Tariffe, per il Governo non c’è alcun vuoto normativo da colmare

Ma anche in mancanza di usi normativi, per l’Esecutivo, il giudice avrebbe comunque dei riferimenti normativi per liquidare il compenso. In particolare il codice civile, articolo 2233, prevede “un criterio residuale” e cioè quello per cui le tariffe, abrogate dal Dl, “potrebbero venire in rilievo come criterio equitativo” per valutare l'adeguatezza del compenso in base “all'importanza dell'opera e al decoro della professione

Francesco Machina Grifeo
Guida al Diritto- 8/2/2012

Per il Governo non c’è alcun vuoto normativo da colmare sulle tariffe forensi. A soccorrere l’organo giurisdizionale nella liquidazione degli onorari è direttamente il codice civile. L’articolo 2233, infatti, detta i criteri da seguire nel caso in cui il compenso “non può essere determinato secondo le tariffe”. Comunque, per ovviare alle difficoltà interpretative il ministero della Giustizia sta predisponendo un emendamento volto ad introdurre una disciplina transitoria. È questa in sintesi la risposta fornita il 2 febbraio scorso, dal sottosegretario Mazzamuto, ad una interrogazione in commissione Giustizia della Camera sollevata dall’onorevole Capano.

Tribunali in ordine sparso

Intanto, sono numerosi i tribunali che nell’incertezza hanno fornito proprie indicazioni ai giudici in merito alle modalità di liquidazione delle tariffe. A Verona, per esempio, il presidente Gilardi ha interpretato la norma come applicabile unicamente per i “contratti d’opera professionale stipulati dall’avvocato successivamente all’entrata in vigore della norma”. Mentre con riguardo alla cause già in corso ha stabilito che devono essere applicate le tariffe fissate dal Dm 127/2004.

A Milano i Presidenti del Tribunale e della Corte di Appello hanno indicato provvisoriamente quali criteri orientativi di riferimento i parametri ricavabili dalle previgenti tariffe professionali degli avvocati.

Più radicale la posizione del Tribunale di Cosenza che con ordinanza 1° febbraio 2012 ha sospeso la decisione sulle spese, rinviando i commi 1 e 2 dell’articolo 9 del Dl 1/2012 alla Corte costituzionale, per violazione degli articoli 3, 24 e 111 della Carta.

La risposta del Governo

Secondo l’esecutivo, dunque, a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 9, comma 1, del Dl 24 gennaio 2012 n. 1, che ha determinato l'abrogazione immediata delle tariffe per la liquidazione del compenso dei professionisti, non si è venuto a creare alcun vuoto normativo. L'articolo 2233 del codice civile stabilisce, infatti, che il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe può esserlo: a) in base agli usi; b) in mancanza di usi, da parte del giudice, sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene, in misura adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione.

“Si potrebbe quindi formare, in ambito nazionale, – prosegue il Governo – un uso normativo fondato sulla spontanea applicazione dei criteri di liquidazione del compenso già previsti dalle tariffe abrogate”, e ciò “nella convinzione della loro persistente vincolatività fino a quando non saranno adottati i decreti ministeriali”.

Ma anche in mancanza di usi normativi, per l’Esecutivo, il giudice avrebbe comunque dei riferimenti normativi per liquidare il compenso. In particolare il codice civile, articolo 2233, prevede “un criterio residuale” e cioè quello per cui le tariffe, abrogate dal Dl, “potrebbero venire in rilievo come criterio equitativo” per valutare l'adeguatezza del compenso in base “all'importanza dell'opera e al decoro della professione”.

Ad ogni modo, per porre un argine alla confusione interpretativa, il sottosegretario Mazzamuto riferisce che è allo studio dell'Ufficio legislativo del Ministero un'ipotesi di intervento normativo, da realizzare attraverso la presentazione di un emendamento al Ddl di conversione del decreto volto ad introdurre una disciplina transitoria, in attesa dell'adozione dei decreti ministeriali.

