Sanità : stop ai contratti a prezzi troppo alti!

Grazie all'approvazione di un emendamento Idv nelle Commissioni riunite Bilancio e Affari Costituzionali, sarà possibile eliminare sprechi e corruzione dalla gestione degli acquisti delle aziende sanitarie. Noi di Idv vogliamo essere una opposizione costruttiva e siamo lieti quando il governo accoglie i nostri suggerimenti per migliorare le leggi.

Vi riporto nel seguito la notizia così come è stata data dalle agenzie Ansa ed una nota esplicativa.

++ SPENDING REVIEW: PREZZI TROPPO ALTI,STOP CONTRATTI ASL ++
OBBLIGO RINEGOZIAZIONE, RECESSO SENZA PENALE PER AZIENDE SANITA' (ANSA) – ROMA, 26 GIU – Addio prezzi troppo alti per l'acquisto di beni e servizi da parte delle Asl, che in questi casi saranno obbligate a rinegoziare i contratti. In caso di mancato accordo, le aziende potranno recedere dai contratti senza penali. Lo prevede un emendamento Idv al dl spending review approvato in commissione alla Camera.(ANSA).

SPENDING REVIEW: PREZZI TROPPO ALTI,STOP CONTRATTI ASL (2)
(ANSA) – ROMA, 26 GIU – Una volta che le Asl abbiano inviato la richiesta di rinegoziazione di una fornitura a causa di prezzi troppo alti devono trascorrere 30 giorni – si legge nell'emendamento approvato con il consenso dei gruppi di maggioranza e del governo durante l'esame del dl spending review in commissione alla Camera – prima di poter recedere dal contratto senza incorrere nella penale.
'Si stanno riscontrando – dice il vicepresidente dell'Idv Antonio Borghesi e primo firmatario della proposta – diversita' enormi di prezzi per gli stessi prodotti. Ora invece le aziende saranno obbligate a pagare il giusto e questo avra' un impatto molto importante. Si tratta inoltre – sottolinea – di un meccanismo contro le attivita' legate alla corruzione e alla criminalita' organizzata'.
Qualora 'emergano – si legge nel testo dell'emendamento – differenze significative dei prezzi unitari, non giustificate da particolari condizioni tecniche o logistiche delle forniture, le aziende sanitarie sono tenute a proporre ai fornitori una rinegoziazione dei contratti che abbia l'effetto di ricondurre i prezzi unitari di fornitura ai prezzi di riferimento' e senza che 'cio' comporti modifica della durata del contratto'. In caso di mancato accordo, le Asl 'hanno il diritto di recedere dal contratto senza alcun onere a carico delle stesse'. (ANSA)

SPENDING REVIEW: FIASO (ASL E OSPEDALI), OK STOP CONTRATTI
(V. 'SPENDING REVIEW: PREZZI TROPPO ….', DELLE 14.33) (ANSA) – ROMA, 26 GIU – “Siamo pienamente d'accordo”. Questo il commento di Giovanni Monchiero, presidente della Federazione Italiana delle Aziende Ospedaliere (Fiaso), all'approvazione oggi alla Camera dell'emendamento che impone alle Asl di rinegoziare i contratti con prezzi troppo alti per l'acquisto di beni e servizi.
“Una norma di questo tipo era necessaria, altrimenti non avrebbe avuto senso studiare i prezzi di riferimento – afferma Monchiero – noi siamo ovviamente d'accordo, anche perche' questo sarebbe un modo per iniziare a risparmiare qualcosa gia' da quest'anno”.
Secondo l'esperto, se la norma dovesse diventare definitiva non si porrebbero problemi legali nel rinegoziare i contratti: “La legge dovrebbe prevalere sui contratti – sottolinea Monchiero – ora speriamo che i prezzi di riferimento siano definiti con attenzione. Il principio e' comunque giusto, poi se ci saranno errori siamo pronti a dare una mano a correggerli”.
(ANSA).

>ANSA-SCHEDA/ SPENDING REVIEW:ACQUISTI ASL,FORBICE PREZZI 1.200%
CON CENTRALIZZAZIONE RISPARMIO FINO A 5 MLD (ANSA) – ROMA, 26 GIU – Agire sul paniere dei beni e servizi acquistati dal comparto Sanita' – che valgono ogni anno il 30% del Fondo sanitario nazionale, ovvero circa 35 miliardi – per ricavare quel miliardo di risparmi con cui il settore contribuira' alla revisione della spesa. E' questa la strada tracciata, e per realizzarla bisognera' dunque intervenire proprio sulla 'forbice' dei prezzi per gli acquisti delle Asl che, oggi, raggiunge addirittura il 1.200% tra diverse realta'.
Le differenze di prezzo per l'acquisto di una stessa tipologia di beni sono, infatti, spesso macroscopiche: cosi', una siringa puo' costare da 3 a 65 centesimi (il 135% in piu') e il prezzo di una protesi all'anca varia da 284 a 2.575 euro da una Asl all'altra. Ancora: gli inserti di tibia per ridare mobilita' al ginocchio sono stati pagati da 199 euro fino a 2.479 euro, 12 volte in piu' (uno scostamento del 1.145 per cento). E se gli scostamenti sui prezzi dei farmaci ospedalieri sono invece piu' contenuti, in parte perche' molti hanno prezzi imposti dall'Agenzia del farmaco (Aifa), vi sono comunque delle eccezioni: ad esempio, per la Epoetina alfa, usata per combattere gli effetti collaterali della chemioterapia, si registra un'oscillazione del 365% nel prezzo. Queste sono alcune delle rilevazioni effettuate dall'Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici, che entro luglio indichera' i prezzi di riferimento per un ampio 'paniere' di beni e servizi acquistati in sanita', che comprenderanno anche farmaci e servizi come le mense. Cio' in attesa del provvedimento sui costi standard, che dovrebbero entrare in vigore dal 2013.
Costi standard e centralizzazione degli acquisti di beni e servizi saranno infatti la 'strada' alla razionalizzazione che permettera' ad Asl e ospedali di risparmiare fino a 5 mld di euro, secondo unoi studio effettuato dalla Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere (Fiaso) insieme al Ceis Tor Vergata.
A fronte di una spesa in beni e servizi che nel 2007 si era attestata su circa 20 miliardi di euro (con un tasso annuo di crescita dal 2004 al 2007 superiore all'11%), laddove le Regioni hanno messo in campo 'centrali d'acquisto', rileva lo studio, si sono infatti realizzati risparmi mediamente del 25%.

