Cos’è l’ergastolo ostativo?

E’ una pena senza fine che in base all’art. 4 bis dell’Ordinamento Penitenziario, mod con Legge 356/92, nega ogni misura alternertiva al carcere e ogni beneficio penitenziario ai chi è stato condannato per reati associativi
Questo anche per coloro che nel merito, riconosciuto da educatori e giudici, come nel caso di Carmelo Musumeci, dovrebbero lasciare il carcere perchè evidentemente “recuperati” (come vorrebbe l'art.27 della nostra Costituzione)

Alla fine dell'articolo di Musumeci, vi è l'interrogazione al Ministro di Giustizia sull'ergastolo ostativo, presentata dal Sen. Francesco Ferrante, PD.

Colpevole e cattivo per sempre

“Serbare rancore equivale a prendere un veleno e sperare che l’altro muoia”(William Shakespeare)

Il Tribunale di Sorveglianza di Perugia scrive di me: (…) l’impegno del detenuto verso forme di partecipazione alla vita detentiva che denotano capacità espressive non comuni e la determinazione dallo stesso dimostrata per promuovere una campagna di informazione e di riflessione sul tema dell’ergastolo c.d. ostativo ( tendenzialmente perpetuo, salvo collaborazione con la giustizia), (…)
evidenziandosi a livello culturale, politico e giurisdizionale. (Ordinanza udienza del 6 ottobre 2011).

Il gruppo trattamentale del carcere di Spoleto scrive di me:
-Una prevalenza di aspetti positivi. Concretamente coinvolto in tutte le iniziative ricreativo-culturali organizzate. Per il particolare impegno mostrato lungo tutto il percorso di studi, ha ricevuto un encomio in data 19.05.2011 e uno in data 24.05.2010 per l’impegno mostrato nel corso di una rappresentazione teatrale. La partecipazione a vari concorsi letterari in ambito nazionale ha prodotto note di apprezzamento, riconoscimenti e premi da parte di esponenti della comunità esterna. Recentemente il Musumeci ha pubblicato un suo racconto all’interno di una antologia intitolata “Racconti da carcere”, pubblicata dalla Arnoldo Mondadori Editore. Sensibilmente interessato a tematiche di carattere sociale, egli si relaziona da tempo con diverse associazioni, vicine al “sistema Carcere”. Dimostra un grande interesse per i temi di rilevanza sociale e per le problematiche legate all’esperienza detentiva. Il detenuto ha da tempo avviato un percorso di revisione critica non manipolatorio né riduttivo: certamente favorito dallo studio delle materie giuridiche, da una diversa consapevolezza del concetto di legalità, dalla disponibilità ad azioni riparatorie all’interno della Comunità Papa Giovanni XXIII, da un forte investimento positivo verso gli affetti familiari. (…)
Giudizio di affidabilità individuale
(Relazione di sintesi, ottobre 2011).

Eppure, nonostante tutte queste belle parole dei miei “giudici” e dei miei “educatori”, non potrò mai uscire se non collaboro con la giustizia e se non metto in cella un altro al posto mio. E domando: ha senso scrivere e sprecare risorse istituzionali per un uomo colpevole e cattivo per sempre che deve morire in carcere? Credo che la non collaborazione dovrebbe essere una scelta intima, un diritto personalissimo e inviolabile, e non dovrebbe assolutamente portare conseguenze penali (o di trattamento) così gravi e perenni. Penso che la non collaborazione dovrebbe essere una scelta da rispettare e non dovrebbe essere punita con una conseguenza penale così grande e smisurata per un ergastolano ostativo, a tal punto che sembra che la non collaborazione sia ancora più grave del reato commesso. Credo che un uomo abbia il diritto di scegliere di non collaborare per le proprie convinzioni ideologiche, morali, religiose, o di protezione dei propri familiari.

Sto cercando di migliorarmi e di cambiare rimanendo me stesso, probabilmente per i “buoni” questa è una colpa grave e mi costerà vivere in carcere fino all’ultimo dei miei giorni, colpevole e cattivo per sempre, ma in carcere si soffre di più quando si viene perdonati, per questo, sotto un certo punto di vista, molti di noi non possono che essere felici che i “buoni” non ci perdonino.