Documenti e Approfondimenti

Abrogazione delle tariffe, il tribunale di Cosenza rinvia alla Consulta

Approfondimento del 08-02-2012 – Interrogazione tariffe professionali – Risposta del Governo

Abolizione delle tariffe professionali e liquidazione

Abolizione delle tariffe

professionali, in attesa

dei parametri ministeriali

si applica l’art. 2233 c.c.

Pubblicato in Normativa nazionale

Data di pubblicazione:10/02/2012

di Lilla Laperuta

Il decreto liberalizzazioni, D.L. 1/2012 (art. 9), abrogando le tariffe professionali e la norma che disponeva che il giudice dovesse riferirsi ad esse nella liquidazioni delle spese legali nel caso di soccombenza e, contestualmente, demandando l’indicazione dei nuovi parametri per il compenso ad un decreto ministeriale, senza dettare alcuna disciplina transitoria, ha di fatto creato un vuoto normativo per gli organi giurisdizionali chiamati a liquidare il compenso del professionista (leggi l’articolo su questo sito).

Sul punto il Consiglio nazionale forense (CNF), nelle more dell’elaborazione dei parametri predetti, per evitare la denunciata lacuna, aveva prospettato la necessità di un riferimento alla previgente disciplina tariffaria. A fronte di questa e altre soluzioni suggerite, lo scorso 31 gennaio, in esigenza ad una maggiore chiarezza e certezza del diritto, è stata presentata al Ministro della Giustizia Severino dall’on. Capano un’interrogazione nella quale si evidenzia il problema sollevato dalla formulazione lacunosa del citato art. 9, ovvero l'impossibilità per i giudici di liquidare le spese nei caso di soccombenza , nonché l'impossibilità per gli avvocati di redigere gli atti di precetto.

Tali atti, infatti – si sostiene – “non essendo rivolti ai propri clienti ma alle controparti non possono procedere alla quantificazione attraverso pattuizione, previste solo per il cliente, né possono utilizzare le tariffe previste nel decreto per il caso di soccombenza in assenza della sua adozione e comunque in difetto della specifica previsione della sua applicabilità agli atti di precetto”.

Ciò comporta, prosegue l’on. Capano, che l'utente dopo aver atteso molti anni per ottenere una sentenza non può procedere ad esecuzione forzata, ovvero che ai già noti ritardi della giustizia civile si assommino altri ritardi provocati dall'impossibilita per i giudice di pronunziare nella sentenza la condanna alle spese. Si chiede conclusivamente una cognizione dei tempi relativi redazione dei decreti ministeriali.

In risposta, la titolare del dicastero Paola Severino, ha precisato che, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 9 D.L. 1/2012, non si è venuto a creare alcun vuoto normativo in quanto il referente positivo è rinvenibile nell’art. 2233 c.c. nel punto in cui stabilisce che il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe:

a) viene determinato in base agli usi;

b) in mancanza di usi è determinato dal giudice, sentito il parere dell’associazione professionale a cui il professionista appartiene, in misura adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione.

Da tali disposizioni per il Ministro, quindi, si potrebbe formare, in ambito nazionale, un uso normativo fondato sulla spontanea applicazione dei criteri di liquidazione del compenso già previsti dalle tariffe abrogate, nella convinzione della loro persistente vincolatività fino a quando non saranno adottati i decreti ministeriali previsti dall’articolo 9 precitato. In mancanza di usi normativi, il giudice potrà comunque liquidare il compenso in base al criterio residuale previsto dall'articolo 2233 c.c. e, in tal caso, le tariffe abrogate dal D.L. 1/2012 potrebbero venire in rilievo come criterio equitativo per valutare l'adeguatezza del compenso all'importanza dell'opera e al decoro della professione.

Ciò chiarito, il Ministro rassicura che è attualmente allo studio dell'Ufficio Legislativo un'ipotesi di intervento normativo, da realizzare attraverso la presentazione di un emendamento al disegno di legge di conversione del D.L. 1/2012, volta ad introdurre una disciplina transitoria.

in http://www.diritto.it/docs/5088135-abolizione-delle-tariffe-professionali-in-attesa-dei-parametri-ministeriali-si-applica-l-art-2233-c-c?tipo=news&source=1#

http://www.francoabruzzo.it:80/document.asp?DID=8348

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