Anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero e cittadini
italiani non residenti nel territorio dello Stato
Istruzioni modalità di versamento IMU da parte dei soggetti non residenti in Italia
Il citato art. 13, comma 10, stabilisce, a seguito delle modifiche intervenute ad opera
dell’art. 4 del D. L. n. 16 del 2012, che “i comuni possono considerare direttamente adibita ad
abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da
anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di
ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l’unità immobiliare
posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di
usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata”.
La norma prevede che i comuni, nell’ambito della propria potestà regolamentare,
possono estendere alle unità immobiliari in questione lo stesso trattamento previsto per
l’abitazione principale, vale a dire aliquota ridotta, detrazione e maggiorazione per i figli.
Per quanto riguarda l’estensione delle agevolazioni previste per gli anziani e i disabili
che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente,
occorre sottolineare che nulla è cambiato rispetto all’ICI, poiché continua ad essere attribuita al
comune la facoltà di considerare abitazione principale l’immobile posseduto da tali soggetti.
Si deve precisare che nelle fattispecie previste dalla norma sopra riportata – anziani,
disabili, nonché i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato – la maggiorazione di
50 euro prevista per i figli di età non superiore a 26 anni, si applica solo nel caso in cui gli
stessi dimorino abitualmente e risiedano anagraficamente nell’immobile oggetto della
disposizione di favore, in virtù del chiaro disposto del comma 10 dell’art. 13 del D. L. 201 del
2011, che fa riferimento all’“unità immobiliare adibita ad abitazione principale”.
Il riconoscimento da parte del legislatore della possibilità per i comuni “di considerare
direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare” posseduta da anziani e
disabili e dai cittadini italiani residenti all’estero, comporta che, nel caso in cui venga esercitata
tale facoltà, sull’imposta da versare non deve essere computata la quota riservata allo Stato di
cui al comma 11 dell’art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, poiché quest’ultima norma esclude
espressamente dall’anzidetta quota l’abitazione principale e le relative pertinenze. 19
Si ritiene che, alla luce delle modifiche appena illustrate, introdotte nel comma 10
dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, abbia perso di significato, relativamente alle fattispecie in
esame, la disposizione presente nel comma 11, secondo cui “le detrazioni e le riduzioni di
aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato”.
Infatti, detta norma appariva in linea con la precedente formulazione della disposizione
contenuta nel comma 10 dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, la quale stabiliva solo, senza
fare riferimento all’abitazione principale, che i comuni potessero prevedere l’applicazione
dell’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione agli
immobili posseduti dagli anziani e dai disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente. Verificandosi tale ipotesi, la detrazione e
l’aliquota ridotta non avrebbero, comunque, avuto effetto ai fini della determinazione della
quota di imposta riservata allo Stato, sulla base di quanto stabilito dal comma 11 dell’art. 13 del
D. L. n. 201 del 2011.
Le modifiche intervenute ad opera dell’art. 4 del D. L. n. 16 del 2012, hanno privato di
significato quest’ultima disposizione, poiché l’attuale comma 10 dell’art. 13 del D. L. n. 201
del 2011, prevede che possa essere considerata direttamente adibita ad abitazione principale
quella posseduta dagli anziani, dai disabili e dai cittadini italiani residenti all’estero.
Occorre, infine, sottolineare che non viene più riproposta per l’IMU la possibilità di
assimilare ad abitazione principale l’immobile dato in uso gratuito a parenti in linea retta o
collaterale stabilendo il grado di parentela, con conseguente applicazione dello stesso regime
agevolativo previsto per l’abitazione principale, di cui all’art. 59, comma 1, lett. e) del D. Lgs.
n. 446 del 1997, ormai abrogata.
Del tutto privo di significato appare il richiamo effettuato nell’ultima parte del comma
10 dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, ai “soggetti di cui all’articolo 3, comma 56 della
legge 23 dicembre 1996, n. 662”, poiché la fattispecie rientra in quella che è stata
espressamente disciplinata dalla norma introdotta dall’art. 4 del D. L. n. 16 del 2012, illustrata
in questo paragrafo.
Istruzioni modalità di versamento IMU da parte dei soggetti non residenti in Italia
Il Mef, cioè il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il 31 maggio 2012 ha diramato un comunicato con il quale vengono fornite le istruzioni per il pagamento dell'Imu da parte dei contribuenti che risiedono all'estero.
Qui sotto se ne riporta il testo.
I contribuenti non residenti nel territorio dello Stato devono versare l'imposta municipale propria (IMU), calcolata seguendo le disposizioni generali illustrate nella circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012.
Per le modalità di pagamento si rinvia a quanto chiarito dalla citata circolare al paragrafo 10.
Nel caso in cui non sia possibile utilizzare il modello F24 per effettuare i versamenti IMU dall'estero, occorre provvedere nei modi seguenti:
– per la quota spettante al Comune, i contribuenti devono contattare direttamente il Comune beneficiario per ottenere le relative istruzioni e il codice IBAN del conto sul quale accreditare l'importo dovuto;
– per la quota riservata allo Stato, i contribuenti devono effettuare un bonifico direttamente in favore della Banca d'Italia (codice BIC BITAITRRENT), utilizzando il codice IBAN IT02G0100003245348006108000.
La copia di entrambe le operazioni deve essere inoltrata al Comune per i successivi controlli.
Come causale dei versamenti devono essere indicati:
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il codice fiscale o la partita IVA del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto;
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la sigla “IMU”, il nome del Comune ove sono ubicati gli immobili e i relativi codici tributo indicati nella risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 35/E del 12 aprile 2012;
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l'annualità di riferimento;
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l'indicazione “Acconto” o “Saldo” nel caso di pagamento in due rate. Se il contribuente, per l'abitazione principale, sceglie di pagare l'IMU in tre rate deve indicare se si tratta di “Prima rata”, “Seconda rata” o “Saldo”.
Entriamo nella serie-La carognata di Monti, alias fallimento del CGIE
Per gli immobili in questione, l’art. 13, comma 10, del D. L. 201 del 2011, riconosce una detrazione pari a € 200,-
per il periodo durante il quale si protrae tale destinazione; inoltre, se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in egual misura e proporzionalmente al periodo per il quale la destinazione stessa si verifica.
In parole povere
L´intera detrazione IMU spetta se il soggetto vive 12 mesi in quell´abitazione. In questo caso possiamo ben dire che la detrazione sará al 100% e quindi di 200,€ per il 2012.Se invese si é italiani emigrati all´estero, di deve solo togliere il periodo che si usa la casa.