Site icon archivio di politicamentecorretto.com

Newsletter CNF n.125/Stat​uto Avvocatura in vigore

INDICE
Riforma forense, in vigore il nuovo Statuto dell’Avvocatura
Abogados, ricorso alla Corte Ue per stabilire se vi è abuso del diritto
Anno giudiziario Corte Conti, Avvocatura: bene i sempre maggiori controlli sui conti pubblici ma occorre un nuovo codice per il processo contabile
Camere arbitrali, a Monza il Consiglio dell’Ordine inaugura la prima
VIII Congresso giuridico forense per l’aggiornamento professionale, iscrizioni on line dal 14 febbraio
Polizza obbligatoria e convegni locali per spiegare il nuovo ordinamento forense: la voce dell’avvocatura sui Media

Riforma forense, in vigore il nuovo Statuto dell’Avvocatura

Il 2 febbraio scorso è entrato in vigore il nuovo Statuto dell’Avvocatura (legge 247/2012), che esordisce rivendicando la specificità della funzione difensiva, alla cui effettività sovraintendono le garanzie di indipendenza e autonomia dell’avvocato.
Basti leggere l’articolo 1 della legge, la sua enunciazione dei principi fondanti della professione come tali irrinunciabili, per avere contezza della solidità sulla quale da oggi in poi può rilanciarsi la professione forense.
La legge, riconoscendo l’imprescindibile ruolo dell’avvocato, rafforza anche il segreto professionale, estendendolo senza riserva all’attività di consulenza e all’attività stragiudiziale. Potenzia la tutela dell’interesse pubblico da parte degli Ordini forensi; lega l’appartenenza dell’avvocato al proprio Ordine con il primo giuramento solenne
Tutte le norme a seguire riflettono queste premesse, la cui conquista va salutata con soddisfazione.
Sono tante le norme che entrano in vigore immediatamente, non richiedendo alcun adempimento regolamentare.
Le indichiamo sinteticamente, rinviando al Dossier 1/2013 per ogni ulteriore approfondimento.
Attività riservate e non. La tendenziale riserva della consulenza stragiudiziale scatta dal 2 febbraio insieme con la riserva dell’attività di rappresentanza e difesa negli arbitrati rituali.
Società tra avvocati.
Immediatamente operative le nuove norme su associazioni professionali e stp e associazioni in partecipazione
Pubblicità informativa. Ammessa con qualunque mezzo; è vietata quella comparativa.
Formazione continua. In vigore l’obbligo normativo da adempiere secondo le attuali modalità in attesa che il CNF adotti il nuovo regolamento
Polizza assicurativa. Chi è già in possesso della polizza dovrà informare il cliente degli estremi e darne comunicazione al proprio Consiglio dell’Ordine. L’adempimento dell’obbligo scatterà dopo che il ministero della giustizia abbia approvato il regolamento e la stipula delle Convenzioni con le compagnie.
Compensi e Incarichi. Immediatamente in vigore la libera pattuizione dei compensi, i doveri di informazione sulla complessità dell’incarico e sul livello di oneri ipotizzabili, l’obbligo di preventivo su richiesta, il divieto di concordare come compenso una quota del bene oggetto della prestazione (patto quota lite).
Dunque sì alla libera determinazioni dei compensi secondo le varie modalità previste ( a tempo, in relazione alle fasi etc.).
La pattuizione del compenso dovrà avvenire, di regola, per iscritto e al momento del conferimento dell’incarico. Quando l’accordo sia stato raggiunto verbalmente e non si sia in grado di provarlo o quando manchi si applicano i parametri adottati con regolamento ministeriale. In attesa di quest’ultimo, in via analogica, si applica il decreto ministeriale 140/2012.Scatta anche l’obbligo di fornire un preventivo in forma scritta su richiesta del cliente.
Il divieto di patto di quota scatta con l’entrata in vigore della legge; dunque sono nulli i patti sottoscritti e in itinere che prevedono che il compenso consista “in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa”. Tali patti andranno rivisti alla luce delle nuove norme che ammettono comunque che il compenso possa avvenire in percentuale in relazione al valore dell’affare o a quanto si prevede possa giovarsene il cliente.
Incompatibilità di impieghi con la professione di avvocato. Ferme le incompatibilità con lavoro autonomo, dipendente, impresa commerciale.
Iscrizione nell’Albo dei Cassazionisti. Non più per maturata anzianità ma subordinata alla frequenza della Scuola superiore dell’Avvocatura regolamentata dal CNF.
Tirocinio. Resta confermata la durata del tirocinio a 18 mesi
Incompatibilità tra cariche elettive. Delle incompatibilità previste per garantire qualsiasi conflitto di interesse, scatta sin dal 2 febbraio quella tra la carica di consigliere e componenti degli organi della Cassa forense. L’opzione dovrà esercitarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge.
In arrivo lo sportello per il cittadino, destinato a fornire un servizio di orientamento gratuito ai cittadini.
Comitati Pari Opportunità. Gli Ordini forensi dovranno provvedere a istituirli con proprio regolamento.
Per avere il quadro completo dei termini di entrata in vigore e il timing dei provvedimenti leggi il Dossier n. 1/2013 NUOVA DISCIPLINA DELL’ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE FORENSE
Vai alle Faq


