On. Antonio Razzi (Popolo e Territorio). INTERROGAZIONE: L’IMU presenta dubbi di costituzionalità , palesi contrasti con i principi del federalismo e profonda iniquità 

On. Antonio Razzi (Popolo e Territorio). INTERROGAZIONE: L’IMU presenta dubbi di costituzionalità, palesi contrasti con i principi del federalismo e profonda iniquità.

Roma, 6 giugno 2012. «L’IMU deve essere rivista, la seconda casa, molto spesso, ha dichiarato l’on. Razzi ricordando i connazionali all’estero, non è indice di una certa agiatezza ma la volontà di mettere i nostri concittadini in condizione di non dover abbandonare i legami con il loro paese e di non lasciare le loro modeste case ereditate dai loro bisnonni o trisavoli.»

L’interrogazione affronta analiticamente, in una disanima lucida giuridicamente supportata, seri dubbi di costituzionalità in riferimento agli artt. 3, 47 e 53 della Costituzione.

L’on Razzi ha colto le lamentele, a suo parere fondate, di Egidio Pedrini sindaco del Comune di Zeri. «Si tratta, ha continuato, se sono veri i dati che parlano di quasi quattro miliardi provenienti dall’IMU sulla prima casa, di una operazione di asservimento del singolo bilancio comunale alle esigenze del bilancio statuale, laddove l’autonomia del Comune viene utilizzata e svilita come mera longa manus dello Stato per contribuire ad impinguare le entrate per “salvare” l’Italia.»

L’IMU, così concepita, penalizzerà gli italiani all’estero che saranno costretti ad abbandonare e quindi recidere il cordone ombelicale che ancora lega la loro speranza di rientro nel loro paese di origine. Non è giusto, secondo Razzi, considerare case tassabili con l’IMU quelle di italiani fuori confine, case abbandonate e fatiscenti per le quali ripristinare l’abitabilità significherebbe rivalorizzazione ed urbanizzazione del territorio.

Interrogazione a risposta scritta:

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   RAZZI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   le norme relative all'IMU presentano, a detta di molti, dei profili di dubbia costituzionalità, con specifico riferimento agli articoli 3, 47, 53;

   Egidio Pedrini sindaco del comune di Zeri ha sollevato alcune tematiche giuridiche e pratiche relativa all'IMU indirizzata ai membri del parlamento e del Governo;

   una norma che presenta dubbi di costituzionalità, evidenzi risvolti di compressione dell'autonomia locale, palesi contrasti con i principi del federalismo fiscale e conclamati aspetti di profonda iniquità, dovrebbe essere rivista;

   la seconda casa, molto spesso, (ed in particolare nei piccoli comuni) non è la seconda casa indice di una certa agiatezza ma la casa del ricordo, dell'attaccamento al territorio per un paese di alta emigrazione. È la radice. Ricordi chi lo abbia dimenticato come sia stato riconosciuto il voto agli italiani all'estero proprio per far sì di mantenere legami stretti con le loro origini; ma contraddittoriamente però dovremmo mettere i nostri concittadini in condizione di dovere abbandonare i legami col loro paese lasciando le case modeste ereditate dai loro bisnonni e trisavoli;

   case abbandonate o abitate e le «pertinenze», come per esempio lamenta il sindaco Egidio Pedrini di cui una sola può essere presa in considerazione, trattandosi di vere e proprie baracche: baracche della miseria dove in una c’è un po’ di legna e in un'altra c’è qualche attrezzo per contadini pensionati, che forse sono obbligati a trovare in sé soli la forza di aiutarsi per trarre qualche sostanza dalla terra per far fronte alle necessità quotidiane, non potendo far conto sulle loro già misere pensioni, immiserite ancor di più dai recenti provvedimenti normativi;

