Site icon archivio di politicamentecorretto.com

La situazione della scuola calabrese, il concorso per dirigenti scolastici che ‘svanisce’, 100 istituti scolastici cancellati. L’on Laratta chiama in causa il Ministro dell’ Istruzione.

INTERROGAZIONE URGENTEDa on Franco Larattaal Ministro per l' Istruzione – Per sapere – premesso che: – il 15 luglio 2011, con pubblicazione sulla GazzettaUfficiale, veniva indetto un concorso, per esami e titoli, per ilreclutamento, nell'ambito dell'amministrazione scolastica periferica,di dirigenti scolastici dei ruoli regionali per n. 2.386 posticomplessivi come riportato nell'allegato 1, che è parte integrante deldecreto; – L'Allegato 1 del Bando riportava la distribuzione regionaledei posti messi a concorso, individuando in n.108 unità quellidisponibili per la Calabria; – L'emanazione del Bando di concorso è successiva al DecretoLegge 6/7/2011 n. 98 (G.U. 6/7/2011 n.155), convertito conmodificazioni dalla legge 15/7/2011, n. 111, il quale all'art.19, aicommi 4 e 5, così recita: “4. Per garantire un processo di continuità didattica nell'ambitodello stesso ciclo di istruzione, a decorrere dall'anno scolastico2011-2012 la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuolasecondaria di primo grado sono aggregate in istituti comprensivi, conla conseguente soppressione delle istituzioni scolastiche autonomecostituite separatamente da direzioni didattiche e scuole secondariedi I grado; gli istituti compresivi per acquisire l'autonomia devonoessere costituiti con almeno 1.000 alunni, ridotti a 500 per leistituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle areegeografiche caratterizzate da specificità linguistiche. 5. Alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero dialunni inferiore a 500 unità, ridotto fino a 300 per le istituzionisite nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografichecaratterizzate da specificità linguistiche, non possono essereassegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato. Lestesse sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incaricosu altre istituzioni scolastiche autonome. ” – la Corte Costituzionale, con sentenza n.147/2012,depositata il 07/06/2012, ha dichiarato illegittimo l'articolo 19,comma 4, del d.l. n. 98 del 2011 convertito, con modificazioni, dallalegge n. 111 del 2011 osservando che “è indubbio che la disposizionein esame incida direttamente sulla rete scolastica e suldimensionamento degli istituti, materia che, secondo la giurisprudenzadi questa Corte (sentenze n. 200 del 2009, n. 235 del 2010 e n. 92 del2011), non può ricondursi nell'ambito delle norme generalisull'istruzione e va, invece, ricompresa nella competenza concorrenterelativa all'istruzione; la sentenza n. 200 del 2009 rileva, inproposito, che il dimensionamento della rete delle istituzioniscolastiche» è «ambito che deve ritenersi di spettanza regionale». Trattandosi di ambito di competenza concorrente, allo Stato spettasoltanto di determinare i principi fondamentali, e la norma inquestione non può esserne espressione. L'aggregazione negli istituticomprensivi, unitamente alla fissazione della soglia rigida di 1.000alunni, conduce al risultato di ridurre le strutture amministrativescolastiche ed il personale operante all'interno delle medesime, conevidenti obiettivi di risparmio; ma, in tal modo, essa si risolve inun intervento di dettaglio, da parte dello Stato, in una sfera che,viceversa, deve rimanere affidata alla competenza regionale; – con deliberazione n. 47 del 10 febbraio 2012 la Giuntaregionale della Calabria, sulla base della normativa censuratadall'organo costituzionale, ha approvato un piano di razionalizzazionee riorganizzazione delle rete scolastica determinando, di fatto, lachiusura in Calabria di circa 100 scuole (da 506 si è passati a 406istituzioni scolastiche), con la conseguente soppressione di circa 900posti di lavoro tra dirigenti scolastici, docenti, collaboratoriscolastici e personale amministrativo, con un coinvolgimento in primoluogo dei precari; a seguito della sentenza della CorteCostituzionale, diversi comuni della Calabria hanno deliberato direvocare i precedenti provvedimenti in tema di dimensionamentoscolastico chiedendo, nel contempo, agli enti sovracomunali diassumere le relative determinazioni che salvaguardino le istituzioniscolastiche; – le fasi concorsuali per il reclutamento dei nuovi dirigentiscolastici, in Calabria, si sono concluse decretando 98 vincitori afronte dei 108 posti messi a bando; – in conseguenza del Piano di dimensionamento della retescolastica, tali 108 posti sembrano essersi volatilizzati, né,tantomeno, si prevede che essi possano materializzarsi nel triennio,arco temporale di validità della graduatoria; – dall'approvazione della graduatoria discende il diritto ildiritto all'assunzione del partecipante collocato in posizione utiledella stessa, cui corrisponde l'obbligo di adempimentodell'amministrazione assoggettato al regime di cui all'art 1218 c.c.anche con riferimento al diritto al risarcimento in caso diinadempimento (in tal senso si vedano Cass. S.U. 16 aprile 2007, n.8951; Cass. 20 gennaio 2009, n. 1399; Cass. S.U. 4 novembre 2009, n.23327). Tutto ciò premesso, si intende sapere -se il ministro sia a conoscenza di quanto su esposto -cosa intenda fare, per quanto di competenza, per rendere effettivo ildiritto all'assunzione dei vincitori di concorso nella RegioneCalabria.

Exit mobile version