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Interrogazione a risposta immediata n. 3-02423 dell’On. Perina

Aula Camera – 1 agosto 2012, ore 15

L’onorevole interrogante chiede di conoscere quale sia la posizione del Governo in merito al combinato disposto di cui ai commi da 34 a 36, dell’articolo 1, della legge 92/2012 che prevede il riconoscimento di una “congrua indennità” in relazione alla prestazione svolta per coloro che svolgono tirocini formativi e la conseguente invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica.

La ricostruzione del quadro normativo fatta dall’On. Interrogante è corretta.Com’è noto, il “tirocinio formativo”, realizzando momenti di alternanza tra studio e lavoro, ha lo scopo di agevolare le scelte professionali dei soggetti che hanno assolto l’obbligo scolastico, mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro. I tirocini, infatti, proprio per la loro caratterizzazione formativa-orientativa, non sono riservati solo a studenti, ma sono finalizzati anche ad agevolare l’inserimento o il reinserimento lavorativo di soggetti che incontrano particolari difficoltà nella ricerca di una occupazione.È proprio con l’intento di prevenire gli abusi e l’eccessivo ricorso a tale forma contrattuale, che il Governo è intervenuto, attraverso i commi da 34 a 36 dell’articolo 1 della legge 92/2012 a rivederne la materia.In tal senso, é stato introdotto un percorso, mediante l’adozione di linee guida in sede di Conferenza Stato-Regioni, volto a definire un quadro regolatorio più razionale ed efficiente dei tirocini formativi, valevole per l’intero territorio nazionale, allo scopo di superare le distorsioni determinate dall’applicazione della precedente disciplina.Peraltro, si ricorda che fino alla data di emanazione delle predette linee guida continueranno a trovare applicazione le discipline regionali, ove esistenti, altrimenti la normativa statale di cui all’articolo 18 della legge 196/1997 e il decreto ministeriale 142/1998. Dopo la riforma costituzionale del 2001, infatti, la materia inerente alla formazione è stata rimessa alla competenza esclusiva delle Regioni, potendo la disciplina statale esercitare solo una funzione residuale-sussidiaria in mancanza di norme regionali (cfr. sent. C. Cost. n. 50/2005).Ciò premesso, si precisa che la riforma del mercato del lavoro non si applica direttamente alle pubbliche amministrazioni. Infatti, i commi 7 e 8 dell’articolo 1 prevedono che le disposizioni della legge costituiscono principi e criteri per la regolazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti pubblici. L’armonizzazione tra le nuove regole introdotte con la riforma del mercato del lavoro e la vigente disciplina del lavoro nelle pubbliche amministrazioni è infatti demandata a successivi atti, anche di carattere normativo, adottati su iniziativa del Ministro per la pubblica amministrazione. Da quanto detto, emerge che la portata della norma che prevede il “riconoscimento di una congrua indennità, anche in forma forfetaria” non è immediatamente riferibile ai tirocini che si svolgono presso le pubbliche amministrazioni e le valutazioni di merito circa la configurazione dell’istituto potranno e dovranno essere quindi effettuate in sede di adozione dei provvedimenti di armonizzazione di cui al citato art. 1. Per quanto riguarda le perplessità espresse dalla CRUI in relazione ai tirocini del Programma presso il Ministero degli esteri, una volta emanate le predette linee guida potrà essere valutato se – ferme restando le risorse finanziarie ordinariamente disponibili – si potranno eventualmente operare le opportune rimodulazioni di bilancio al fine di “liberare” risorse da destinare alla attivazione di tirocini formativi nel pieno rispetto dei principi e dei criteri introdotti dalla legge di riforma del mercato del lavoro.

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