Torna all'indice

Abogados, ricorso alla Corte Ue per stabilire se vi è abuso del diritto

Il 30 gennaio scorso il CNF, in qualità di giudice speciale delle impugnazioni sui provvedimenti di diniego di iscrizione da parte dei Consigli dell’Ordine locali, ha depositato presso la propria cancelleria per l’invio alla Corte di Giustizia della Comunità europea una ordinanza di rinvio pregiudiziale, chiedendo se l'art. 3 della Direttiva 98/5/CE (cd Stabilimento avvocati)-volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica- tenendo conto del principio generale dell’ abuso del diritto e dell'art. 4, paragrafo 2, TUE relativo al rispetto delle identità nazionali, debba essere interpretato nel senso di obbligare le autorità amministrative nazionali (Consigli dell’Ordine) ad iscrivere nell'elenco degli avvocati stabiliti cittadini italiani che abbiano realizzato contegni abusivi del diritto dell'Unione, ed osti ad una prassi nazionale che consenta a tali autorità di respingere le domande di iscrizione all'albo degli avvocati stabiliti qualora sussistano circostanze oggettive tali da ritenere realizzata la fattispecie dell'abuso del diritto dell’Unione, fermi restando, da un lato, il rispetto del principio di proporzionalità e non discriminazione e, dall'altro, il diritto dell'interessato di agire in giudizio per far valere eventuali violazioni del diritto di stabilimento, e dunque la verifica giurisdizionale dell'attività dell'amministrazione.
Con il secondo quesito, il CNF chiede se sempre l'art. 3 della direttiva Direttiva 98/5/Ce, debba ritenersi in contrasto con l’ 4, paragrafo 2, TUE nella misura in cui consente l 'elusione della disciplina di uno Stato membro che subordina l'accesso alla professione forense al superamento di un esame di Stato laddove la previsione di siffatto esame è disposta dalla Costituzione di detto Stato e fa parte dei principi fondamentali a tutela degli utenti delle attività professionali e della corretta amministrazione della giustizia.
L’ordinanza di rinvio pregiudiziale è stata segnalata agli Ordini con la circolare C-3-2013, inviata venerdì 1 febbraio.
Il CNF ha anche inviato una nota all’Autorità Antitrust per informarla della ordinanza di rinvio pregiudiziale e per segnalarle che proseguono i messaggi pubblicitari ingannevoli diretti a promuovere servizi finalizzati al conseguimento in Spagna del titolo di “avvocato”, già oggetto del provvedimento sanzionatorio adottato dalla medesima Autorità il 23 marzo 2011 su segnalazione del Consiglio nazionale forense.
Ragione di queste iniziative risiede nella convinzione che la prassi contestata rappresenti in sostanza una violazione della concorrenza da parte degli abogados cittadini italiani in danno di quei cittadini italiani che, per diventare avvocato, accedono a un percorso di studio articolato e sostengono un esame di abilitazione.
Vai alla Circolare C-3-2013 Abogados/Rinvio pregiudiziale ex art. 267 TUE
Leggi il Comunicato stampa


