Con la sentenza 28990 del 18 luglio 2012, che Giovanni D’Agata,fondatore dello “Sportello dei Diritti” evidenzia, la Corte diCassazione penale ha dichiarato inammissibile il ricorso di un nudistacontro la decisione del giudice di Pace di Taormina che lo hadichiarato colpevole di aver preso il sole nudo presso una spiaggiafrequentata da molti bagnanti in costume, condannandolo al pagamentodi 1.200 euro di ammenda. Questa volta gli ermellini hanno stabilitoche è il carattere pubblico dello spazio che rende evidente laconsapevolezza della condotta anomala. Nel caso in questione la terzasezione penale ha ritenuto infondata la tesi della difesa basata sullaconvinzione del 39enne di trovarsi, vista la presenza di altrinudisti, in una zona naturalista, quindi senza coscienza e volontà diviolare le norme, dato che il lido, non recintato, era notoriamente daanni frequentato anche da nudisti. Secondo gli ermellini, al riguardo,«è da escludere che la nudità integrale, a causa dell’evolversi delcomune sentimento, non sia più idonea a provocare turbamento nellacomunità attuale, giacché essa può essere tollerata solo nellaparticolare situazione di campi di nudisti, riservata a soggetticonsenzienti, ma non in luoghi pubblici o aperti o esposti alpubblico, dove è percepibile da tutti, anche da bambini e da adultinon consenzienti». Poichè, essendo la spiaggia frequentata inmaggioranza da bagnanti adulti e minori con costume, mentre i nudistierano in numero ridotto e sparso, contestualmente al «caratterepubblico dello spazio e alla sua non delimitazione», dovevano farpercepire al giovanotto la condotta anti-giuridica e illecita con laconseguente punibilità del reato di natura contravvenzionale. Unadecisione esemplare, quindi, per cui si rischia una ammenda di 1.200euro.
Lecce, 18 luglio 2012
Giovanni D’AGATA