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Riforma forense una legge che si adatta ugualmente bene anche alla mediazione.

L'inserimento nella proposta di legge “nuova disciplinadell'ordinamento della professione forense” dei commi 5 e 6dell'articolo 2, che affidano all'avvocato, fatti salvi i casiespressamente previsti dalla legge, l'esclusività dell'assistenza edella rappresentanza nelle procedure arbitrali rituali e dimediazione e/o altri tipi di risoluzione di controversiestragiudiziali e' pienamente condiviso dall'ANPAR. Finalmente unalegge che si adatta bene a tutti, politici, avvocati, mediatori eorganismi di mediazione. Bene sta facendo il Parlamento a dare regoleall'avvocatura in materia stragiudiziali piuttosto che non darne. Ilsistema di risoluzione alternative di controversie extragiudizialivoluto dall'Unione Europea e dall'Italia – dice Pecoraro presidentedell'associazione nazionale per l'arbitrato e la conciliazione -!offre, rispetto al processo civile, il vantaggio della rapidita' (ilche non e' poco) e della specializzazione dei mediatori e/o degliarbitri, che possono essere scelti dalle stesse parti proprio inrelazione alla materia oggetto della lite. Con esso le parti affidanola risoluzione della controversia insorta fra loro ed una o piu'persone private (di solito, magistrati in pensione, avvocati, dottoricommercialisti, ragionieri, revisori legali, docenti universitari, maanche ingegneri, architetti, geometri, periti, ecc.), le quali, purnon essendo organi stabili della giurisdizione statale, riscuotono laloro fiducia ed hanno il potere di “sentenziare”.L'istituto presuppone quindi l’esistenza di una lite per la quale leparti in disputa non intendono rivolgersi ai giudici ordinari. Ladecisione degli arbitri (il LODO) o la proposta di accordo (se ilregolamento dell'organismo di mediazione, iscritto nel registro, loprevede) o l'avvenuto accordo tra le parti, se adottati nel rispettodelle forme stabilite dalla legge, sono equiparate a tutti gli effettiad una “SENTENZA” dei giudici togati.Convenientissimi, dunque l sistemi extragiudiziali citati anche perquanto riguarda le eventuali impugnazioni. Infatti, sotto taliprofili, al lodo arbitrale e' escluso il giudizio di appello sulmerito mentre sono ammesse solo delle tassative impugnazioni pernullita' davanti alla Corte d'appello. Per la mediazione civile ecommerciale, invece, il verbale di accordo come si sa una voltaomologato e' impugnabile solo per vizi di volonta' o per violazionia norme imperative di legge (diciamo che fuori da queste ipotesi e'una “sentenza” tombale).”Purtroppo, debbo rilevare con amarezza che, in questi ultimi tempi”sono montati in cattedra” sentenziatori non sempre preparati edall'altezza di dirimere controversie, se qualcosa di buono si e' fattoin particolare nella mediazione obbligatoria lo si e' fatto quando leparti sono state “accompagnate” da avvocati spesse volte anchemediatori. Mi auguro – continua Pecoraro – che questo progetto diriforma coincidera' anche con la “eliminazione dell'eccesso didelega” rilevato dalla Corte Costituzionale in materia di”obbligatorieta'” e che l'emanazione di un decreto legge,possibilmente prima della pubblicazione sulla G.U. della sentenzadella Corte (fino ad allora resta obbligatoria la mediazione cosi'come previsto dall'art. 5 comma 1 del D.Lsg 28/2010), contenga anchel'allargamento a tutti i diritti disponibili della “obbligatorietà”così come più volte chiesto al Parlamento e ai Consiglio dei ministrida parte dell'associazione

ANPAR. Ufficio stampaAIANNO

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