(ANSA).

EMENDAMENTO C 5273
(Spending review – DL n. 52 del 2012)
Dopo l’articolo 7 introdurre il seguente articolo:
Articolo 7-bis
(Misure urgenti per la riduzione dei prezzi unitari corrisposti dalle Aziende Sanitarie per gli acquisti di beni e servizi)
1. All’articolo 17, comma 1, lettera a) del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111, sono aggiunti i seguenti periodi:
«Qualora sulla base dell’attività di rilevazione di cui al presente comma, nonché sulla base delle analisi effettuate dalle Centrali regionali per gli acquisti anche grazie a strumenti di rilevazione dei prezzi unitari corrisposti dalle Aziende Sanitarie per gli acquisti di beni e servizi, emergano differenze significative dei prezzi unitari, non giustificate da particolari condizioni tecniche o logistiche delle forniture, le Aziende Sanitarie sono tenute a proporre ai fornitori una rinegoziazione dei contratti che abbia l’effetto di ricondurre i prezzi unitari di fornitura ai prezzi di riferimento come sopra individuati, e senza che ciò comporti modifica della durata del contratto. In caso di mancato accordo, entro il termine di 30 giorni dalla trasmissione della proposta, in ordine ai prezzi come sopra proposti, le Aziende sanitarie hanno il diritto di recedere dal contratto senza alcun onere a carico delle stesse, e ciò in deroga all’articolo. 1671 del codice civile.»
Onn. Borghesi, Palagiano, Favia, Donadi, Mura

NOTA:

Proponiamo che :

Qualora sulla base dell’attività di rilevazione di cui all’articolo 17, comma 1, del DL n. 98 del 2011, nonché sulla base delle analisi effettuate dalle Centrali regionali per gli acquisti emergano differenze significative dei prezzi unitari, non giustificate da particolari condizioni tecniche o logistiche delle forniture, le Aziende Sanitarie sono tenute a proporre ai fornitori una rinegoziazione dei contratti che abbia l’effetto di ricondurre i prezzi unitari di fornitura ai prezzi di riferimento come sopra individuati.

In caso di mancato accordo, entro il termine di 30 giorni dalla trasmissione della proposta, in ordine ai prezzi come sopra proposti, le Aziende sanitarie hanno il diritto di recedere dal contratto senza alcun onere a carico delle stesse, e ciò in deroga all’articolo. 1671 del codice civile.»
Normativa di riferimento:
1) Articolo 17 commi 1-3
(DL 98 del 2011 – Legge n. 111 del 2011)
(Disposizioni in materia di spesa sanitaria)
1. Al fine di garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato per il 2013 è incrementato dello 0,5% rispetto al livello vigente per il 2012 ed è ulteriormente incrementato dell'1,4% per il 2014. Conseguentemente, con specifica Intesa fra lo Stato e le regioni, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, da stipulare entro il 30 aprile 2012, sono indicate le modalità per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al primo periodo del presente comma. Qualora la predetta Intesa non sia raggiunta entro il predetto termine,al fine di assicurare per gli anni 2013 e 2014 che le regioni rispettino l'equilibrio di bilancio sanitario, sono introdotte, tenuto conto delle disposizioni in materia di spesa per il personale di cui all'articolo 16, le seguenti disposizioni negli altri ambiti di spesa sanitaria:
a) nelle more del perfezionamento delle attività concernenti la determinazione annuale di costi standardizzati per tipo di servizio e fornitura da parte dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e anche al fine di potenziare le attività delle Centrali regionali per gli acquisti, il citato Osservatorio, a partire dal 1° luglio 2012, attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, fornisce alle regioni un'elaborazione dei prezzi di riferimento, ivi compresi quelli eventualmente previsti dalle convenzioni Consip, anche ai sensi di quanto disposto all'articolo 11, alle condizioni di maggiore efficienza dei beni, ivi compresi i dispositivi medici ed i farmaci per uso ospedaliero, delle prestazioni e dei servizi sanitari e non sanitari individuati dall'Agenzia per i servizi sanitari regionali di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico del Servizio sanitario nazionale. Ciò, al fine di mettere a disposizione delle regioni ulteriori strumenti operativi di controllo e razionalizzazione della spesa. Le regioni adottano tutte le misure necessarie a garantire il conseguimento degli obiettivi di risparmio programmati, intervenendo anche sul livello di spesa per gli acquisti delle prestazioni sanitarie presso gli operatori privati accreditati;
2) Articolo 1671 del codice civile
1671. Recesso unilaterale dal contratto.
Il committente può recedere dal contratto [c.c. 1372, 1373], anche se è stata iniziata l'esecuzione dell'opera o la prestazione del servizio, purché tenga indenne l'appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno [c.c. 2227, 2237].

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