FACCIAMO CHIAREZZA SULLE TARIFFE FORENSI

Parere contrario della commissione Giustizia del Senato su gran parte del decreto liberalizzazioni. È stato osservato, giustamente, che la materia delle liberalizzazioni non richiedeva l'urgenza ma un confronto ed un dibattito in sede parlamentare.
Lo strumento da utilizzare pertanto non deve essere il decreto legge e ciò per la mancanza del requisiti dell'urgenza e della necessità.
Il famigerato articolo 9 sulle professioni regolamentate ha provocato la paralisi delle liquidazioni in sede giudiziaria a causa del fatto che, da un lato il ricorso al decreto legge comporta la vigenza immediata della disposizione e dall'altro l'assenza del decreto ministeriale che stabilisce i parametri di riferimento degli onorari, rende inesistenti i criteri di riferimento.
Anche l'obbligo di redazione di un preventivo sugli degli oneri ipotizzabili delle prestazioni professionali appare assolutamente una incongruenza, posto che, nella maggior parte dei casi è impossibile per un avvocato stabilire ex ante quelli che saranno gli sviluppi di una causa (per sua natura incerta sia nella durata che nel risultato che nella strategia processuale della controparte).
Che qualcuno si sia accorto che per scrivere una norma si deve fare i conti con la logica, non può che farmi piacere ed essere di buon auspicio.

Nel frattempo il CNF ha fornito alcune indicazioni sul tema dell'abrogazione delle Tariffe Forensi

In particolare in CNF ha stabilito che, in attesa che il Ministero elabori i parametri necessari alla liquidazione giudiziale del compenso dell'avvocato, per una lacuna del sistema, appare opportuno il riferimento alla previgente disciplina tariffaria.
Tale soluzione per il CNF sarebbe confortata dal fatto che, restando in vigore l'art. 2233 cod. civ. che, oltre alle tariffe fa riferimento agli usi, nel concordare il compenso le parti possono fare riferimento a quanto normalmente praticato fino ad oggi.
Il giudice, sia in sede di regolamento delle spese, sia in sede di contrasto tra le parti in relazione alla determinazione del corrispettivo dovuto al professionista per l'attività svolta, potrà liquidare il compenso utilizzando le tariffe.
Anche le parti potranno fare riferimento ai parametri giudiziali per determinare il compenso – una volta che saranno approvati e pubblicati dal ministero vigilante – a meno che il cliente non sia un consumatore o una microimpresa.
Nel caso in cui il cliente sia un consumatore o una microimpresa è fatto divieto, pena la nullità, di fare impiego dei parametri. La nullità riguarda solo la clausola riguardante la determinazione del compenso, è “di protezione”, invocabile solo dal cliente, e produce gli effetti di cui all'art. 36 del codice del consumo (d.lgs. 6.9.2005, n. 206).
In tutti i casi, la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e contenere le voci di costo (che potranno essere anche diverse da quelle già previste nelle tariffe) comprensive di spese, oneri e contributi.
L'avvocato è tenuto a rendere noto al cliente la complessità dell'incarico, a comunicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale, ove stipulata, ed a fornire le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento dell'incarico al suo compimento. Poichè per l'attività giudiziale appare impossibile ipotizzare tutte le vicende processuali che si possono verificare, appare utile inserire nel contratto una clausola di salvaguardia che faccia salve circostanze non previste o non prevedibili dalle parti, che implicano una integrazione del compenso sulla base di una nuova negoziazione.
Ove il cliente ne faccia richiesta, la misura del compenso deve essere fornita in forma scritta. Il preventivo, qualora reso in forma scritta e sottoscritto dal cliente per accettazione, può costituire la base del contratto di prestazione d'opera professionale (a differenza del preventivo, il contratto deve comunque rivestire necessariamente la forma scritta). Sia il contratto sia il preventivo possono contenere, in specie per le prestazioni giudiziali, solo valori di massima, cioè prevedibili secondo la diligenza professionale, al momento dell'affidamento dell'incarico. Non appare dunque esigibile lo stesso grado di analiticità del preventivo (e del contratto) in tutti i casi. Si potrà anche fare ricorso a previsioni alternative secondo l'evoluzione dell'incarico e a clausole di rinegoziazione. L'inosservanza delle prescrizioni del terzo comma dell'art. 9 costituisce illecito disciplinare.
Si può prevedere il patto di quota lite , una somma á forfait oppure una quantificazione oraria.
È da ritenere che permanga in capo ai COA il potere di rendere i pareri circa la congruità dei compensi, risultando tuttora vigente la previsione dell'art. 14 del r.d.l. n. 1578/1933 e comunque in considerazione di quanto dispongono gli artt. 2233 cod. civ. e 636 cod. proc. civ.
La richiesta di decreti ingiuntivi e l'assegnazione delle cause in decisione potrà essere accompagnata dall'allegazione di note di proposta del compenso da liquidarsi ad opera del giudice, redatte sulla base delle tariffe quanto all'attività precedente il 24 gennaio 2012 e con indicativo riferimento alle stesse (quanto meno fino all'adozione dei parametri di cui sopra) per il periodo successivo (fonte CNF).

Matteo Santini

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