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A casa sempre il salvavita. La cassazione conferma lacondanna per omicidio colposo

A casa sempre il salvavita. La cassazione conferma la condanna peromicidio colposo della vittima rimasta folgorata nei confronti delproprietario dell'immobile che non l'aveva installato Quello che tutti conosciamo come “salvavita” ossia l'interruttoredifferenziale che non é altro che un dispositivo di sicurezza in gradodi interrompere il flusso elettrico di energia in un circuitoelettrico di un impianto elettrico sia in caso di guasto verso terra(ossia di dispersione elettrica) o folgorazione fase-terra fornendodunque protezione anche verso macroshock elettrico sia diretto cheindiretto sulle persone a rischio é al centro di un'importantesentenza della Corte di Cassazione che di fatto, per Giovanni D'Agata,fondatore dello “Sportello dei Diritti” ne certifica l'assolutaindispensabilità anche in termini di conseguenze penali per iproprietari d'immobili. La Suprema Corte, infatti, con la recentissimasentenza rubricata al numero 40050 del 10 ottobre 2012, ha confermatola condanna per omicidio colposo nei confronti sia della proprietariadi un appartamento, che del figlio nella sua qualità di amministratoredi fatto, in conseguenza della morte dell'inquilino dell'abitazionedeceduto a causa di una scossa elettrica che l'aveva folgorato perl'assenza di “salvavita” nell'immobile. Nel caso di specie, il conduttore dell'appartamento era stato inprecedenza colpito da una scarica elettrica mentre si stava facendo ladoccia, ma in seguito, in quanto la dispersione elettrica non eracessata, era rimasto folgorato sulla terrazza dello stesso immobiledove erano presenti delle vasche d'acqua, poiché aveva tentato distaccare senza riuscirci l'interruttore generale. I due imputati, condannati già entrambi dalla Corte d'Appello peromicidio colposo, anche avanti ai giudici di legittimità si eranodifesi sostenendo che l'evento era dipeso dall'improvvisa, arbitrariaed illogica condotta del malcapitato che, nonostante la dispersioneelettrica, invece che far intervenire un addetto specializzato, erasalito sulla terrazza, alla quale, peraltro, – sempre secondo quantosostenuto dai due – non avrebbe avuto diritto di accedere. Gliermellini nel rigettare le motivazioni addotte dai ricorrenti hasostenuto che “senza conoscere se l'impianto elettrico dell'abitazionefosse dotato, come la legge richiede, di interruttore differenziale, ècerto che ove fosse stato regolarmente posto in essere strumentoefficiente di tal fatta il tragico evento non si sarebbe dato, perchél'immediata disattivazione elettrica avrebbe impedito lafolgorazione”.Inoltre, esplicitano i giudici del Palazzaccio chenessuna condotta, “estranea all'id quod plerumque accidit puòattribuirsi alla vittima, la quale, percepita la scarica elettricamentre era sotto la doccia, salì sul terrazzo, evidentemente di liberoaccesso (e nulla rileva che in questa sede i ricorrenti asseriscanoche la vittima non avesse titolo civilistico al fine), per accertarsidella ragione della dispersione. (..) Ivi, come ha precisato la Corted'Appello, l'uomo, senza che avesse in alcun modo armeggiatorischiosamente con i fili elettrici, venne attinto dalla mortalescarica per aver contemporaneamente toccato il tubo conduttoredell'elettricità all'autoclave e l'inferriata a potenziale elettricozero”.

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