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MEDIAZIONE CIVILE: Pecoraro presidente dell’ANPAR mi aspetto che la Corte inviti il Parlamento ad estendere l’obbligatorieta’ a tutti i diritti disponbili dei cittadini

DOMANI AL VAGLIO DELLA CORTE COSTITUZIONALE L’OBBLIGATORIETA’ DELTENTATIVO DI CONCILIAZIONE

. Domani i Giudici della Corte Costituzionale esamineranno lacostituzionalità del tentativo obbligatorio di conciliazione postodalla legge 28/10 come condizione di procedibilità della domandagiudiziale nonché dei requisiti di “competenza e professionalità”degli organismi, che con il DM 180 hanno lasciato il posto ai criteridi “serietà ed efficienza”.Avverso gli artt. 5 e 16 del d. lgs. n. 28 del 2010, l’OrganismoUnitario dell’Avvocatura (OUA), le Camere Civili e alcuni OrdiniForensi, hanno spiegato eccezione di incostituzionalità per contrastocon i precetti di cui agli artt. 24, 76 e 77 della Costituzione. Nelloscenario investito dal gravame si innesta anche la direttiva 21 maggio2008, n. 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'UnioneEuropea, che ha disciplinato alcuni aspetti della mediazione inmateria civile e commerciale. In particolare, la direttiva chiarisceinnanzitutto che l'obiettivo di garantire un miglior accesso allagiustizia sia giudiziale che extragiudiziale, e, segnatamente, ladisponibilità del servizio di mediazione, nel contesto della politicadell'Unione Europea volta a istituire uno spazio di libertà, sicurezzae giustizia, è un importante contributo al corretto funzionamento delmercato interno. Alla luce del sesto considerando della direttiva, lamediazione è, infatti, ritenuta una risoluzione extragiudizialeconveniente e rapida delle controversie in materia civile ecommerciale, poiché le relative procedure sono concepite in base alleesigenze delle parti, e gli accordi risultanti dalla mediazione hannomaggiori probabilità di essere rispettati volontariamente, oltre apreservare più facilmente una relazione amichevole e sostenibile trale parti, benefici che diventano anche più evidenti nelle questioni diportata transfrontaliera.All’esame della Corte anche la legittimità del regolamento 180/10 che,in forza della previsione di cui all'art. 16 del d. lgs. 4 marzo 2010,n. 28, “Attuazione dell'art. 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, inmateria di mediazione finalizzata alla conciliazione dellecontroversie civili e commerciali”, reca la determinazione dei criterie delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismidi mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione, nonchél'approvazione delle indennità spettanti ai suddetti organismi.Il rinvio alla Corte Costituzionale operato dall’organismogiurisdizionale del TAR del Lazio il 12 aprile del 2011 non è unpre-giudizio di incostituzionalità. In base alla legge, infatti, èsufficiente che la questione di costituzionalità sia “nonmanifestamente infondata” (secondo una valutazione comunquediscrezionale) perché scatti l’obbligo, per l’organismogiurisdizionale investito della questione, di rinviare gli atti allaCorte Costituzionale.Ancora ostili le posizioni dell’avvocatura e dello stesso OUA.Quest’ultimo, rappresentato domani da tre avvocati dinanzi ai Giudicidella Consulta, ha proclamato, in contemporanea allo svolgimento dellacausa, ancora una volta l’astensione dalle udienze in segno diprotesta per il mancato riscontro del Governo alle sue richieste. Nelcontempo, e nonostante tutto, cresce il numero, a livello nazionale,delle procedure di mediazione avviate sin dall’entrata in vigore dellanuova legge: migliaia le controversie conciliate, con soddisfazione erisparmio dei cittadini, e migliaia i mediatori che con serietà eprofessionalità hanno adempiuto all’incarico traendone il giustoprofitto. Un dato che merita altrettanta attenzione è quello, incostante aumento, relativo alle procedure di mediazione cd volontarie,ossia vertenti su materie per le quali la legge non ha posto iltentativo di conciliazione come condizione di procedibilit&a! grave;per l’accesso alla Magistratura. “Questo sta a significare – secondoGiovanni Pecoraro, presidente dell’Organismo internazionale dimediazione e conciliazione dell’ANPAR – la concreta volontà delcittadino di risolvere i conflitti, al di là della previsionenormativa, in modo rapido ed efficace, consapevole che un terzo,neutro ed imparziale, possa professionalmente e con fiducia facilitarela soluzione della controversia. La Corte pertanto, continua Pecoraro,non escludo possa invitare il Parlamento ad ampliare il raggio dellematerie previste dall’art. 5 del d.lgs 28 del 2010”.La relazione della causa è affidata al giudice Alessandro Criscuolo,già presidente della prima sezione della Corte e di Cassazione nonchédell’Associazione Nazionale Magistrati.

Ufficio stampa AIANNO aianno

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