Istruzioni modalità  di versamento IMU da parte dei soggetti non residenti in Italia

Continua la serie-Ie faccie tosta.
Il mio commento su alcuni fatti accaduti di recente.
Piu di diversi siti giornalistici di parte e anche diversi direttamente interessati, pubblicavano le proteste di questi .
Il problema era il rinnovo dei CGIE e dei Comites.
Il Governo viene accusato di rinviare le elezioni al 2014 e di cambiare il modo di eleggere questi membri.
Ma mi viene spontaneo dire a questi.Non siete state capaci neanche di fare estendere l´esenzione dell´IMU per tutto l´anno e vi
presentate ancora come i nostri rappresentanti verso il Governo .
Non vi siete neanche preoccupati che gli italiani all´estero non avevano la possibilitá di potere pagare dall´estero e il
Governo adesso ha deciso che si puo pagare anche dall´estero.Mentre prima si parlava a partire da Dicembre.
Sará un forse un caso .Ma una lettera/petizione l´avevo gia inviata di mia iniziativa al Governo.
Adesso avete il coraggio di lamentarvi.
Ma fateci il piacere !!!!

Anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero e cittadini

italiani non residenti nel territorio dello Stato

Istruzioni modalità di versamento IMU da parte dei soggetti non residenti in Italia



Il citato art. 13, comma 10, stabilisce, a seguito delle modifiche intervenute ad opera

dell’art. 4 del D. L. n. 16 del 2012, che “i comuni possono considerare direttamente adibita ad

abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da

anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di

ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l’unità immobiliare

posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di

usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata”.

La norma prevede che i comuni, nell’ambito della propria potestà regolamentare,

possono estendere alle unità immobiliari in questione lo stesso trattamento previsto per

l’abitazione principale, vale a dire aliquota ridotta, detrazione e maggiorazione per i figli.

Per quanto riguarda l’estensione delle agevolazioni previste per gli anziani e i disabili

che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente,

occorre sottolineare che nulla è cambiato rispetto all’ICI, poiché continua ad essere attribuita al

comune la facoltà di considerare abitazione principale l’immobile posseduto da tali soggetti.

Si deve precisare che nelle fattispecie previste dalla norma sopra riportata – anziani,

disabili, nonché i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato – la maggiorazione di

50 euro prevista per i figli di età non superiore a 26 anni, si applica solo nel caso in cui gli

stessi dimorino abitualmente e risiedano anagraficamente nell’immobile oggetto della

disposizione di favore, in virtù del chiaro disposto del comma 10 dell’art. 13 del D. L. 201 del

2011, che fa riferimento all’“unità immobiliare adibita ad abitazione principale”.

Il riconoscimento da parte del legislatore della possibilità per i comuni “di considerare

direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare” posseduta da anziani e

disabili e dai cittadini italiani residenti all’estero, comporta che, nel caso in cui venga esercitata

tale facoltà, sull’imposta da versare non deve essere computata la quota riservata allo Stato di

cui al comma 11 dell’art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, poiché quest’ultima norma esclude

espressamente dall’anzidetta quota l’abitazione principale e le relative pertinenze. 19

Si ritiene che, alla luce delle modifiche appena illustrate, introdotte nel comma 10

dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, abbia perso di significato, relativamente alle fattispecie in

esame, la disposizione presente nel comma 11, secondo cui “le detrazioni e le riduzioni di

aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato”.