Torna all'indice

Anno giudiziario Corte Conti, Avvocatura: bene i sempre maggiori controlli sui conti pubblici ma occorre un nuovo codice per il processo contabile

Il presidente Guido Alpa è intervenuto oggi alla cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario della Corte dei Conti, dinanzi alle massime cariche dello Stato.
Nella relazione, il presidente del CNF ha ricordato che il nuovo ordinamento forense istituisce l’Osservatorio sulla giurisdizione ed ha proposto la stipula di un Protocollo d’intesa con la magistratura contabile per chiarire le connessioni tra giustizia e economia, per confutare con dati e proposte “ ricette semplicistiche fornite anche da prestigiose istituzioni internazionali sulla base di studi che hanno a monte solo dei burocratici questionari”.
In tema di giurisdizione della Corte dei conti, il CNF ha espresso preoccupazione in merito a iniziative di alcune procure regionali, e a un recente orientamento giurisprudenziale, che ipotizzano responsabilità amministrative in capo ai componenti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati per i pareri favorevoli rilasciati alla liquidazione delle parcelle per il rimborso delle spese legali per gli amministratori degli enti locali, coinvolti, per ragioni d'ufficio, in procedimenti giudiziali penali conclusisi con piena assoluzione, quando vi sia una normativa (come accade in diverse Regioni) che preveda l'obbligatorietà del visto dello stesso Consiglio. Tale orientamento presuppone un rapporti funzionale tra l’ente locale e il Consiglio dell’Ordine che rischia di produrre “un condizionamento eccessivo” sulla funzione ordinistica di liquidare la congruità delle parcelle professionali; laddove essa non pregiudica affatto la possibilità di aprire un giudizio di cognizione ordinario sul compenso da corrispondere ad un avvocato da parte di un ente locale, se ritenuto eccessivamente oneroso per le finanze pubbliche.
Quanto alle sempre maggiori competenze in tema di controllo dei conti pubblici, che la legge assegna alla Corte dei Conti (da ultimo con la legge 7 dicembre 2012, che ha assegnato alla magistratura contabile funzioni in materia di controllo delle finanze regionali e degli enti locali, ma anche dei finanziamenti ai gruppi politici), l’organismo di vertice dell’Avvocatura ha apprezzato il rafforzamento di tale attività ma nel contempo ha sottolineato la disorganicità degli interventi, la
mancanza di strumenti adeguati norme processuali che chiedono un intervento di aggiornamento. “Nulla si è fatto – ad esempio – per la definizione delle garanzie che devono essere introdotte nella fase preprocessuale del giudizio di responsabilità, con la previsione, in particolare, di una disciplina adeguata della fase dell'archiviazione”, ha sottolineato Alpa.
Leggi la Relazione di inaugurazione dell’anno giudiziario 2013 della Corte dei Conti


Torna all'indice

VIII Congresso giuridico forense per l’aggiornamento professionale, iscrizioni on line da giovedì 14 febbraio 2013.

