degli atti presupposti (i citati avvisi di accertamento).

I giudici della Commissione Tributaria provinciale di Lecce avevano dato ragione in prima istanza alle doglianze della contribuente, mentre l’Agenzia dell’Entrate – Direzione Provinciale di Lecce proponeva appello avverso tale decisione.

I giudici dell’appello investiti della questione hanno rigettato il ricorso dell’Amministrazione Finanziaria ritenendo la “pretesa fiscale azionata con la cartella impugnata…illegittima,… poiché dalla documentazione in atti non risultano correttamente esperite le formalità di notifica degli avvisi di accertamento”.

Nel dettaglio, la corte di secondo grado, sulla scia di un precedente della Corte di Cassazione (n. 4812/98), ha rilevato che “l’affissione dell’avviso di deposito sarebbe dovuto avvenire sulla porta dell’abitazione e non sul portone d’ingresso condominiale”. Ma v’è di più: “il venir meno anche di un solo adempimento fra quelli indicati dall’articolo 140 c.p.c. conduce alla conseguenza della nullità della notifica”.

Per Giovanni D’Agata, fondatore dello “Sportello dei Diritti”, la sentenza in questione è importante per far comprendere, ancora una volta, che la notifica degli atti tributari deve essere fatta in modo corretto, altrimenti il ruolo può essere annullato totalmente come nel caso di specie.

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