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ALTRO CHE IMMUNITA’…

A distanza di un ventennio dall’ ultima modifica dell’ articolo 68 ( nel 93), che autorizzo’ la Giustizia di fare chiarezza, sull’ eccessiva corruzione politica ed amministrativa, denominate Mani Pulite; c’e’ ancora qualcuno che vorrebbe ripristinare l’ immunita’ parlamentare.(vedi sotto l’ attuale articolo 68).

Ironia della sorte (per non dire …) e’ che chi propone di ripristinare l’ immunita e’ la stessa persona che propone la responsabilita’ civile dei magistrati. Per i non addetti ai lavori nel 1988 fu emanate una legge (Legge 13/04/1988 Num. 117 ) Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati.( la denuncia dovra’ essere presentata al Consiglio dei Ministri)

Quindi per legge la responsabilita’ civile dei magistrati c’e’. (vedi sotto) Fu una legge ordinaria altrimenti avrebbero dovuto cambiare l’ articolo 28 della costituzione (vedi sotto versione non modificata) Il giorno che l’ Uomo d’ Arcore vorra’ mettere di nuovo le mani sulla costituzione e quindi, permettere a tutti i cittadini di chiedere risarcimenti in violazione di diritti ai magistrati, cambiando l’ articolo 28:” I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.:”,,automaticamente la stessa legge verra; applicata a Lui. All’ attuale (e ritorniamo all’ immunita’) mentre la mala Giustizia, puo’ essere sotto posta a risarcire il cittadino, contro la mala politica, sia il cittadino, sia la Giustizia, sono ambedue impotenti.

Carmine Gonnella
Progetto Pie
Londra

Art. 68
I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza. (*)

NOTE:
(*) L'art. 68 è stato sostituito dall'art. 1 della legge costituzionale 29 ottobre 1993, n. 3.
Il testo originario dell'articolo era il seguente:
«I membri del Parlamento non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a procedimento penale; né può essere arrestato, o altrimenti privato della libertà personale, o sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, salvo che sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura.
Eguale autorizzazione è richiesta per trarre in arresto o mantenere in detenzione un membro del Parlamento in esecuzione di una sentenza anche irrevocabile.»

Art. 2. Responsabilità per dolo o colpa grave.

1. Chi ha subìto un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia può agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali che derivino da privazione della libertà personale. 2. Nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto nè quella di valutazione del fatto e delle prove. 3. Costituiscono colpa grave: a) la grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile; b) l'affermazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento; c) la negazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento; d) l'emissione di provvedimento concernente la libertà della persona fuori dei casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione. ; CIVILE DEI MAGISTRATI – LEGGE 117-88.htm

Art. 28
I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

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