   Stati membri delle Nazioni Unite hanno affermato che l'abitazione è una componente essenziale dei diritti fondamentali e il diritto all'abitazione è una pre-condizione per la fruizione di molti altri diritti fondamentali dell'individuo, al pari della libertà di espressione del pensiero o del diritto alla salute;

   la nostra Costituzione evidenzia l'esistenza di un interesse pubblico a che tale diritto venga tenuto in considerazione dal legislatore ordinario. L'articolo 47 mostra infatti di favorire lo sviluppo del risparmio «popolare», avendo quindi un occhio di riguardo per i piccoli risparmiatori i quali finalizzino l'attività di risparmio all'acquisizione dell'abitazione, vista come un bene che soddisfa appunto una delle necessità primarie dell'individuo. Per la occhiuta vigilanza del fisco è più importante ritenere che una casa possa avere una redditività teorica e sottoporla alla relativa tassazione, piuttosto che effettuare caso per caso una valutazione;

   il Costituente con l'articolo 53 della Costituzione, statuì che «tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva» ed è questo un sacrosanto principio;

   le parole contenute nell'articolo 3 della Costituzione italiana, che sancisce l'uguaglianza dei cittadini, restano prive di portata se non vengono coordinate con l'articolo 53 della Costituzione che delinea il cittadino quale contribuente;

   la Corte costituzionale, con pronuncia 97/1969, ha escluso che l'obbligo tributario possa sorgere dove una capacità contributiva manchi del tutto, appunto in applicazione dell'articolo 53 della Costituzione: il legislatore non può andare oltre le possibilità effettive del contribuente. «Non ha pertanto alcun significato rifarsi al criterio oggettivo in base al quale ciascun immobile, e quindi anche la casa di abitazione, è di per sé produttivo di reddito, in quanto tale reddito non va considerato oggettivamente e astrattamente, ma con riferimento al soggetto che ne beneficia per determinare se esso, in relazione a ciascuna fattispecie concreta, possa considerarsi un reddito tassabile. Il reddito fondiario della casa di abitazione non è pertanto, di per sé, indice di capacità contributiva, ma solo di quella economica» (ROSSI-La casa-Torino 1998, pagina 557);

   la normativa speciale ha agevolato dunque l'acquisto e la gestione economica della prima casa, allargando de facto l'ambito di riferimento dell'articolo 47 della Costituzione a tutti i cittadini non possessori di una casa di abitazione, indipendentemente dalla loro posizione reddituale, almeno fino al 1992, quando il decreto legislativo n.504 del 1992 introdusse l'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), destinata a ridursi fino a scomparire, per poi riapparire in vesti nuove e più insidiose;

   la manovra «Salva Italia» ha profondamente modificato la natura della nuova imposta rendendola di fatto una nuova ICI sulle abitazioni principali ed anticipandone l'applicazione dal 2014 al 2012. A causa dei molteplici dubbi emersi in sede applicativa, in sede di conversione del decreto-legge n.16 del 2012, sono stati approvati degli emendamenti che incidono se risibilmente sulla normativa IMU;

   a seguito alle recenti modifiche normative apportate, l'abitazione principale è definita come «l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente». Per pertinenze, sempre secondo il decreto, si intendono «esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitative»;

   con il decreto-legge n.16 del 2012 è stato stabilito che «i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta. Non solo non viene esplicitata una norma precisa di esenzione totale di pensionati «agricoli» ma anzi si lascia spazio a provvedimenti iniqui e non sopportabili. Il sempre presente «bizantinismo» del legislatore torna ad essere un sicuro segnale della rapacità del fisco, tanto più avido quanto più cieco;

   un semplice raffronto fra la struttura e le finalità dell'ICI rispetto alla nuova IMU e le rispettive «rese» economiche lasciano intravedere un'operazione di asservimento del singolo bilancio comunale alle esigenze di bilancio statuale, laddove l'autonomia dei comune venga utilizzata (e svilita) come mera longa manus dello Stato per contribuire ad impinguare le entrate per «salvare» l'Italia (se sono veri i dati che parlano di quasi quattro miliardi dalla sola IMU sulla prima casa);

   con buona pace della normativa di progresso che dal 1982 a oggi aveva favorito il sorgere ed il consolidarsi della «piccola proprietà abitativa»–:

   se non ritenga il Ministro interrogato di accogliere l'invito di intraprendere azioni comuni al fine di poter avere maggiore forza tutti insieme per difendere i diritti costituzionali e con decisione determinare un sistema più giusto, difendere le condizioni di vita dei settori più deboli ed assumere iniziative normative tese ad eliminare disposizioni non certamente eque, anzi ingiuste e non sopportabili. (4-16417)

On. Antonio Razzi
Via Uffici del vicario, 21
00186 Roma
Tel. +39-06/67608166 Fax +39-06/67608750
E-mail: razzi_a@camera.it
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