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Rischia grosso per assenza arbitraria il dipendente che lascia a lungo scoperto il posto per ricaricare il cellulare

Rischia grosso per assenza arbitraria il dipendente che lascia a lungoscoperto il posto per ricaricare il cellulare. Legittimo illicenziamento intimato al lavoratore che si assenta dal servizio:l’allontanamento prolungato configura l’abbandono punibile conl’estinzione del rapporto. “ È legittimo il licenziamento in tronco del dipendente che siallontana senza comunicarlo al superiore per esigenze fisiologiche, inquesto caso per ricaricare il cellulare, impiegando oltre il temponecessario: ciò configura l’abbandono del posto di lavoro “. Questo,in estrema sintesi, il principio sancito da una recente pronuncia della Cassazione con la sentenza 18811 del 31 ottobre 2012. I giudici diPiazza Cavour confermando la sentenza di prime cure ha respinto ilricorso di una guardia giurata contro la decisione della Corted’appello di Salerno che aveva ritenuto legittimo il licenziamento. Ilcaso ha riguardato un dipendente di una banca che per andare acomprare una ricarica del cellulare senza avvertire i superiori, halasciato il metal detector dell’entrata dell’istituto di creditodisattivato, e, oltretutto, sfruttando più tempo del dovuto per losvolgimento di tale operazione. Tale comportamento configural’abbandono del posto di lavoro legittimando il licenziamento intronco. Nelle motivazioni della sentenza si legge in al riguardo: «A frontedel fatto che nel regolamento di servizio –- è stabilito che leguardie giurate devono svolgere il loro ordinario servizio avendo indotazione un’arma e, nel rapporto di lavoro che si instaura tra unistituto di vigilanza e le dipendenti guardie giurate,l’autorizzazione al porto d’anni e l’approvazione del questore, sononecessarie per lo svolgimento dell’attività di guardia giurata, tantoche costituiscono il presupposto indispensabile contrattualmenteprevisto per la ricevibilità delle prestazioni d’opera. Ciò comportache, all’occorrenza, le guardie giurate devono saper fare usodell’arma in dotazione, tanto che vengono appositamente addestrateallo scopo, e intervenire con le modalità che le circostanzarichiedono». Per questo, i giudici di Piazza Cavour, sottolinea Giovanni D’Agata,fondatore dello “Sportello dei Diritti”, hanno ribadito che«l’abbandono del posto di lavoro da parte di dipendente cui sianoaffidate mansioni di custodia e sorveglianza configura, a differenzadel momentaneo allontanamento dal posto predetto, una mancanza dirilevante gravità idonea, indipendentemente dall’effettiva produzionedi un danno, a fare irrimediabilmente venir meno l’elemento fiduciarionel rapporto di lavoro e a integrare la nozione di giusta causa dilicenziamento, anche in difetto di corrispondente previsione delcodice disciplinare, atteso che, nelle ipotesi di licenziamento pergiusta causa o giustificato motivo, il potere di recesso del datore dilavoro deriva direttamente dagli articoli 1 e 3 legge 604/66Û›». Pertali motivi l’ex dipendente, è stato condannato anche a pagare più di4 mila euro di spese di giudizio.

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