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L’ EQUIDISTANZA LEGISLATIVA DEL CAPO DELLO STATO

Mancano Meno di 48 ore alle nuove elezioni del Capo dello Stato e credo che l’ italiano medio non abbia ancora incamerato il concetto e il significato di equidistanza legislativa del nostro semi-presindenzialismo in Costituzione. (1) L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica. (2) Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.(3) Può inviare messaggi alle Camere.(4) Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.(5) Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.(6) E dulcis in fundo, il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione. Ecco tutte questi “chiamiamoli” poteri del Capo dello Stato, che vorrebbero che esso sia un non politico, ossia una persona uquidistante da tuttu i partiti e movimenti politici. Sotto questo profilo, che la stessa Costituzione detta, l’ attuale “rosa” di nomi “previsti” dalle forze politiche in parlamento, si restringe drasticamente e qui sono d’ accordo con Calaleggio, occorre (e quando dico nuovo intendo un vero innovatore e rinnovatore) un non politico. Non faccio nessuna previsione e come tutti aspetto il verdetto finale. Finisco invece con : “ Anche se il Capo dello Stato non ha poteri legislativi, con le sue “facolta”, puo’ e deve indirizzare e sensibilizzare la legislatura.

Carlo Zaga

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