Permessi di soggiorno: sanatoria 2012 per 40 mila immigrati ma si prevedono 500mila domande

Per lo Sportello dei Diritti “permesso disoggiorno a tutti gli immigrati irregolari per un anno”. Gliinteressati si affrettino perché le domande potranno essere presentatedal 15 settembre a solo il 15 ottobre Il 6 luglio scorso il Consiglio dei Ministri ha approvato unimportante decreto legislativo, in corso di pubblicazione, in materiadi sanzioni per chi assume immigrati irregolari, in recepimento delladirettiva europea 2009/52/CE. Il provvedimento adottato prevede tra l’altro un altrettantoimportante “disposizione transitoria”, già “bollata” come una nuova“sanatoria”, che stabilisce i criteri per la regolarizzazione deicittadini extracomunitari presenti in Italia privi di permesso disoggiorno che svolgono attività lavorativa e consente di “far cassa”allo Stato attraverso il versamento forfettario stabilito nella misuradi mille euro e quindi pari al doppio delle precedentiregolarizzazioni. E la data stabilità è vicinissima ed i termini così ridotti tanto cheGiovanni D’Agata, fondatore dello “Sportello dei Diritti” suggerisce atutti gli interessati di affrettarsi nel preparare gli incombentirelativi: partirà, infatti, dal 15 settembre ed il termine di“regolarizzazione” si protrarrà un mese, fino al 15 ottobre. I requisiti individuati sono i seguenti. Il rapporto di lavoro deve essere a tempo pieno, tranne nel caso deilavoratori domestici, per i quali è ammesso anche un part-time daalmeno venti ore settimanali. I cittadini di provenienza extra UE per poter presentare la domandadovranno dimostrare la presenza sul territorio italiano “in modoininterrotto almeno dalla data del 31 dicembre 2011”. Inoltre, lanorma statuisce che “la presenza sul territorio nazionale dal 31dicembre 2011 deve essere attestata da documentazione proveniente daorganismi pubblici”. È quindi onere dello straniero documentareattraverso una “prova amministrativa” che può essere rappresentata daqualsiasi attestazione rilasciata da un soggetto dell’apparatoamministrativo e solo per fare qualche esempio da un permesso disoggiorno scaduto o un certificato medico rilasciato dal prontosoccorso la propria antecedente presenza in Italia. La nuova normativa stabilisce, inoltre, che, a partire dal ventesimogiorno successivo alla pubblicazione del decreto di natura nonregolamentare del ministro dell'Interno di concerto con i ministri delLavoro, della Cooperazione internazionale e l'integrazione edell'Economia (che a sua volta sarà adottato entro venti giornidall'entrata in vigore del decreto legislativo), sarà possibile”prenotare” la regolarizzazione versando il contributo fortettario dimille euro all'Inps. Come anticipato, il termine iniziale per inoltrare la domandatelematica corredata dalle prove certe sulla presenza del lavoratoredal 31 dicembre 2011, sarà a partire dal 15 settembre. Successivamente – riportando letteralmente ciò che stabilisce ildecreto – “lo Sportello unico per l'immigrazione, verificatal'ammissibilità della dichiarazione e acquisito il parere dellaquestura sull'insussistenza di motivi ostativi all’accesso alleprocedure ovvero al rilascio del permesso di soggiorno, nonché ilparere della competente direzione territoriale del lavoro in ordinealla capacità economica del datore di lavoro e alla congruità dellecondizioni di lavoro applicate, convoca le parti per la stipula delcontratto di soggiorno e per la presentazione della richiesta delpermesso di soggiorno per lavoro subordinato, previa esibizionedell'attestazione di avvenuto pagamento del contributo forfetario edella regolarizzazione”. Ultimi incombenti: “contestualmente alla stipula del contratto disoggiorno, il datore di lavoro deve effettuare la comunicazioneobbligatoria di assunzione al Centro per l'Impiego ovvero, in caso dirapporto di lavoro domestico, all'INPS. Restano ferme le disposizionirelative agli oneri a carico del richiedente il permesso disoggiorno.” La normativa stabilisce, peraltro, i presupposti sia per i datori dilavoro che per gli immigrati che non possono accedere alla sanatoria. Per i datori di lavoro, tutti quelli che sono stati condannati negliultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, perfavoreggiamento dell’immigrazione clandestina, per tratta osfruttamento di prostituzione e minori, per caporalato o per aver datolavoro a immigrati irregolari. Al contempo, non possono prendere parte alla “sanatoria” gli immigratiespulsi per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato, quellicondannati, anche con sentenza non definitiva, per uno dei reatiprevisti dall’articolo 380 del codice di procedura penale, i segnalaticome “non ammissibili” in Italia e gli stranieri considerati, anche inbase a condanne non necessariamente definitive, una minaccia perl’ordine pubblico o la sicurezza dell’Italia o di altri paesidell’“area Schengen”. Con l’occasione Giovanni D’Agata, fondatore dello “Sportello deiDiritti”, rilancia e fa propria condividendone integralmente ipresupposti e le finalità, la proposta del presidente dellaCommissione Cei per l'immigrazione e della Fondazione Migrantesmonsignor Bruno Schettino secondo cui “Si potrebbe dare il permesso disoggiorno a tutti gli immigrati irregolari per un anno, in modo difarli uscire dalla clandestinità affinché possano provare a cercarelavoro in modo regolare, ad entrare nel mercato del lavoro,nell'economia della domanda e dell'offerta. Il problema vero restainfatti quello dell'immigrazione clandestina, è da lì che si generanofrizioni e conflitti con italiani'', “Questa chance”, ha precisato ilprelato, andrebbe data ''a tutti quelli che non hanno commesso reati,che vogliono rimanere sul nostro territorio, che conoscono un po' lanostra lingua e la nostra Costituzione''.

Lecce, 29 luglio 2012

Giovanni D’AGATA

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