Infatti, detta norma appariva in linea con la precedente formulazione della disposizione

contenuta nel comma 10 dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, la quale stabiliva solo, senza

fare riferimento all’abitazione principale, che i comuni potessero prevedere l’applicazione

dell’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione agli

immobili posseduti dagli anziani e dai disabili che acquisiscono la residenza in istituti di

ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente. Verificandosi tale ipotesi, la detrazione e

l’aliquota ridotta non avrebbero, comunque, avuto effetto ai fini della determinazione della

quota di imposta riservata allo Stato, sulla base di quanto stabilito dal comma 11 dell’art. 13 del

D. L. n. 201 del 2011.

Le modifiche intervenute ad opera dell’art. 4 del D. L. n. 16 del 2012, hanno privato di

significato quest’ultima disposizione, poiché l’attuale comma 10 dell’art. 13 del D. L. n. 201

del 2011, prevede che possa essere considerata direttamente adibita ad abitazione principale

quella posseduta dagli anziani, dai disabili e dai cittadini italiani residenti all’estero.

Occorre, infine, sottolineare che non viene più riproposta per l’IMU la possibilità di

assimilare ad abitazione principale l’immobile dato in uso gratuito a parenti in linea retta o

collaterale stabilendo il grado di parentela, con conseguente applicazione dello stesso regime

agevolativo previsto per l’abitazione principale, di cui all’art. 59, comma 1, lett. e) del D. Lgs.

n. 446 del 1997, ormai abrogata.

Del tutto privo di significato appare il richiamo effettuato nell’ultima parte del comma

10 dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, ai “soggetti di cui all’articolo 3, comma 56 della

legge 23 dicembre 1996, n. 662”, poiché la fattispecie rientra in quella che è stata

espressamente disciplinata dalla norma introdotta dall’art. 4 del D. L. n. 16 del 2012, illustrata

in questo paragrafo.




Istruzioni modalità di versamento IMU da parte dei soggetti non residenti in Italia

Il Mef, cioè il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il 31 maggio 2012 ha diramato un comunicato con il quale vengono fornite le istruzioni per il pagamento dell'Imu da parte dei contribuenti che risiedono all'estero.

Qui sotto se ne riporta il testo.

I contribuenti non residenti nel territorio dello Stato devono versare l'imposta municipale propria (IMU), calcolata seguendo le disposizioni generali illustrate nella circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012.

Per le modalità di pagamento si rinvia a quanto chiarito dalla citata circolare al paragrafo 10.

Nel caso in cui non sia possibile utilizzare il modello F24 per effettuare i versamenti IMU dall'estero, occorre provvedere nei modi seguenti:

– per la quota spettante al Comune, i contribuenti devono contattare direttamente il Comune beneficiario per ottenere le relative istruzioni e il codice IBAN del conto sul quale accreditare l'importo dovuto;

– per la quota riservata allo Stato, i contribuenti devono effettuare un bonifico direttamente in favore della Banca d'Italia (codice BIC BITAITRRENT), utilizzando il codice IBAN IT02G0100003245348006108000.

La copia di entrambe le operazioni deve essere inoltrata al Comune per i successivi controlli.

Come causale dei versamenti devono essere indicati:

  • il codice fiscale o la partita IVA del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto;

  • la sigla “IMU”, il nome del Comune ove sono ubicati gli immobili e i relativi codici tributo indicati nella risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 35/E del 12 aprile 2012;

  • l'annualità di riferimento;

  • l'indicazione “Acconto” o “Saldo” nel caso di pagamento in due rate. Se il contribuente, per l'abitazione principale, sceglie di pagare l'IMU in tre rate deve indicare se si tratta di “Prima rata”, “Seconda rata” o “Saldo”.


Entriamo nella serie-La carognata di Monti, alias fallimento del CGIE


Per gli immobili in questione, l’art. 13, comma 10, del D. L. 201 del 2011, riconosce una detrazione pari a € 200,-

per il periodo durante il quale si protrae tale destinazione; inoltre, se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in egual misura e proporzionalmente al periodo per il quale la destinazione stessa si verifica.

In parole povere

L´intera detrazione IMU spetta se il soggetto vive 12 mesi in quell´abitazione. In questo caso possiamo ben dire che la detrazione sará al 100% e quindi di 200,€ per il 2012.Se invese si é italiani emigrati all´estero, di deve solo togliere il periodo che si usa la casa.

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