Carmelo Musumeci
Carcere Spoleto, Gennaio 2012

Legislatura 16 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-06462

Atto n. 4-06462

Pubblicato il 21 dicembre 2011
Seduta n. 649

FERRANTE – Al Ministro della giustizia. –
Premesso che a quanto risulta all'interrogante:
nel Paese esistono due tipi di ergastolo: quello normale, che lascia almeno uno spiraglio di speranza per ottenere una eventuale misura alternativa al carcere o beneficio penitenziario; quello ostativo che è una pena senza fine che, in base all'art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario di cui alla legge n. 354 del 1975, nega ogni misura alternativa al carcere e ogni beneficio penitenziario a chi è stato condannato per reati quali, ad esempio, l'associazione a delinquere o per l'esecuzione o la partecipazione a vario titolo a un omicidio;
per meglio comprendere la questione bisogna tenere presente che con il decreto-legge n. 306 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 356 del 1992 si è introdotto nel sistema di esecuzione delle pene detentive una sorta di doppio binario, nel senso che, per taluni delitti ritenuti di particolare allarme sociale, il legislatore ha previsto un regime speciale, che si risolve nell'escludere dal trattamento extramurario i condannati, a meno che questi collaborino con la giustizia: per questo motivo molti ergastolani non possono godere di alcun beneficio penitenziario – quali permessi premio, semilibertà, liberazione condizionale;
in Italia ci sono più di 100 ergastolani che hanno alle spalle più di 26 anni di detenzione, il limite previsto per accedere alla libertà condizionale; la metà di questi 100 ha addirittura superato i trent'anni di detenzione; al 31 dicembre 2010 gli ergastolani in Italia erano 1.512, quadruplicati negli ultimi sedici anni, mentre la popolazione comune detenuta è solamente raddoppiata; al 31 dicembre 2010 i detenuti presenti nelle carcere italiani erano 67.961 e quelli in semilibertà poco più di 900 e di questi solo 29 sono ergastolani. 29 su 1.512, a fronte di quasi 100 in detenzione da oltre 26 anni;
su questi dati Paolo Canevelli, Presidente del Tribunale di sorveglianza di Perugia, ha rilasciato (al Convegno Carceri 2010: il limite penale ed il senso di umanità tenutosi a Roma il 28 maggio 2010) questa dichiarazione: “(…) Per finire, e qui mi allaccio ai progetti di riforma del Codice penale, non so se i tempi sono maturi, ma anche una riflessione sull'ergastolo forse bisognerà pure farla, perché l'ergastolo, è vero che ha all'interno dell'Ordinamento dei correttivi possibili, con le misure come la liberazione condizionale e altro, ma ci sono moltissimi detenuti oggi in Italia che prendono l'ergastolo, tutti per reati ostativi, e sono praticamente persone condannate a morire in carcere. Anche su questo, forse, una qualche iniziativa cauta di apertura credo che vada presa, perché non possiamo, in un sistema costituzionale che prevede la rieducazione, che prevede il divieto di trattamenti contrari al senso di umanità, lasciare questa pena perpetua, che per certe categorie di autori di reato è assolutamente certa, nel senso che non ci sono spazi possibili per diverse vie di uscita (…)”;
a titolo di esempio di una situazione molto difficile per numerosi detenuti, la vicenda di Carmelo Musumeci che si trova ora nel carcere di Spoleto sembra paradigmatica: entrato con licenza elementare, mentre è all'Asinara in regime di 41-bis della citata legge n. 354 del 1975, riprende gli studi e da autodidatta termina le scuole superiori; nel 2005 si laurea in Giurisprudenza con una tesi in Sociologia del diritto dal titolo “Vivere l'ergastolo”; nel maggio 2011 si è laureato all'Università di Perugia al corso di Laurea specialistica in Diritto penitenziario, con relatore il professor Carlo Fiorio, docente di Diritto processuale penale; nel 2007 conosce don Oreste Benzi e da allora anni condivide il progetto “Oltre le sbarre”, programma della Comunità Papa Giovanni XXIII; ha pubblicato nel 2010 il libro “Gli uomini ombra”, e nel 2011 “Undici Ore d'amore di un uomo ombra” editi da Gabrielli Editori; è autore di molti racconti e del romanzo “Zanna Blu” di prossima pubblicazione, con la prefazione di Margherita Hack; promotore della campagna “Mai dire mai” per l'abolizione della pena senza fine, collabora con diverse testate, blog e associazioni come “Antigone” o “La Meteora”;
il Tribunale di sorveglianza di Perugia, in una recente ordinanza, scrive di lui: “(…) l'impegno del detenuto verso forme di partecipazione alla vita detentiva che denotano capacità espressive non comuni e la determinazione dallo stesso dimostrata per promuovere una campagna di informazione e di riflessione sul tema dell'ergastolo ostativo (…)”; mentre l'Area Osservazione e trattamento della casa di reclusione, nel protocollo 34712/Tra del 14 ottobre 2011, scrive di lui: “(…) La permanenza presso questo istituto permette di rilevare una prevalenza di aspetti positivi nelle intenzioni che il soggetto in esame ripone nel voler dare un senso alla pena dell'ergastolo alla quale è stato condannato. Concretamente coinvolto in tutte le iniziative ricreativo- culturali organizzate (…)”. Sempre il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Perugia dichiarava che: “(…) Il carcere di Spoleto, per esempio, ha circa un centinaio di ergastolani, molti dei quali condannati per delitti integralmente ostativi e che quindi non vedono assolutamente prospettiva di reinserimento, per i quali l'ergastolo (che pur viene ritenuto costituzionalmente legittimo nel nostro Paese proprio perché c'è la possibilità di un suo superamento) in realtà nei confronti di quelle persone un superamento non ci sarà mai, o sarà molto difficile perché deve passare o attraverso una scelta collaborativa (che chi è condannato per reati di criminalità organizzata ben difficilmente dopo tanti anni intende praticare) oppure deve passare attraverso pronunce di oggettiva impossibilità di una collaborazione che sono altrettanto difficili, anche tecnicamente, da sviluppare (…)”;
la collaborazione con la giustizia è una scelta processuale, mentre il pentimento è uno stato interiore; la collaborazione permette di uscire dal carcere, ma non prova affatto il pentimento interiore della persona;
va superato un sistema carcerario che abbandona i detenuti a se stessi e che non agevola affatto la rieducazione e, nel caso degli ergastolani ostativi, esclude completamente ogni speranza di reinserimento sociale,
si chiede di conoscere:
nel quadro dello sforzo per rendere più umane le condizioni delle carceri e dei detenuti, se il Ministro in indirizzo non ritenga giunto il tempo di promuovere il superamento del complesso di disposizioni che comporta l'ergastolo ostativo per numerosissimi condannati all'ergastolo;
in particolare, se al Ministro in indirizzo risultino i motivi di sicurezza per i quali Carmelo Musumeci si trova ancora collocato nella sezione alta sorveglianza e non in media sicurezza.

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