Dedicato a Carmine & Co.

“In occasione di ogni consultazione elettorale l'elettore può esercitare l'opzione per il voto in Italia di cui all'articolo 1, comma 3, dandone comunicazione scritta alla rappresentanza diplomatica o consolare operante nella circoscrizione consolare di residenza entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello previsto per la scadenza naturale della legislatura” e, al secondo comma, “In caso di scioglimento anticipato delle Camere o di indizione di referendum popolare, l'elettore può esercitare l'opzione per il voto in Italia entro il decimo giorno successivo alla indizione delle votazioni”.

Dunque chi volesse votare in Italia, per i candidati dei collegi del Comune italiano di origine, deve comunicarlo entro il 31 dicembre 2012.

Se si sceglie di rientrare in Italia per votare, la Legge non prevede alcun tipo di rimborso per le spese di viaggio sostenute, ma solo agevolazioni tariffarie all’interno del territorio italiano.

La scelta di votare in Italia può essere successivamente revocata dal connazionale con una comunicazione scritta da inviare o consegnare all’Ufficio consolare sempre entro il 31 dicembre.

In vista del prossimo appuntamento alle urne, per i connazionali residenti all’estero è fondamentale controllare la regolarità della propria situazione anagrafica e di indirizzo presso il Consolato di riferimento.
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