Si terrà da giovedì 14 a sabato 16 marzo, a Roma, presso il complesso monumentale di Santo Spirito in Sassia la VIII edizione del Congresso giuridico forense per l’aggiornamento professionale; un appuntamento ormai divenuto tradizionale ma che si rinnova ogni anno anche grazie al sempre maggior successo che riscuote tra gli avvocati. La seduta inaugurale, aperta del presidente Guido Alpa, sarà dedicata alle innovazioni legislative che hanno investito ogni settore giuridico nell’ultimo anno, con un filo rosso rappresentato dalla analisi del loro impatto sui diritti dei cittadini, dei lavoratori, dei professionisti. Quest’anno il Complesso di Santo Spirito farà da cornice alla mostra Piero Calamandrei-Le fede nel diritto – Avvocatura e Costituzione allestita dal CNF per ricordare la figura del grande giurista e il suo insostituibile apporto, quale avvocato e poi costituzionalista, al rafforzamento della coscienza e dell’etica forense. Anche quest’anno la partecipazione al Congresso giuridico-forense è gratuita. Sarà possibile iscriversi online a partire dalle ore 15.00 di giovedì 14 febbraio 2013 alla pagina del sito istituzionale del CNF www.consiglionazionaleforense.it con l’utilizzo del sistema RICONOSCO, effettuando prima l’iscrizione generale al Congresso e quindi scegliendo a quali moduli formativi partecipare. E’ consentita l’iscrizione e la partecipazione ad ogni singolo modulo (giovedì, venerdì mattina, venerdì pomeriggio, sabato, per un massimo di 4 moduli) senza sovrapposizione oraria. La partecipazione ad ogni sessione/modulo darà diritto all’assegnazione di crediti formativi nella specifica materia secondo il criterio orario (1 ora = 1 credito). Per consentire una più ampia partecipazione a livello nazionale la disponibilità dei posti è stata suddivisa proporzionalmente in base agli avvocati iscritti in ogni distretto di Corte d’Appello. I posti così determinati saranno a disposizione degli interessati fino alle ore 15.00 del prossimo 1 marzo; gli eventuali posti residui saranno assegnati senza limitazioni territoriali. Si segnala fin d’ora la necessità della preventiva registrazione per tutti quegli avvocati i cui Ordini non hanno in uso il sistema RICONOSCO: tale registrazione non costituisce iscrizione al congresso e sarà possibile anche qualche giorno prima dell’apertura delle effettive iscrizioni al Congresso.


Torna all'indice

Camere arbitrali, a Monza il Consiglio dell’Ordine inaugura la prima

Una felice coincidenza, quella che ha portato a inaugurare la Camera arbitrale del Consiglio dell’Ordine di Monza, la prima gestita esclusivamente da legali, a ridosso dell’entrata in vigore del nuovo ordinamento forense, che promuove la istituzione di camere di conciliazione e arbitrali presso tutti i Coa.
Il Consiglio monzese ha presentato il 29 febbraio scorso la sua iniziativa, anticipata su queste colonne dalla presidente Francesca Sorbi (Vedi la Newsletter n.108 del 6 novembre 2012).
Il presidente del CNF, Guido Alpa, collegato in videoconferenza, ha espresso apprezzamento per questa iniziativa augurandosi che possa presto estendersi in tutti i Coa, raddoppiando così i risultati già raggiunti con la istituzione di Camere di Conciliazione.
Il CNF infatti è convinto che tramite l’attività di questi organismi, gestiti dai Coa e con l’apporto indispensabile di avvocati, l’Avvocatura possa dare un apporto qualificato e competente alla giurisdizione nel rispetto delle proprie prerogative di indipendenza e autonomia, piuttosto che accedere a ruoli ibridi nel circuito magistratuale.


Torna all'indice

Polizza obbligatoria e convegni locali per spiegare il nuovo ordinamento forense: la voce dell’avvocatura sui Media


Il consigliere tesoriere Lucio Del Paggio interviene sul Sole 24 Ore con gli aggiornamenti sulla gara europea per la polizza assicurativa
Sole 24 Ore, Polizza obbligatoria, avvocati e ingegneri alla gara europea 30_1_2013

Il nuovo ordinamento professionale forense continua a tenere banco sulla stampa, questa settimana con la rassegna che raccoglie tutti gli interventi dei consiglieri nazionali nei fori locali per spiegare la riforma
Rassegna stampa Riforma forense Convegni nei fori locali

Camera arbitrale a Monza, una iniziativa da estendere a tutti i Consigli dell’Ordine
Rassegna stampa presentazione Camera arbitrale Monza


Torna all'indice
A cura dell’Ufficio Comunicazione e Media
in collaborazione con l’Ufficio studi

Via del Governo Vecchio, 3 – 00186 Roma – tel. 06 977488 – fax 06 97748829
Via Arenula, 71 – 00184 Roma – tel. 06 684096
e-mail: claudiamorelli@consiglionazionaleforense.it
web: www.consiglionazionaleforense.it

Informazione equidistante ed imparziale, che offre voce a tutte le fonti di informazione

Exit mobile version